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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2892

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2892 della Commissione, del 12 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di un’indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione Torrezno de Soria (IGP)

Normativa europea32024R2892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2892 dispone l'iscrizione dell'indicazione geografica protetta "Torrezno de Soria" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. L'atto si fonda sul regolamento (UE) 2024/1143 e prende atto dell'assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Spagna. Si tratta di un atto di esecuzione puntuale, che formalizza la protezione unionale della denominazione a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.

Iscrizione nel registro UE delle indicazioni geografiche dell'IGP "Torrezno de Soria".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica "Torrezno de Soria" quale indicazione geografica protetta (IGP) per i prodotti oggetto della domanda presentata dalla Spagna e pubblicata prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile; non disciplina in generale altre indicazioni geografiche né introduce un regime autonomo di requisiti sostanziali, limitandosi alla registrazione nel registro dell'Unione.

Iscrizione dell'IGP "Torrezno de Soria"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2892 della Commissione dà attuazione al quadro del regolamento (UE) 2024/1143 in materia di indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e indicazioni facoltative di qualità. L'atto ha natura puntuale e registra nel registro unionale delle indicazioni geografiche la denominazione "Torrezno de Soria" come IGP, con effetti diretti in tutti gli Stati membri.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna e pubblicata nella Gazzetta ufficiale prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione precisa inoltre che non le è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell'articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Sulla base di tali presupposti, la Commissione ritiene opportuno procedere all'iscrizione.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 dispone in modo diretto l'iscrizione dell'indicazione geografica "Torrezno de Soria" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Non vengono introdotte regole sostanziali aggiuntive sulla produzione o sull'uso della denominazione, ma soltanto la formalizzazione della protezione a livello UE.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione dell'IGP "Torrezno de Soria"

L'articolo 1 stabilisce che l'indicazione geografica "Torrezno de Soria" è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile ratione temporis e per effetto delle norme transitorie richiamate dal regolamento (UE) 2024/1143. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ha proceduto alla registrazione.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàregistrazione amministrativa

Testo integrale

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