Regolamento (UE) 2024/2858
Regolamento (UE) 2024/2858 della Commissione, del 12 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1871 per quanto concerne l’applicazione dei valori di riferimento per interventi riguardanti i nitrofurani e i loro metaboliti nel collagene
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime dei valori di riferimento per interventi (RPA) previsti dal regolamento (UE) 2019/1871 per le sostanze non consentite negli alimenti di origine animale. Sulla base di dati tecnici relativi alla trasformazione, estende al collagene l’esenzione dall’RPA per il semicarbazide (SEM), poiché la sua presenza può derivare dal processo produttivo e non da impiego illecito di nitrofurani. Inoltre sopprime il precedente requisito di presentazione di dati e informazioni entro un termine già decorso, in quanto tale obbligo è stato soddisfatto.
Modifica del regolamento (UE) 2019/1871 per estendere al collagene l’esenzione dall’RPA per il semicarbazide (SEM) nei prodotti trasformati di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale trasformati nell’Unione europea. Riguarda in particolare la valutazione dei residui di nitrofurani e dei loro metaboliti nei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2019/1871: gelatina, collagene, idrolizzato di collagene, prodotti di cartilagine idrolizzata, prodotti a base di sangue essiccato a spruzzo, concentrati di proteine di siero di latte e di proteine del latte, caseinati e latte in polvere, con esclusione delle formule per lattanti e di proseguimento. È rilevante ai fini del SEE. Si applica dalla sua entrata in vigore, cioè dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) 2019/1871 per i nitrofurani e il SEM nel collagene
Il regolamento della Commissione 2024/2858 modifica il regime dei valori di riferimento per interventi (RPA) applicabile alle sostanze farmacologicamente attive non consentite negli alimenti di origine animale. L’intervento si fonda sull’articolo 18 del regolamento (CE) n. 470/2009 e mira a tenere conto dei dati tecnici che dimostrano come, in alcuni prodotti trasformati, la presenza di semicarbazide (SEM) possa essere conseguenza del processo di trasformazione e non di un uso illecito di nitrofurani.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) 2019/1871 aveva già previsto una disciplina degli RPA per sostanze non consentite presenti in alimenti di origine animale, distinguendo i casi in cui il superamento di una soglia è indicativo di impiego illecito da quelli in cui può dipendere dalla trasformazione industriale. Il nuovo regolamento constata che, sulla base dei dati forniti dagli operatori del settore alimentare e da altre parti interessate, anche il collagene può presentare livelli più elevati di SEM per effetto della trasformazione. Ne consegue l’opportunità di equipararlo agli altri prodotti già esentati dall’applicazione dell’RPA per il SEM.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda l’allegato del regolamento (UE) 2019/1871, in particolare la nota 2 sotto la tabella. La nuova formulazione chiarisce che la presenza di SEM oltre l’RPA, nei prodotti elencati, può essere dovuta alla trasformazione nella:
- gelatina,
- collagene,
- idrolizzato di collagene,
- prodotti di cartilagine idrolizzata,
- prodotti a base di sangue essiccato a spruzzo,
- concentrati di proteine di siero di latte e di proteine del latte,
- caseinati,
- latte in polvere, con esclusione delle formule per lattanti e di proseguimento.
Valore di riferimento per interventi e prova dell’illecito
Il testo ribadisce che, per questi prodotti, il semplice superamento dell’RPA del SEM non basta a dimostrare un impiego illecito di nitrofurani. A tal fine è necessario che siano rilevati anche altri metaboliti dei nitrofurani, tra cui AOZ, AMOZ, AHD e DNSH, il cui superamento dell’RPA è indicativo di un impiego illecito. Per il SEM, l’RPA di 0,5 μg/kg opera dunque solo quando sia già stato accertato l’uso illecito di nitrofurazone o SEM, vale a dire in presenza di almeno uno degli altri metaboliti di nitrofurano.
Soppressione di un requisito ormai soddisfatto
Il regolamento elimina anche il precedente riferimento a un obbligo di presentazione di dati e informazioni entro il termine indicato nella nota 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/1871. Il considerando chiarisce infatti che gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate hanno già fornito tali elementi in modo soddisfacente entro il termine previsto, rendendo superflua la permanenza della clausola.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è adottato il 12 novembre 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 novembre 2024. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Estensione dell’esenzione dall’RPA per il SEM al collagene
La nuova nota 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/1871 include espressamente il collagene tra i prodotti trasformati di origine animale nei quali la presenza di SEM a livelli superiori all’RPA può derivare dalla trasformazione. Per gelatina, collagene, idrolizzato di collagene, prodotti di cartilagine idrolizzata, prodotti a base di sangue essiccato a spruzzo, concentrati di proteine di siero di latte e di proteine del latte, caseinati e latte in polvere (escluse le formule per lattanti e di proseguimento), il superamento dell’RPA per il solo SEM non indica di per sé un impiego illecito di nitrofurani.
Condizione per considerare l’impiego illecito di nitrofurazone o SEM
L’RPA di 0,5 μg/kg per il SEM in tali prodotti si applica solo se è accertato l’impiego illecito di nitrofurazone o SEM, ossia se è rilevato almeno uno degli altri metaboliti dei nitrofurani. In assenza di tali ulteriori metaboliti, il dato sul SEM non è sufficiente da solo a dimostrare l’uso illecito.
Soppressione del requisito informativo della nota 2 del regolamento (UE) 2019/1871
Poiché operatori e parti interessate hanno fornito in modo soddisfacente i dati e le informazioni richiesti entro il termine previsto, il regolamento elimina il precedente requisito temporale/documentale richiamato nella nota 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/1871.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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