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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15695/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento del bollo auto relativo alle annualità 2005 e 2006, a seguito della notifica di una cartella di pagamento che i giudici di merito avevano ritenuto regolarmente notificata e non opposta nei termini. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata con motivazione per relationem. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, da un lato l'omessa pronuncia sulla prescrizione del tributo e la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; dall'altro la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la mancata impugnazione della cartella non trasformasse il termine triennale del tributo in termine decennale e che, anche a voler considerare valida la notifica della cartella del 15/11/2010, il successivo preavviso di fermo notificato il 2/7/2014 sarebbe stato tardivo per intervenuta prescrizione, in assenza di ulteriori atti interruttivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure nella parte in cui contestavano l'erronea applicazione della disciplina della prescrizione. Ha affermato che la mancata impugnazione della cartella determina solo l'irretrattabilità del credito, ma non la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale; pertanto, trattandosi di credito per tassa automobilistica soggetto a prescrizione triennale, occorreva verificare se tra la notifica della cartella e il preavviso di fermo fosse decorso inutilmente il termine triennale. Poiché la sentenza impugnata non era conforme a tale principio e mancava un adeguato accertamento di merito sul punto, la Corte ha cassato la decisione e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione delle norme processuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la necessaria motivazione della sentenza

  • art. 2943 c.c.

    richiamato come norma sulla interruzione della prescrizione

  • art. 2945, comma 1, c.c.

    l'interruzione produce effetto istantaneo e fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di termine prescrizionale breve

  • art. 5, comma 51, d.l. n. 953 del 1982

    indicato come fonte della prescrizione triennale del bollo auto

  • art. 3, d.l. n. 2 del 1986

    richiamato quale modifica della disciplina del bollo auto

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel censurare la pretesa esecutiva e la sua prescrizione

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel principio per cui ciascun atto impugnabile è contestabile solo per vizi propri, salvo atti presupposti non notificati

  • art. 2953 c.c.

    esclusa la sua applicazione automatica per effetto della sola mancata opposizione alla cartella

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato con riferimento al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

  • art. 5, comma 51, d.l. n. 953 del 1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 53 del 1983

    fonte del termine di prescrizione triennale per le tasse automobilistiche

  • art. 3, d.l. n. 2 del 1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 1986

    norma modificativa della disciplina del bollo auto

  • art. 23397/2016, Sezioni Unite

    richiamata per il principio di diritto secondo cui la mancata opposizione a un atto di riscossione non converte la prescrizione breve in decennale in assenza di titolo giudiziale definitivo

Massime di principio

  • In tema di riscossione mediante ruolo, la mancata impugnazione della cartella di pagamento produce l'irretrattabilità del credito, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., salvo che intervenga un titolo giudiziale definitivo.
  • Quando l'atto presupposto sia stato notificato e non tempestivamente impugnato, l'impugnazione dell'atto successivo è ammissibile solo per vizi propri; tuttavia resta deducibile la prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto presupposto e prima dell'atto successivo, se il credito è soggetto a un termine prescrizionale breve.
  • La notifica della cartella di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione e fa decorrere un nuovo periodo prescrizionale; il giudice deve quindi verificare se, tra la cartella e l'atto esecutivo o cautelare successivo, il termine sia decorso senza ulteriori interruzioni.
  • Per i crediti relativi al bollo auto, ove previsto il termine triennale, la sopravvenuta definitività della cartella non elimina la necessità di rispettare il termine prescrizionale successivo, né lo trasforma in decennale per il solo fatto della mancata opposizione.
  • Il giudice di merito deve esaminare specificamente l'eccezione di prescrizione dedotta in relazione al periodo intercorrente tra gli atti della riscossione e non può escluderla in via automatica richiamando la sola irretrattabilità della cartella.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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