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Sentenza

Sentenza del 03/03/2023 n. 6470 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio avverso la decisione favorevole ad A.A. (ex amministratore e socio) relativa ad avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA anno 2005. In sede di cassazione l'Agenzia ha dedotto, con vari motivi, che il ricorso di primo grado era stato proposto dalla società in fallimento ma inteso e sottoscritto dall'ex amministratore A.A., che alla data di proposizione dell'impugnazione non rivestava più la carica e pertanto era privo della legittimazione a rappresentare la società contribuente; ne derivava nullità/deficienza di rappresentanza e difetto di legittimazione ad impugnare in nome della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: dal fascicolo risultava che il ricorso di primo grado era intestato alla (Omissis) Srl in fallimento e proposto "per essa il sig. A.A. in qualità di ex amministratore e socio", con procura rilasciata da A.A. per conto della società. Poiché A.A. aveva cessato la carica di amministratore prima della proposizione dell'impugnazione, non aveva legittimazione a rappresentare la società e quindi l'impugnazione non poteva essere proposta in nome della (Omissis). Per tal motivo la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, e le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla decisione sul primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    Rilevata nella prospettazione della nullità per difetto di rappresentanza: la Corte ha considerato che la sottoscrizione e la procura apposte da un soggetto non più legittimato (ex amministratore) non possono validamente rappresentare la società nel processo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Utilizzato come parametro di censura per vizio di motivazione e vizi di diritto della sentenza impugnata legati alla rappresentanza; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di cassazione per la violazione della normativa processuale sulla legittimazione.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia per contestare la pronuncia verso il soggetto erroneamente ritenuto legittimato; la Corte ha ritenuto che la questione di legittimazione non fosse correttamente affrontata dalla CTR.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare la pronuncia della CTR nei confronti del soggetto (A.A.) e per la mancata valutazione di elementi processuali rilevanti (es. tempestività dell'impugnazione); tuttavia la Corte ha cassato per difetto originario di legittimazione senza esaminare i profili di merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36

    Richiamati dall'Agenzia per censurare la motivazione della CTR circa la legittimazione e l'ammissibilità del ricorso tributario; la Corte non è entrata nel merito delle norme tributarie essendo la questione decisa per vizio processuale.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato in relazione al principio di corrispondenza tra chi impugna e chi è destinatario della pronuncia; la Corte ha ritenuto insufficiente la posizione processuale di A.A. per rappresentare la società.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia con riferimento alla potestà di rappresentanza processuale; la Corte ha deciso che l'ex amministratore non era titolato a fare ricorso per conto della società in fallimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia ai fini della ripartizione dell'onere della prova sulle dichiarazioni/dichiarazioni omesse; la Corte non ha esaminato il merito probatorio per avere cassato sul vizio di legittimazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 21, 23, 24

    Norme IVA richiamate nel motivare la legittimità dell'accertamento a carico della società; la Corte non si è pronunciata sul merito applicativo essendo intervenuta per difetto di rappresentanza.

  • art. 382 c.p.c., comma 3

    Applicato per disporre la cassazione della sentenza senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta dall'autore dell'impugnazione (difetto originario di legittimazione).

Massime di principio

  • Un ex amministratore che abbia cessato la carica prima della proposizione dell'impugnazione non ha legittimazione a rappresentare la società: l'impugnazione proposta in nome della società da chi non è legittimato può determinare la nullità o l'inefficacia dell'atto processuale e la cassazione senza rinvio.
  • Quando l'atto impositivo è notificato alla società, l'impugnazione deve essere proposta dalla società stessa o dal suo legale rappresentante valido (o dal curatore/legale rappresentante in caso di fallimento); la mancata impugnazione da parte del soggetto legittimato comporta la definitività dell'atto, salvo che l'atto sia stato validamente notificato a terzi direttamente interessati.
  • Il vizio di legittimazione processuale è un motivo di ordine pubblico che può comportare la cassazione del giudicato formato nel merito senza esame delle questioni sostanziali se il difetto è originario e insanabile.
  • Se l'avviso è stato notificato anche personalmente ad un soggetto (es. ex amministratore) in qualità di autore materiale delle violazioni, tale soggetto potrebbe avere impugnazione in proprio, ma occorre verificare la corretta e tempestiva notifica e la natura personale dell'atto; la titolarità soggettiva dell'impugnazione deve essere chiaramente distinta da quella della società.
  • In caso di fallimento la rappresentanza processuale della società spetta al curatore fallimentare; atti di impugnazione in nome della società compiuti da soggetti non autorizzati possono essere inefficaci.

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