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Sentenza

Sentenza n. 1135/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per € 231.212,623, il ruolo e la cartella relativi al prelievo supplementare per la campagna lattiera 2006/07, nonché gli atti di determinazione e iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione creditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento, il ruolo e la cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare sul latte, negando la rituale notificazione della cartella asseritamente notificata il 27 gennaio 2009. Ha inoltre contestato gli atti di determinazione e di iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti, deducendo l’insussistenza della pretesa creditoria e chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del diniego serbato da AGEA sulle istanze presentate per ottenere la sospensione della riscossione e il ricalcolo del prelievo, nonché la condanna dell’Agenzia alla conclusione del procedimento, al ricalcolo conforme alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea e alla restituzione delle somme eventualmente riscosse. È stato altresì chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal prelievo ritenuto indebito. Nel corso del giudizio è emerso che la pretesa riguardava la campagna 2006/07 e che AGEA non disponeva della prova dell’originaria notificazione della cartella. La ricorrente ha tuttavia riferito che AGEA aveva preso atto dell’annullamento dell’imputazione di prelievo disposto dal TAR Lazio e aveva adottato una nuova comunicazione di ricalcolo, impugnata in altro giudizio davanti al TAR Lazio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la parte impugnatoria del ricorso, poiché, a seguito della sentenza del TAR Lazio e della successiva comunicazione AGEA del 16 gennaio 2026, la questione relativa alla debenza del prelievo per la campagna 2006/07 era stata trasferita nel nuovo giudizio instaurato davanti al TAR Lazio. Il ricalcolo effettuato da AGEA ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 103/2023 aveva comunque nuovamente determinato il prelievo in € 136.660,65, con interessi decorrenti dal 27 giugno 2019. Le ulteriori domande di accertamento e condanna sono state ritenute ab origine inammissibili, perché dirette a ottenere, al di fuori dell’azione impugnatoria, una pronuncia favorevole sul debito già accertato. La domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto di adeguata prova del danno; inoltre, le eventuali attività esecutive o compensazioni risultavano allo stato giustificate, poiché il ricalcolo non sospeso dal giudice aveva confermato l’entità del prelievo dovuto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’evoluzione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8-ter l. 33/2009

    Richiamato quale fondamento dell’iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA.

  • art. 1, commi 537 e 539, l. 228/2012

    Richiamati con riferimento alle istanze della ricorrente per la sospensione della riscossione e agli adempimenti dell’ente di riscossione.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della richiesta di sospensione degli effetti e delle attività di riscossione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della richiesta di autotutela sugli atti relativi al prelievo.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere l’accertamento dell’obbligo di AGEA di concludere il procedimento e di adottare i provvedimenti conseguenti.

  • art. 10-bis l. 103/2023

    Indicato nella comunicazione AGEA quale base normativa del ricalcolo del prelievo supplementare e delle modalità di compensazione nazionale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione allo svolgimento dell’udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un nuovo atto amministrativo, adottato in esecuzione di una precedente pronuncia giudiziale e autonomamente impugnato in altro giudizio, determina la sopravvenuta carenza d’interesse rispetto all’impugnazione degli atti originari, quando ogni profilo rilevante della pretesa amministrativa sia stato trasferito nel nuovo giudizio.
  • Le domande di mero accertamento dell’insussistenza di un debito amministrativo e di condanna dell’amministrazione al ricalcolo o alla restituzione non possono essere utilizzate per eludere il regime dell’azione impugnatoria, quando siano dirette a conseguire una pronuncia favorevole sul contenuto di un prelievo già formalmente accertato; tali domande sono inammissibili al di fuori dell’ambito impugnatorio prescritto.
  • La domanda risarcitoria proposta contro attività di riscossione amministrativa richiede la prova adeguata del danno effettivamente subito; la mera allegazione di attività esecutive o compensazioni non dimostrate non è sufficiente.
  • Quando un nuovo ricalcolo amministrativo, non sospeso dal giudice, conferma l’entità del debito originariamente contestato, le attività di recupero eventualmente compiute possono risultare giustificate e non fondano, in assenza di ulteriori elementi, una pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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