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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 418/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dalla difesa per erronea applicazione della legge penale: si contestava l'applicazione dell'art. 73 d.lgs. n.159/2011 a carico dell'imputato sottoposto a 'avviso orale', sostenendo che l'avviso orale sarebbe un mero ammonimento verbale che non limita la sfera di libertà né impone vincoli tali da giustificare rilevanza penale (con richiamo a giurisprudenza amministrativa che esclude la legittimità della revoca della patente su base di avviso orale). Il Procuratore generale aveva chiesto, in via principale, il rinvio in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 73, e in subordine l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 73 d.lgs. n.159/2011 collega la sanzione penale alla guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione personale e che la norma non esclude, per ragioni testuali e sistematiche, le misure applicate dall'Autorità amministrativa (come l'avviso orale) oltre a quelle giudiziarie. La decisione è stata ritenuta coerente con la pronuncia della Corte Costituzionale n.211 del 17/10/2022, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n.159/2011

    La norma collega la fattispecie penale alla guida senza patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale; non limita testualmente le misure rilevanti e pertanto si applica tanto alle misure adottate dall'Autorità giudiziaria quanto a quelle adottate dall'Autorità amministrativa.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3; 25 comma 2; 27 comma 3

    Gli artt. invocati erano la base della questione di legittimità costituzionale sollevata, ma la Corte Costituzionale le ha ritenute non fondate rispetto all'art. 73 d.lgs. 159/2011.

  • Corte Costituzionale, decisione n.211 del 17/10/2022

    la Corte Costituzionale ha osservato che le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall'Autorità amministrativa, sia se adottate dall'Autorità Giudiziaria, presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal Codice antimafia, l'attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità prospettate e, nel motivare, ha confermato che l'art. 73 deve essere interpretato tenendo conto che le misure di prevenzione personali possono essere sia amministrative sia giudiziarie e richiedono i presupposti di pericolosità previsti dal Codice antimafia.

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    Norma procedurale che consente la trattazione del processo con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di discussione orale; applicata nel procedimento in Cassazione.

Massime di principio

  • L'art. 73 d.lgs. n.159/2011 punisce la guida senza patente quando il conducente è sottoposto a una misura di prevenzione personale; tale nozione comprende sia misure adottate dall'Autorità giudiziaria sia misure amministrative come l'avviso orale, salvo che risulti diversamente dal testo della norma o del provvedimento.
  • La qualificazione dell'avviso orale come mero 'ammonimento verbale' non è automaticamente idonea ad escludere la rilevanza penale prevista dall'art. 73: conta la natura formale e gli effetti della misura (se rientra nelle categorie e nei presupposti previsti dal Codice antimafia e dalla disciplina delle misure di prevenzione).
  • Prima di fondare una difesa sulla non applicabilità dell'art. 73 occorre verificare se la misura di prevenzione è stata adottata con i presupposti di legge e se essa comporta limitazioni o rilevanza ai fini delle disposizioni antimafia; la mera qualificazione sostanziale da parte della difesa può non essere sufficiente.
  • Nel processo di legittimità, la possibilità di sospendere il procedimento in attesa di pronuncia costituzionale è una via praticabile; tuttavia, ove la Corte Costituzionale si pronunci nel senso della non fondatezza, la giurisprudenza di merito e di legittimità tende a confermare l'applicazione dell'art. 73 secondo la lettura estensiva che include misure amministrative.
  • A livello processuale, il soccombente in cassazione può essere condannato alle spese; è utile valutare anche profili procedurali (es. richiesta di discussione orale) quando si formula il ricorso.

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