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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23636/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni professionisti, insieme agli eredi di uno di essi, avevano agito contro la Regione Calabria per ottenere il compenso per l'attività professionale svolta nella predisposizione di un piano definitivo di risanamento di un consorzio di bonifica. Il Tribunale aveva riconosciuto loro una somma limitata per ciascuno, parametrandola equitativamente all'indennità di assenza dallo studio. La decisione era stata sostanzialmente confermata in appello. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'applicazione della tariffa professionale e della parcella vistata dall'Ordine; 2) violazione dell'art. 1226 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse confermato la liquidazione equitativa nonostante una CTU avesse già determinato i compensi dovuti, senza spiegare perché tale consulenza non fosse idonea.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di azione di arricchimento senza causa contro la pubblica amministrazione, il depauperato ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che sia necessario il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato in modo insindacabile la prova dell'opera svolta e dell'arricchimento, sicché la controversia riguardava solo la misura dell'indennizzo. La Cassazione ha ritenuto corretta la scelta di escludere la tariffa professionale come parametro di liquidazione, affermando che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. va limitato alla diminuzione patrimoniale subita dall'autore della prestazione, con esclusione del lucro cessante che sarebbe derivato da un valido contratto. Ha inoltre ribadito che, per la difficoltà di esatta determinazione, l'indennizzo può essere quantificato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche d'ufficio. Conseguentemente è stata confermata la decisione impugnata e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa richiede la prova dell'arricchimento oggettivo; nei confronti della P.A. il riconoscimento dell'utilità non è requisito costitutivo. L'indennizzo va commisurato alla diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, non al compenso che sarebbe spettato in forza di un valido contratto o di una tariffa professionale.

  • art. 1226 c.c.

    Quando il preciso ammontare dell'indennizzo è di difficile determinazione, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche d'ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata dai ricorrenti come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'azione generale di arricchimento contro la pubblica amministrazione non è necessario provare il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente, essendo sufficiente la prova dell'arricchimento oggettivo e del correlato impoverimento.
  • L'indennizzo ex art. 2041 c.c. non coincide con il compenso contrattuale o tariffario che sarebbe spettato in presenza di un valido accordo, ma deve riflettere la sola diminuzione patrimoniale effettivamente subita da chi ha eseguito la prestazione.
  • Quando la quantificazione dell'indennizzo è incerta o difficilmente determinabile, il giudice può procedere a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., anche senza sollecitazione di parte.
  • La valutazione di merito sull'esistenza dell'arricchimento e sulla misura dell'indennizzo, se sorretta da motivazione coerente con i principi di diritto applicabili, è tendenzialmente insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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