Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2861

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2861 della Commissione, del 12 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la comunicazione al pubblico tardiva di tali informazioni

Normativa europea32024R2861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce gli strumenti tecnici minimi per assicurare che le informazioni privilegiate relative alle cripto-attività siano diffuse in modo ampio, gratuito, simultaneo e verificabile. Definisce anche come debba avvenire la pubblicazione sul sito web dell’emittente/offerente e la notifica alle autorità competenti del ritardo nella divulgazione. Le regole mirano a rafforzare accessibilità, integrità, riservatezza e tracciabilità delle informazioni, in coerenza con il regolamento (UE) 2023/1114. Le disposizioni entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Norme tecniche per la pubblicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per la notifica del loro ritardo di divulgazione nel settore delle cripto-attività.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti, agli offerenti e alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, nonché, in via operativa, alle autorità competenti incaricate di ricevere le notifiche e svolgere verifiche. Riguarda le modalità tecniche di diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate e di comunicazione del ritardo nella loro divulgazione. È pertinente per le cripto-attività oggetto di offerta, di ammissione alla negoziazione o già negoziate su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; il regolamento è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2861: strumenti tecnici per la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per la notifica del ritardo

Il regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, con specifico riferimento alle modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e alla gestione della loro eventuale divulgazione tardiva. L’impostazione è orientata a massimizzare diffusione, accessibilità e verificabilità dell’informazione, preservandone al contempo integrità, completezza e riservatezza.

Finalità e contesto regolatorio

Dai considerando emerge l’esigenza di assicurare che le informazioni privilegiate raggiungano il maggior numero possibile di investitori e siano facilmente verificabili. Per questo il regolamento privilegia la pubblicazione su siti web dedicati, la diffusione tramite media su cui il pubblico fa ragionevole affidamento e l’uso di strumenti elettronici che consentano tracciabilità, conservazione e rapida consultazione delle informazioni.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni riguardano gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività. Sono coinvolte anche le autorità competenti, che ricevono le notifiche sul ritardo di divulgazione e possono utilizzare i dati trasmessi per verifiche o indagini in materia di abuso di mercato. Il regolamento opera in relazione alle informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 del regolamento (UE) 2023/1114 e al ritardo di divulgazione disciplinato dall’articolo 88 di tale atto.

Diffusione delle informazioni privilegiate

L’articolo 1 impone l’uso di strumenti tecnici che consentano una diffusione:

  • non discriminatoria,
  • gratuita,
  • simultanea in tutta l’Unione.

La diffusione deve avvenire verso mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento, che possono comprendere:

  • mezzi di informazione tradizionali,
  • social media che consentono la pubblicazione scritta,
  • piattaforme basate sul web che raccolgono e diffondono notizie relative alle cripto-attività.

Le informazioni privilegiate relative a cripto-attività ammesse alla negoziazione su una piattaforma possono essere pubblicate anche sul sito web della piattaforma, se questa opzione è resa disponibile dall’infrastruttura di negoziazione.

Limiti all’uso di social media e piattaforme web

La diffusione tramite social media o piattaforme web è ammessa solo se tali canali garantiscono accessibilità a tutti gli utenti e non subordinano l’accesso a modalità limitative. La pubblicazione deve contenere un link alla dichiarazione scritta pubblicata sul sito web dell’emittente, dell’offerente o del richiedente, in modo da consentire un agevole rinvio alla fonte ufficiale.

Inoltre, per ogni diffusione tramite tali canali devono essere chiaramente indicati:

  • la natura privilegiata delle informazioni,
  • l’identità dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione,
  • l’identità del notificante, con nome, cognome e posizione,
  • l’oggetto delle informazioni privilegiate,
  • la data e l’ora della diffusione.

Il regolamento specifica che, ai fini dell’articolo 1, per social media si intende un servizio di social network online ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925, mentre per piattaforme basate sul web si intendono piattaforme online accessibili gratuitamente e su base non discriminatoria, funzionali a promuovere decisioni di investimento informate.

Pubblicazione sul sito web dell’emittente, dell’offerente o del richiedente

L’articolo 2 disciplina la pubblicazione centralizzata sul sito web del soggetto interessato. Le informazioni privilegiate devono essere diffuse in forma di dichiarazione scritta scaricabile e il testo deve essere chiaro, preciso e non fuorviante.

Il sito web deve:

  • essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni,
  • contenere una sezione facilmente identificabile dedicata alle informazioni privilegiate,
  • indicare data e ora della divulgazione,
  • presentare le divulgazioni in ordine cronologico,
  • riportare le informazioni nella lingua del White Paper sulla cripto-attività e, ove possibile, in una lingua comunemente usata nella finanza internazionale,
  • consentire la ricezione di avvisi via e-mail, messaggio o finestra a comparsa per segnalare nuove pubblicazioni.

I considerando precisano inoltre che le informazioni pubblicate devono essere scaricabili, così da poterne conservare una copia locale e facilitarne l’ulteriore diffusione da parte di terzi.

Ritardo della divulgazione: requisiti tecnici e documentazione

L’articolo 3 disciplina gli strumenti tecnici necessari quando l’emittente, l’offerente o il richiedente decide di ritardare la divulgazione al pubblico ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. Gli strumenti devono garantire accessibilità, leggibilità e conservazione su supporto durevole delle informazioni rilevanti.

