Regolamento (UE) 2024/2856
Regolamento (UE) 2024/2856 della Commissione, del 12 novembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’eliminazione della sostanza aromatizzante benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) dall’elenco dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina il benzen-1,2-diolo dall’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate, modificando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. La decisione si basa sul parere EFSA che ha rilevato un rischio per la sicurezza legato alla genotossicità della sostanza. Per evitare effetti dirompenti sul mercato, il regolamento consente una limitata commercializzazione di alcuni alimenti già immessi sul mercato o in transito prima dell’entrata in vigore.
Eliminazione del benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) dall’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti autorizzate negli alimenti, con relative misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti, agli aromi e alle sostanze aromatizzanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1334/2008, in particolare al benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) contenuto nell’allegato I, parte A. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; riguarda anche le merci in transito da paesi terzi verso l’Unione prima dell’entrata in vigore, nei limiti delle misure transitorie. Sono escluse dalla deroga transitoria la sostanza stessa e le preparazioni contenenti tale sostanza non destinate a essere consumate nella loro forma originale.
Eliminazione del benzen-1,2-diolo dall’elenco unionale degli aromi autorizzati
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1334/2008 per sopprimere dall’allegato I, parte A, la voce relativa al benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029). La misura discende dai pareri EFSA del 28 settembre 2023, nei quali la sostanza è stata ritenuta problematica sotto il profilo della sicurezza per la presenza di genotossicità in vivo dopo somministrazione orale.
Quadro normativo di riferimento
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina gli aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati all’uso negli e sugli alimenti, nonché il regolamento (CE) n. 1331/2008 sulla procedura uniforme di autorizzazione. L’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti era stato adottato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 e inserito nell’allegato I del regolamento quadro.
Motivi dell’eliminazione
Secondo i considerando, l’elenco unionale può essere aggiornato su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un interessato. Poiché l’articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 consente l’immissione sul mercato solo di aromi che, sulla base dei dati scientifici disponibili, non presentano un rischio per la salute dei consumatori, la constatazione del rischio da parte dell’EFSA impone la rimozione della sostanza dall’elenco autorizzato.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che sopprime la voce "04.029 benzen-1,2-diolo" dall’allegato I, parte A. La modifica ha effetto sull’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti autorizzate e sulle relative condizioni d’uso negli e sugli alimenti.
Misure transitorie per il mercato
Per attenuare l’impatto della soppressione, l’articolo 2 consente che gli alimenti ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo e che erano già stati immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento possano continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
La stessa disciplina transitoria si applica agli alimenti importati nell’Unione, a condizione che l’importatore dimostri che:
- la merce è stata spedita dal paese terzo interessato;
- la merce era in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Le deroghe non si applicano al benzen-1,2-diolo come sostanza né alle preparazioni che lo contengono e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale. Il regolamento precisa inoltre che le "preparazioni" comprendono miscele di aromi o miscele di uno o più aromi con altri ingredienti alimentari, inclusi additivi, enzimi o supporti, per finalità di conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Eliminazione dall’elenco unionale
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento, con soppressione della voce relativa al benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) dall’allegato I, parte A.
Base scientifica e ragioni della modifica
I considerando richiamano i pareri EFSA del 28 settembre 2023 sul rinnovo delle autorizzazioni di quattro prodotti primari aromatizzanti di affumicatura contenenti benzen-1,2-diolo. L’Autorità ha ritenuto che la sostanza presenti un rischio per la sicurezza, poiché è stata rilevata genotossicità in vivo per somministrazione orale; ne consegue che, ai sensi dell’articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008, la sostanza non può restare autorizzata.
Misure transitorie per gli alimenti già commercializzati
L’articolo 2, paragrafo 1, consente che gli alimenti ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo e che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento possano continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Misure transitorie per gli alimenti importati in transito
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli alimenti importati nell’Unione con aggiunta di benzen-1,2-diolo possano essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, purché l’importatore dimostri che le merci sono state spedite dal paese terzo interessato e si trovavano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Esclusioni dalle misure transitorie e definizione di preparazioni
L’articolo 2, paragrafo 3, esclude dall’applicazione delle misure transitorie il benzen-1,2-diolo in quanto tale e le preparazioni contenenti tale sostanza non destinate a essere consumate nella loro forma originale. Ai fini di tale disposizione, il regolamento chiarisce che per "preparazioni" si intendono le miscele di aromi o le miscele di uno o più aromi con altri ingredienti alimentari, inclusi additivi, enzimi o supporti, per facilitarne conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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