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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44009/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p., con denuncia di carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge. La difesa sosteneva che il provvedimento non avesse spiegato adeguatamente: 1) la sussistenza del pericolo di fuga e l'inadeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico); 2) la possibilità di reiterazione di reati analoghi, senza argomentazioni a supporto; 3) il pericolo di inquinamento probatorio, ritenuto dal giudice sulla base del comportamento in aula di una teste. In sintesi la difesa chiedeva che si ritenesse la motivazione insufficiente e contraddittoria, invocando il principio di autonoma valutazione del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano generiche, meramente confutative e miravano a una nuova valutazione di merito non ammessa in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato la fuga all'estero nonostante l'imposizione di una misura non custodiale, le reiterate violazioni delle prescrizioni, i precedenti penali e la gravità del reato (omicidio aggravato), elementi ritenuti ostativi a misure meno afflittive. La Corte ha inoltre sottolineato l'assenza di elementi nuovi nell'appello cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, qui invocata dalla difesa per vizio della motivazione (mancanza/contraddittorietà) e violazione di legge; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito e può limitarsi a verificare l'adeguatezza dell'itinerario argomentativo del giudice di merito.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata implicitamente nel dibattito sulla adeguatezza di misure meno afflittive; la Corte osserva che, per reati di particolare gravità come l'omicidio aggravato, sussiste una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, difficilmente superabile in assenza di elementi concreti.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'invio della copia all'istituto.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della somma per la Cassa delle ammende e al principio secondo cui non sempre è possibile ritenere il ricorrente esente da colpe nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato: non può riformare la valutazione di merito ma solo verificare se il giudice abbia fornito un percorso argomentativo logico, esaustivo e rispondente alle deduzioni delle parti.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare è necessario proporre elementi di novità concreti e specifici: in sede di appello cautelare il giudice non è tenuto a riesaminare l'intero quadro probatorio, salvo che emergano fatti nuovi idonei a modificare apprezzabilmente la prognosi cautelare.
  • La fuga o l'esecuzione di un mandato di arresto europeo e le reiterate violazioni delle prescrizioni costituiscono elementi forti a sostegno della custodia cautelare in carcere e rendono difficoltoso il ricorso a misure meno afflittive.
  • Nei reati di particolare gravità (es. omicidio aggravato) opera una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere che può essere superata solo con elementi concreti e specifici che dimostrino la sufficiente efficacia di misure alternative.
  • Le censure generiche o meramente confutative sulla valutazione delle prove sono spesso dichiarate inammissibili: chi impugna deve indicare in modo puntuale la contraddittorietà o il vuoto motivazionale, non limitarsi a contestare le conclusioni.
  • La richiesta di misure alternative come i braccialetti elettronici richiede una motivazione che dimostri come tali strumenti possano affrontare i rischi concretamente prospettati (fuga, reiterazione criminoso, inquinamento probatorio).

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