Devono essere registrati almeno:

  • la data e l’ora della prima esistenza dell’informazione privilegiata,
  • la data e l’ora della decisione di ritardare la divulgazione,
  • la data e l’ora della probabile divulgazione,
  • le funzioni delle persone responsabili della decisione di ritardo, del monitoraggio delle condizioni, della successiva divulgazione e della comunicazione all’autorità competente,
  • la prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui all’articolo 88, paragrafo 2, e di ogni successiva modifica,
  • le barriere informative interne ed esterne adottate,
  • le misure previste qualora la riservatezza non sia più garantita.

È chiarito che per supporto durevole si intende qualsiasi strumento che permetta la memorizzazione per un periodo adeguato e la riproduzione inalterata delle informazioni.

Notifica del ritardo all’autorità competente

La notifica del ritardo deve essere effettuata per iscritto tramite un apposito punto di contatto istituito o designato dall’autorità competente e usando i mezzi elettronici da essa indicati. Tali mezzi devono garantire che la trasmissione non comprometta completezza, integrità e riservatezza delle informazioni.

La notifica deve contenere:

  • l’identità dell’emittente, dell’offerente o del richiedente, con eventuale denominazione legale completa,
  • l’identità del notificante, con nome, cognome e posizione,
  • il contatto per la notifica, inclusi indirizzo e-mail e numero di telefono professionali,
  • l’identificazione delle informazioni privilegiate oggetto di ritardo, compresi titolo della dichiarazione, eventuale numero di riferimento, data e ora della divulgazione al pubblico,
  • la data e l’ora della decisione di ritardo,
  • le funzioni delle persone responsabili della decisione di ritardo.

Se la spiegazione scritta del ritardo è richiesta solo in un momento successivo dall’autorità competente, il mezzo elettronico deve comunque consentire di trasmettere le medesime informazioni e di includere identità e recapiti delle persone coinvolte.

Le autorità competenti devono pubblicare sul proprio sito web l’indicazione del punto di contatto e dei mezzi elettronici da utilizzare.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Diffusione delle informazioni privilegiate

Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione devono usare strumenti tecnici che consentano una diffusione non discriminatoria, gratuita e simultanea in tutta l’Unione. La diffusione deve avvenire verso mezzi di informazione su cui il pubblico fa ragionevole affidamento, inclusi media tradizionali, social media e piattaforme web, e può essere effettuata anche sul sito web di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se tale opzione è messa a disposizione.

Requisiti per social media e piattaforme web

Le informazioni non possono essere diffuse tramite canali che non garantiscano accessibilità a tutti gli utenti o che subordinino l’accesso a condizioni limitative. Ogni pubblicazione sui social media, sulle piattaforme basate sul web o sul sito della piattaforma di negoziazione deve contenere un link alla dichiarazione scritta pubblicata sul sito dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione. Le comunicazioni devono preservare completezza, integrità e riservatezza e indicare natura privilegiata, identità del soggetto, identità del notificante, oggetto, data e ora della diffusione.

Pubblicazione sul sito web dell’emittente, dell’offerente o del richiedente

Le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 del regolamento (UE) 2023/1114 devono essere pubblicate sul sito web in forma di dichiarazione scritta scaricabile, con linguaggio chiaro, preciso e non fuorviante. Il sito deve consentire accesso gratuito e non discriminatorio, collocare le informazioni in una sezione facilmente identificabile, indicare data e ora della divulgazione, ordinarle cronologicamente e fornirle nella lingua del White Paper e, ove possibile, in una lingua comunemente usata nella finanza internazionale. Deve inoltre offrire notifiche via e-mail, messaggio o pop-up per segnalare nuove pubblicazioni.

Ritardo della divulgazione e conservazione delle evidenze

Per ritardare la divulgazione al pubblico ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, devono essere usati strumenti tecnici che registrino e conservino su supporto durevole la data e ora della prima esistenza dell’informazione, della decisione di ritardo e della probabile divulgazione, nonché le funzioni dei responsabili e la prova delle condizioni iniziali e delle eventuali variazioni, incluse le barriere informative adottate e le misure in caso di perdita di riservatezza.

Notifica all’autorità competente del ritardo

Il ritardo deve essere notificato per iscritto all’autorità competente tramite un apposito punto di contatto e mediante i mezzi elettronici indicati dall’autorità, che devono preservare completezza, integrità e riservatezza. La notifica deve includere identità e recapiti dei soggetti responsabili, identità del notificante, dati del soggetto, identificazione dell’informazione ritardata, titolo della dichiarazione, eventuale numero di riferimento, data e ora di divulgazione, data e ora della decisione di ritardo e funzioni dei responsabili.

Spiegazione scritta su richiesta dell’autorità

Se la spiegazione scritta del ritardo è fornita solo su richiesta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i mezzi elettronici devono comunque consentire l’invio delle informazioni richieste, incluse quelle relative all’identità e ai recapiti delle persone coinvolte e alle indicazioni già previste per la notifica del ritardo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàabuso di mercatotrasparenza informativavigilanza finanziariacomunicazioni elettroniche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.