Cassazione Civile, Ordinanza n. 11281/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso comunicata dalla società ricorrente e notificata alla controparte, rilevando che la rinuncia era intervenuta nelle more del giudizio. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del processo. La Corte ha inoltre disposto nulla sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del lavoratore diretta a ottenere che il periodo di apprendistato svolto presso la società fosse riconosciuto, ai fini dell'anzianità di servizio e degli scatti stipendiali, come equivalente al lavoro ordinario. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva rigettato l'appello della società ritenendo ancora applicabile l'art. 19 della L. n. 25/1955 e quindi inderogabile l'equiparazione tra apprendistato e lavoro ordinario prevista da tale norma. La società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, ma nelle more rinunciava al ricorso chiedendo l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 19 L. n. 25/1955
La corte d'appello aveva ritenuto che la norma fosse ancora vigente e che imponesse l'equiparazione tra periodo di apprendistato e periodo di lavoro ordinario ai fini dell'anzianità di servizio e degli scatti stipendiali, senza possibilità di deroga nel rapporto in esame.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione e la rinuncia è comunicata/notificata alle altre parti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese se non emergono ragioni diverse indicate nel provvedimento.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia rende non necessaria la decisione nel merito delle questioni di diritto dedotte con il ricorso.
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