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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2862

Regolamento (UE) 2024/2862 della Commissione, del 12 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 21

Normativa europea32024R2862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 per incorporare le modifiche allo IAS 21 pubblicate dallo IASB nell’agosto 2023, dedicate al tema della non convertibilità delle valute. Le nuove regole chiariscono quando una valuta è considerata scambiabile, come stimare il tasso di cambio a pronti quando non lo è, e quali informazioni integrative devono essere fornite in bilancio. Viene inoltre allineato l’IFRS 1 per assicurare coerenza sistematica con le modifiche allo IAS 21.

Modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per recepire nell’ordinamento UE le modifiche allo IAS 21 sulla non convertibilità delle valute e gli adeguamenti conseguenti all’IFRS 1.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese soggette agli obblighi di bilancio in base ai principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Incide sui bilanci relativi agli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2025 o successivamente; è prevista la possibilità di applicazione anticipata secondo lo IAS 21 modificato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e riguarda, in particolare, la contabilizzazione di operazioni in valuta estera, la conversione di bilanci di gestioni estere e le informazioni integrative quando una valuta non è scambiabile.

Modifica del regolamento (UE) 2023/1803 per lo IAS 21

Il regolamento (UE) 2024/2862 della Commissione recepisce nel diritto dell’Unione le modifiche al Principio contabile internazionale n. 21 (IAS 21) pubblicate dallo IASB nell’agosto 2023, dedicate al tema dell’"impossibilità di cambio" o non convertibilità delle valute. La Commissione, dopo consultazione dell’EFRAG, ha ritenuto che tali modifiche soddisfino i criteri di adozione previsti dal regolamento (CE) n. 1606/2002 e ha quindi aggiornato il regolamento (UE) 2023/1803.

Ambito e finalità

L’intervento riguarda le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione. La disciplina incide sulla contabilizzazione delle operazioni in valuta estera, sulla conversione dei bilanci di gestioni estere e sulle informazioni integrative da fornire quando una valuta non è scambiabile con un’altra. Le nuove regole si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2025 o successivamente, con facoltà di applicazione anticipata.

Definizione di valuta scambiabile

Lo IAS 21 modificato chiarisce che una valuta è scambiabile con un’altra quando l’entità può ottenere l’altra valuta entro un normale ritardo amministrativo tramite un mercato o meccanismo di cambio che produce diritti e obbligazioni legalmente esercitabili. La verifica va effettuata alla data di valutazione e per uno scopo specifico: ad esempio, per regolare singole operazioni in valuta estera, per convertire attività e passività nette quando si usa una moneta di presentazione diversa dalla valuta funzionale, oppure per convertire il patrimonio e il risultato economico di una gestione estera. Se, per lo scopo considerato, l’entità può ottenere solo un importo irrilevante dell’altra valuta, la valuta deve essere considerata non scambiabile.

Stima del tasso di cambio a pronti in assenza di convertibilità

Quando una valuta non è scambiabile alla data di valutazione, l’entità deve stimare il tasso di cambio a pronti in modo da riflettere il tasso che sarebbe risultante da una normale operazione di cambio tra operatori di mercato nelle condizioni economiche prevalenti. Il principio non impone una metodologia unica, ma consente tre approcci: l’uso di un tasso osservabile senza rettifiche, l’uso del primo tasso di cambio successivo al ripristino della possibilità di cambio, oppure un’altra tecnica di stima. La guida operativa invita a considerare, tra gli altri fattori, la presenza di più tassi osservabili, lo scopo della conversione, la natura del tasso, la frequenza di aggiornamento, il tempo necessario al ripristino della convertibilità e l’eventuale contesto inflazionistico o iperinflazionistico.

Informazioni integrative

Quando la stima del tasso di cambio deriva dalla non scambiabilità della valuta, l’entità deve fornire un set informativo rafforzato per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’impatto della situazione sui risultati, sulla posizione finanziaria e sui flussi di cassa. Le informazioni comprendono: la valuta interessata e le restrizioni che ne impediscono la convertibilità, le operazioni interessate, il valore contabile delle attività e passività esposte, i tassi di cambio applicati e la loro qualificazione, la tecnica di stima adottata, gli input e le ipotesi utilizzate, nonché i rischi cui l’entità è esposta per effetto della non convertibilità.

