Regolamento (UE) 2024/2886
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2886 della Commissione, del 12 novembre 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell'Unione, sulla base dell'evoluzione epidemiologica recente in diversi Stati membri. La modifica riguarda il solo allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e ridefinisce l'estensione delle zone I, II e III, con spostamenti di aree tra categorie diverse in funzione del rischio. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, nonché nei territori SEE rilevanti per il testo. Interviene esclusivamente sulla classificazione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III ai fini delle misure speciali di controllo della peste suina africana, con effetti su suini detenuti e selvatici, sui relativi movimenti e sui prodotti derivati. L'atto aggiorna in particolare l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Romania, oltre ad altri Stati membri elencati nell'allegato, senza introdurre deroghe generali ulteriori rispetto alla disciplina già vigente.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento interviene in via urgente sull'assetto delle zone di restrizione applicabili alla peste suina africana nell'Unione. La Commissione motiva l'aggiornamento con l'evoluzione recente della situazione epidemiologica, richiamando in particolare nuovi focolai in Italia e Polonia e la necessità di mantenere una delimitazione delle zone coerente con il livello di rischio. L'atto opera esclusivamente mediante la sostituzione dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (UE) 2016/429, in particolare all'articolo 71, paragrafo 3. Il testo si inserisce nel quadro delle misure speciali di controllo della peste suina africana già stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina la classificazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai in suini detenuti o selvatici.
Ragioni dell'aggiornamento
I considerando spiegano che la peste suina africana è una malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici e può incidere gravemente sulla redditività dell'allevamento, oltre a perturbare i movimenti di animali e prodotti sia nel mercato interno sia verso paesi terzi. La Commissione afferma che le modifiche delle zone devono basarsi non solo sui focolai recenti, ma anche sulla situazione epidemiologica nelle aree circostanti, sul rischio di ulteriore diffusione e su criteri scientifici condivisi, tenendo conto anche delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti e delle norme WOAH.
Evoluzione epidemiologica richiamata dal regolamento
Il testo segnala un nuovo focolaio in suini detenuti in Piemonte, rilevato nel novembre 2024, e diversi nuovi focolai in suini selvatici in Polonia, tra ottobre e novembre 2024. In Italia il focolaio determina il rafforzamento della classificazione di alcune aree, con il passaggio da zona soggetta a restrizioni II a zona III e con la ridefinizione di zone I limitrofe. In Polonia, i nuovi focolai comportano la riclassificazione di diverse aree da zona I a II e da II a III, con l'obiettivo di garantire continuità territoriale e una risposta più prudenziale al rischio di diffusione.
Ambito territoriale dell'allegato aggiornato
L'allegato sostituito elenca in modo estremamente puntuale le aree soggette a restrizioni nei diversi Stati membri interessati. Le delimitazioni sono costruite su unità amministrative locali, comuni, distretti, province, regioni o porzioni di territorio individuate da infrastrutture e confini geografici. Sono specificamente ricomprese zone in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e Romania, con ripartizione nelle tre categorie di restrizione.
Contenuto delle zone soggette a restrizioni I
La parte I dell'allegato contiene le zone soggette a restrizioni I. Per ciascuno Stato membro sono elencate aree puntualmente delimitate, spesso con una precisione cartografica elevata. Nel caso dell'Italia, ad esempio, la zona I comprende numerosi comuni e porzioni di comuni in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, Basilicata e Campania; nella Polonia la zona I include molte gminy e powiat di diverse regioni; in Germania, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Estonia, Lettonia, Ungheria e Slovacchia sono elencate aree analogamente dettagliate.
Contenuto delle zone soggette a restrizioni II
La parte II dell'allegato individua le zone soggette a restrizioni II. Per diversi Stati membri, la classificazione è più ampia della zona I e si estende a intere regioni, distretti o aree territoriali maggiori. Tra gli esempi più rilevanti, compaiono ampie porzioni di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria e Romania; in Polonia e Germania la delimitazione è articolata per regioni e comuni; in Italia la zona II interessa soprattutto aree di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Basilicata e Campania; in Cechia, Croazia, Grecia e Slovacchia sono riportate aree ulteriormente definite in modo puntuale.
Contenuto delle zone soggette a restrizioni III
La parte III dell'allegato contiene le zone soggette a restrizioni III, che rappresentano il livello di maggiore intensità tra le categorie considerate. Per l'Italia, la zona III riguarda in particolare ampie aree di Lombardia, Piemonte e altre regioni indicate nel testo. Per la Polonia, la zona III copre numerose aree di warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, oltre ad altre regioni. Sono presenti inoltre zone III in Romania, Germania, Grecia, Slovacchia, Croazia e Lettonia. La classificazione risulta strettamente connessa alla presenza di focolai e alla necessità di contenimento rafforzato.
Effetti giuridici e operativi
La modifica delle zone incide sulle misure di controllo già previste dal regolamento (UE) 2023/594 per i movimenti di suini, per i prodotti di origine suina e per le attività degli operatori nei territori interessati. Pur non introducendo autonomamente nuove misure sostanziali, il regolamento modifica il perimetro geografico cui si applicano le restrizioni, con conseguenti effetti immediati su allevamenti, trasporti, macellazione, movimentazione e commercio intra-UE nei territori classificati.
Entrata in vigore
L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ne sottolinea l'urgenza, affermando che le modifiche devono produrre effetto il prima possibile per rispondere all'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. La nuova versione ridetermina le zone soggette a restrizioni I, II e III in base alla situazione epidemiologica della peste suina africana nei vari Stati membri interessati.
Motivazione epidemiologica e criteri di delimitazione
I considerando richiamano l'evoluzione della situazione epidemiologica e la necessità di adeguare le zone sulla base dei focolai recenti, del rischio di ulteriore diffusione, della situazione nelle aree circostanti, degli orientamenti della Commissione sulla PSA e delle norme WOAH. Sono citati in particolare nuovi focolai in suini detenuti in Italia e in suini selvatici in Polonia, che giustificano il passaggio di alcune aree da zona I a zona II o III e la ridefinizione dei confini.
Ridefinizione delle zone in Italia e Polonia
Per l'Italia, il regolamento rileva un nuovo focolaio in Piemonte nel novembre 2024 che comporta l'inclusione di aree già in zona II come zona III e la ridefinizione dei confini delle zone I. Per la Polonia, i focolai in suini selvatici in ottobre e novembre 2024 determinano l'aggiornamento di aree in zona I e II, con passaggi di categoria e nuova delimitazione per mantenere la continuità territoriale e il contenimento del rischio.
Contenuto sostanziale dell'allegato: elenco geografico delle restrizioni
L'allegato contiene l'elenco dettagliato, per Stato membro e per parte dell'allegato, delle zone soggette a restrizioni I, II e III. Le delimitazioni sono espresse mediante regioni, province, comuni, distretti, unità territoriali, sezioni catastali o tratti di territorio, talvolta con riferimenti a strade, ferrovie, fiumi, autostrade e confini amministrativi. In particolare, sono aggiornate o inserite zone per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e Romania.
Entrata in vigore e applicabilità immediata
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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