Regolamento (UE) 2024/2861
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2861 della Commissione, del 12 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la comunicazione al pubblico tardiva di tali informazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce gli strumenti tecnici minimi per assicurare che le informazioni privilegiate relative alle cripto-attività siano diffuse in modo ampio, gratuito, simultaneo e verificabile. Definisce anche come debba avvenire la pubblicazione sul sito web dell’emittente/offerente e la notifica alle autorità competenti del ritardo nella divulgazione. Le regole mirano a rafforzare accessibilità, integrità, riservatezza e tracciabilità delle informazioni, in coerenza con il regolamento (UE) 2023/1114. Le disposizioni entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Norme tecniche per la pubblicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per la notifica del loro ritardo di divulgazione nel settore delle cripto-attività.
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti, agli offerenti e alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, nonché, in via operativa, alle autorità competenti incaricate di ricevere le notifiche e svolgere verifiche. Riguarda le modalità tecniche di diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate e di comunicazione del ritardo nella loro divulgazione. È pertinente per le cripto-attività oggetto di offerta, di ammissione alla negoziazione o già negoziate su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; il regolamento è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2861: strumenti tecnici per la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per la notifica del ritardo
Il regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, con specifico riferimento alle modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e alla gestione della loro eventuale divulgazione tardiva. L’impostazione è orientata a massimizzare diffusione, accessibilità e verificabilità dell’informazione, preservandone al contempo integrità, completezza e riservatezza.
Finalità e contesto regolatorio
Dai considerando emerge l’esigenza di assicurare che le informazioni privilegiate raggiungano il maggior numero possibile di investitori e siano facilmente verificabili. Per questo il regolamento privilegia la pubblicazione su siti web dedicati, la diffusione tramite media su cui il pubblico fa ragionevole affidamento e l’uso di strumenti elettronici che consentano tracciabilità, conservazione e rapida consultazione delle informazioni.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività. Sono coinvolte anche le autorità competenti, che ricevono le notifiche sul ritardo di divulgazione e possono utilizzare i dati trasmessi per verifiche o indagini in materia di abuso di mercato. Il regolamento opera in relazione alle informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 del regolamento (UE) 2023/1114 e al ritardo di divulgazione disciplinato dall’articolo 88 di tale atto.
Diffusione delle informazioni privilegiate
L’articolo 1 impone l’uso di strumenti tecnici che consentano una diffusione:
- non discriminatoria,
- gratuita,
- simultanea in tutta l’Unione.
La diffusione deve avvenire verso mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento, che possono comprendere:
- mezzi di informazione tradizionali,
- social media che consentono la pubblicazione scritta,
- piattaforme basate sul web che raccolgono e diffondono notizie relative alle cripto-attività.
Le informazioni privilegiate relative a cripto-attività ammesse alla negoziazione su una piattaforma possono essere pubblicate anche sul sito web della piattaforma, se questa opzione è resa disponibile dall’infrastruttura di negoziazione.
Limiti all’uso di social media e piattaforme web
La diffusione tramite social media o piattaforme web è ammessa solo se tali canali garantiscono accessibilità a tutti gli utenti e non subordinano l’accesso a modalità limitative. La pubblicazione deve contenere un link alla dichiarazione scritta pubblicata sul sito web dell’emittente, dell’offerente o del richiedente, in modo da consentire un agevole rinvio alla fonte ufficiale.
Inoltre, per ogni diffusione tramite tali canali devono essere chiaramente indicati:
- la natura privilegiata delle informazioni,
- l’identità dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione,
- l’identità del notificante, con nome, cognome e posizione,
- l’oggetto delle informazioni privilegiate,
- la data e l’ora della diffusione.
Il regolamento specifica che, ai fini dell’articolo 1, per social media si intende un servizio di social network online ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925, mentre per piattaforme basate sul web si intendono piattaforme online accessibili gratuitamente e su base non discriminatoria, funzionali a promuovere decisioni di investimento informate.
Pubblicazione sul sito web dell’emittente, dell’offerente o del richiedente
L’articolo 2 disciplina la pubblicazione centralizzata sul sito web del soggetto interessato. Le informazioni privilegiate devono essere diffuse in forma di dichiarazione scritta scaricabile e il testo deve essere chiaro, preciso e non fuorviante.
Il sito web deve:
- essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni,
- contenere una sezione facilmente identificabile dedicata alle informazioni privilegiate,
- indicare data e ora della divulgazione,
- presentare le divulgazioni in ordine cronologico,
- riportare le informazioni nella lingua del White Paper sulla cripto-attività e, ove possibile, in una lingua comunemente usata nella finanza internazionale,
- consentire la ricezione di avvisi via e-mail, messaggio o finestra a comparsa per segnalare nuove pubblicazioni.
I considerando precisano inoltre che le informazioni pubblicate devono essere scaricabili, così da poterne conservare una copia locale e facilitarne l’ulteriore diffusione da parte di terzi.
Ritardo della divulgazione: requisiti tecnici e documentazione
L’articolo 3 disciplina gli strumenti tecnici necessari quando l’emittente, l’offerente o il richiedente decide di ritardare la divulgazione al pubblico ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. Gli strumenti devono garantire accessibilità, leggibilità e conservazione su supporto durevole delle informazioni rilevanti.