Gestioni estere e ulteriori informazioni

Se la valuta funzionale di una gestione estera non è scambiabile con la moneta di presentazione, o viceversa, l’entità deve inoltre indicare il nome della gestione estera, se si tratta di controllata, joint venture, attività a controllo congiunto, collegata o filiale, e la sede operativa principale. Deve anche fornire un riepilogo dei dati economico-finanziari della gestione estera e descrivere gli accordi contrattuali che potrebbero imporre all’entità di fornire sostegno finanziario, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero generare perdite.

Disposizioni transitorie

Le modifiche allo IAS 21 pubblicate nell’agosto 2023 si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2025 o successivamente; l’applicazione anticipata è ammessa, ma va dichiarata. Alla prima applicazione non si devono riformulare i dati comparativi. Gli effetti sono rilevati, a seconda dei casi, come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo oppure come rettifica dell’importo cumulativo delle differenze di conversione iscritte nel patrimonio netto.

Coordinamento con l’IFRS 1

Il regolamento modifica anche l’IFRS 1 per allinearlo alle nuove disposizioni dello IAS 21. In particolare, vengono aggiornati i paragrafi relativi all’uso del fair value come sostituto del costo in caso di grave iperinflazione e viene precisato il legame tra grave iperinflazione e valuta non scambiabile, con rinvio alla verifica prevista dallo IAS 21.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Adozione delle modifiche allo IAS 21 e all’IFRS 1

L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (UE) 2023/1803: lo IAS 21 è aggiornato secondo il testo allegato al regolamento, e l’IFRS 1 è modificato in modo coerente con tali cambiamenti. La base giuridica è l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Definizione di valuta scambiabile e verifica della convertibilità

Lo IAS 21 riformulato precisa che una valuta è scambiabile con un’altra quando l’entità può ottenere l’altra valuta entro un normale ritardo amministrativo attraverso un mercato o meccanismo di cambio che genera diritti e obbligazioni legalmente esercitabili. L’entità verifica la convertibilità alla data di valutazione e per uno scopo specifico; se può ottenere solo un importo irrilevante dell’altra valuta per quello scopo, la valuta non è considerata scambiabile.

Stima del tasso di cambio a pronti in caso di non convertibilità

Se una valuta non è scambiabile alla data di valutazione, l’entità deve stimare il tasso di cambio a pronti riflettendo il tasso cui si svolgerebbe una normale operazione di cambio tra operatori di mercato nelle condizioni economiche prevalenti. La guida operativa consente l’uso di un tasso osservabile senza rettifiche, di un primo tasso di cambio successivo al ripristino della convertibilità oppure di un’altra tecnica di stima, con valutazione di fattori quali numero di tassi disponibili, scopo della conversione, natura del tasso, frequenza di aggiornamento, tempi di ripristino e inflazione.

Informazioni integrative obbligatorie

Quando si stima un tasso di cambio a pronti perché una valuta non è scambiabile, l’entità deve fornire informazioni che consentano di comprendere gli effetti della non convertibilità su risultato economico, situazione patrimoniale-finanziaria e flussi finanziari. Devono essere indicati, tra l’altro, natura delle restrizioni, operazioni interessate, valori contabili di attività e passività, tassi usati e loro natura, tecnica di stima, input e assunzioni, nonché i rischi associati. Per le gestioni estere sono richieste ulteriori informazioni identificative e finanziarie, oltre ai termini di eventuali sostegni finanziari contrattuali.

Disposizioni transitorie dello IAS 21

Le modifiche introdotte con la pubblicazione "Impossibilità di cambio" si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2025 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata, che deve essere indicata. Alla prima applicazione non si riformulano i comparativi: gli effetti sono rilevati come rettifiche del saldo di apertura degli utili portati a nuovo o, in caso di conversione di bilanci/gestioni estere, come rettifica delle differenze di conversione accumulate nel patrimonio netto.

Modifiche conseguenti all’IFRS 1

L’IFRS 1 è adeguato nei paragrafi 31C e D27 e con l’aggiunta del paragrafo 39AI, per coordinare la disciplina dell’adozione iniziale con le nuove regole sulla non convertibilità e sulla grave iperinflazione. In particolare, il testo chiarisce i requisiti informativi quando un’entità utilizza il fair value come sostituto del costo in presenza di grave iperinflazione e il collegamento tra grave iperinflazione e non scambiabilità della valuta.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontabilitàbilanciomercati finanziarivalute estere

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