Cassazione Penale, Sentenza n. 44009/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p., con denuncia di carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge. La difesa sosteneva che il provvedimento non avesse spiegato adeguatamente: 1) la sussistenza del pericolo di fuga e l'inadeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico); 2) la possibilità di reiterazione di reati analoghi, senza argomentazioni a supporto; 3) il pericolo di inquinamento probatorio, ritenuto dal giudice sulla base del comportamento in aula di una teste. In sintesi la difesa chiedeva che si ritenesse la motivazione insufficiente e contraddittoria, invocando il principio di autonoma valutazione del giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano generiche, meramente confutative e miravano a una nuova valutazione di merito non ammessa in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato la fuga all'estero nonostante l'imposizione di una misura non custodiale, le reiterate violazioni delle prescrizioni, i precedenti penali e la gravità del reato (omicidio aggravato), elementi ritenuti ostativi a misure meno afflittive. La Corte ha inoltre sottolineato l'assenza di elementi nuovi nell'appello cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, qui invocata dalla difesa per vizio della motivazione (mancanza/contraddittorietà) e violazione di legge; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito e può limitarsi a verificare l'adeguatezza dell'itinerario argomentativo del giudice di merito.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata implicitamente nel dibattito sulla adeguatezza di misure meno afflittive; la Corte osserva che, per reati di particolare gravità come l'omicidio aggravato, sussiste una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, difficilmente superabile in assenza di elementi concreti.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'invio della copia all'istituto.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma per la Cassa delle ammende e al principio secondo cui non sempre è possibile ritenere il ricorrente esente da colpe nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato: non può riformare la valutazione di merito ma solo verificare se il giudice abbia fornito un percorso argomentativo logico, esaustivo e rispondente alle deduzioni delle parti.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare è necessario proporre elementi di novità concreti e specifici: in sede di appello cautelare il giudice non è tenuto a riesaminare l'intero quadro probatorio, salvo che emergano fatti nuovi idonei a modificare apprezzabilmente la prognosi cautelare.
- La fuga o l'esecuzione di un mandato di arresto europeo e le reiterate violazioni delle prescrizioni costituiscono elementi forti a sostegno della custodia cautelare in carcere e rendono difficoltoso il ricorso a misure meno afflittive.
- Nei reati di particolare gravità (es. omicidio aggravato) opera una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere che può essere superata solo con elementi concreti e specifici che dimostrino la sufficiente efficacia di misure alternative.
- Le censure generiche o meramente confutative sulla valutazione delle prove sono spesso dichiarate inammissibili: chi impugna deve indicare in modo puntuale la contraddittorietà o il vuoto motivazionale, non limitarsi a contestare le conclusioni.
- La richiesta di misure alternative come i braccialetti elettronici richiede una motivazione che dimostri come tali strumenti possano affrontare i rischi concretamente prospettati (fuga, reiterazione criminoso, inquinamento probatorio).
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