Devono essere registrati almeno:
- la data e l’ora della prima esistenza dell’informazione privilegiata,
- la data e l’ora della decisione di ritardare la divulgazione,
- la data e l’ora della probabile divulgazione,
- le funzioni delle persone responsabili della decisione di ritardo, del monitoraggio delle condizioni, della successiva divulgazione e della comunicazione all’autorità competente,
- la prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui all’articolo 88, paragrafo 2, e di ogni successiva modifica,
- le barriere informative interne ed esterne adottate,
- le misure previste qualora la riservatezza non sia più garantita.
È chiarito che per supporto durevole si intende qualsiasi strumento che permetta la memorizzazione per un periodo adeguato e la riproduzione inalterata delle informazioni.
Notifica del ritardo all’autorità competente
La notifica del ritardo deve essere effettuata per iscritto tramite un apposito punto di contatto istituito o designato dall’autorità competente e usando i mezzi elettronici da essa indicati. Tali mezzi devono garantire che la trasmissione non comprometta completezza, integrità e riservatezza delle informazioni.
La notifica deve contenere:
- l’identità dell’emittente, dell’offerente o del richiedente, con eventuale denominazione legale completa,
- l’identità del notificante, con nome, cognome e posizione,
- il contatto per la notifica, inclusi indirizzo e-mail e numero di telefono professionali,
- l’identificazione delle informazioni privilegiate oggetto di ritardo, compresi titolo della dichiarazione, eventuale numero di riferimento, data e ora della divulgazione al pubblico,
- la data e l’ora della decisione di ritardo,
- le funzioni delle persone responsabili della decisione di ritardo.
Se la spiegazione scritta del ritardo è richiesta solo in un momento successivo dall’autorità competente, il mezzo elettronico deve comunque consentire di trasmettere le medesime informazioni e di includere identità e recapiti delle persone coinvolte.
Le autorità competenti devono pubblicare sul proprio sito web l’indicazione del punto di contatto e dei mezzi elettronici da utilizzare.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Diffusione delle informazioni privilegiate
Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione devono usare strumenti tecnici che consentano una diffusione non discriminatoria, gratuita e simultanea in tutta l’Unione. La diffusione deve avvenire verso mezzi di informazione su cui il pubblico fa ragionevole affidamento, inclusi media tradizionali, social media e piattaforme web, e può essere effettuata anche sul sito web di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se tale opzione è messa a disposizione.
Requisiti per social media e piattaforme web
Le informazioni non possono essere diffuse tramite canali che non garantiscano accessibilità a tutti gli utenti o che subordinino l’accesso a condizioni limitative. Ogni pubblicazione sui social media, sulle piattaforme basate sul web o sul sito della piattaforma di negoziazione deve contenere un link alla dichiarazione scritta pubblicata sul sito dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione. Le comunicazioni devono preservare completezza, integrità e riservatezza e indicare natura privilegiata, identità del soggetto, identità del notificante, oggetto, data e ora della diffusione.
Pubblicazione sul sito web dell’emittente, dell’offerente o del richiedente
Le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 del regolamento (UE) 2023/1114 devono essere pubblicate sul sito web in forma di dichiarazione scritta scaricabile, con linguaggio chiaro, preciso e non fuorviante. Il sito deve consentire accesso gratuito e non discriminatorio, collocare le informazioni in una sezione facilmente identificabile, indicare data e ora della divulgazione, ordinarle cronologicamente e fornirle nella lingua del White Paper e, ove possibile, in una lingua comunemente usata nella finanza internazionale. Deve inoltre offrire notifiche via e-mail, messaggio o pop-up per segnalare nuove pubblicazioni.
Ritardo della divulgazione e conservazione delle evidenze
Per ritardare la divulgazione al pubblico ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, devono essere usati strumenti tecnici che registrino e conservino su supporto durevole la data e ora della prima esistenza dell’informazione, della decisione di ritardo e della probabile divulgazione, nonché le funzioni dei responsabili e la prova delle condizioni iniziali e delle eventuali variazioni, incluse le barriere informative adottate e le misure in caso di perdita di riservatezza.
Notifica all’autorità competente del ritardo
Il ritardo deve essere notificato per iscritto all’autorità competente tramite un apposito punto di contatto e mediante i mezzi elettronici indicati dall’autorità, che devono preservare completezza, integrità e riservatezza. La notifica deve includere identità e recapiti dei soggetti responsabili, identità del notificante, dati del soggetto, identificazione dell’informazione ritardata, titolo della dichiarazione, eventuale numero di riferimento, data e ora di divulgazione, data e ora della decisione di ritardo e funzioni dei responsabili.
Spiegazione scritta su richiesta dell’autorità
Se la spiegazione scritta del ritardo è fornita solo su richiesta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i mezzi elettronici devono comunque consentire l’invio delle informazioni richieste, incluse quelle relative all’identità e ai recapiti delle persone coinvolte e alle indicazioni già previste per la notifica del ritardo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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