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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34219/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 5 luglio 2023 che aveva rigettato il ricorso per cassazione contro la condanna (omicidio volontario ed estorsione aggravata). Il ricorrente lamentava violazione del diritto di difesa per il mancato esame orale del consulente tecnico di parte dopo la perizia disposta ai sensi dell'art. 507 c.p.p., sostenendo che tale omissione fosse una nullità rilevante e che la difesa avesse tempestivamente riservato impugnazione in udienza (verbale 29/12/2020). Inoltre, il ricorso era stato proposto personalmente dal Garofalo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione: la normativa (art. 613 c.p.p., come riformato dalla legge n. 103/2017) impone che l'atto di ricorso e le memorie siano sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, requisito esteso anche al ricorso straordinario ex art. 625-bis. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che conferma l'applicabilità del requisito. Di conseguenza il ricorso personale è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; nulla da liquidare alle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Fondamento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte ha però ritenuto che tale rimedio sia soggetto al requisito di legittimazione previsto per il ricorso in cassazione (firma di difensore iscritto nell'albo speciale).

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi"

    Dispone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione degli atti da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la Corte ha applicato tale requisito anche al ricorso straordinario ex art. 625-bis.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le consulenze tecniche d'ufficio disposte nell'istruttoria dibattimentale; qui è stata la fonte normativa richiamata per la perizia medico-legale ritenuta prova della causalità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00.

  • Sezioni Unite, sentenza Aiello (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017)

    "non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione"

    Giurisprudenza di riferimento che ha affermato l'obbligo della firma di difensore abilitato anche per i ricorsi straordinari, principio seguito dalla Corte nel caso in esame.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è soggetto al requisito di legittimazione dettato dall'art. 613 c.p.p.: se proposto personalmente senza la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, è inammissibile.
  • L'omissione di consentire l'esame orale del consulente tecnico di parte può costituire nullità rilevante; tuttavia, la nullità va tempestivamente dedotta in modo inequivoco in udienza e tale deduzione deve risultare dagli atti processuali per evitare la sanatoria.
  • Le riserve espresse in udienza devono essere formulate chiaramente e verbalizzate in modo univoco per essere efficaci a preservare l'impugnazione della nullità; formulazioni generiche o non registrate possono non bastare.
  • Se si intende impugnare in Cassazione o tramite rimedi straordinari, è fondamentale avvalersi di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione e munito di mandato specifico per evitare inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
  • In caso di contestazione di perizie tecniche, è consigliabile procedere sin dall'udienza di dibattimento a formalizzare richieste e riserve (esame incrociato, eccezioni di metodologia) e a documentarne puntualmente l'avvenuta proposta nel verbale.

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