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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12213/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto di cava stipulato tra due società, nel quale era previsto anche un impegno fideiussorio prestato da un terzo soggetto a garanzia delle obbligazioni dell'affittuaria. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità nei confronti del fideiussore della sentenza emessa dal Tribunale nella lite tra le due società, ma ha poi condannato il fideiussore a pagare quanto dovuto in esecuzione della fideiussione, ritenendo valido il contratto di affitto e risolto lo stesso per inadempimento dell'affittuaria. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sul contraddittorio, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere rimesso al primo giudice per la nullità della chiamata in causa e per la mancata valida integrazione del contraddittorio nei suoi confronti; 2) violazione delle norme processuali sulla rimessione in termini e sul deposito delle memorie, deducendo che, non essendo stato validamente evocato in primo grado, avrebbe dovuto essere rimesso in termini; 3) violazione delle norme sulla risoluzione e sull'obbligazione del garante, sostenendo che anche la fideiussione sarebbe venuta meno con la risoluzione del contratto principale; 4) violazione dell'art. 1591 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe riconosciuto il debito dell'affittuaria senza accertare lo stato di mora nella restituzione del bene e avrebbe comunque dovuto limitare il pagamento al periodo successivo alla risoluzione; 5) nullità della motivazione per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di nullità parziale della clausola sul corrispettivo minimo garantito senza motivazione adeguata; 6) violazione delle regole sulla contestazione dei fatti, perché la Corte avrebbe ignorato la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, derivante dalla dedotta presenza di un vincolo paesistico sul terreno, circostanza che secondo il ricorrente sarebbe stata incontestata. Le prime due censure sono state già rigettate dalle Sezioni Unite con sentenza n. 2258/2022; gli ulteriori motivi sono stati esaminati dalla Sezione semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi residui del ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché generico e non adeguatamente argomentato; ha dichiarato infondato il quarto motivo, affermando che, in materia di locazione e analogicamente di affitto, l'obbligo di corrispondere il corrispettivo ex art. 1591 c.c. permane fino all'effettiva riconsegna del bene e non richiede la costituzione in mora; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità e per improprio ricorso alla critica della motivazione apparente, rilevando comunque che la Corte d'appello aveva dato motivazione adeguata e coerente; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per violazione degli oneri di allegazione e per erronea invocazione del principio di non contestazione, chiarendo che esso opera solo per fatti noti alla parte. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice non era dovuta secondo la Corte d'appello, e la censura sul punto era stata già risolta dalle Sezioni Unite nel senso sfavorevole al ricorrente.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La doglianza sulla rimessione in termini e sul deposito delle memorie è stata superata dal precedente delle Sezioni Unite, che ha rigettato i primi due motivi.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla dedotta nullità del contraddittorio e alla chiamata in causa.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, poi non accolto.

  • artt. 1453 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che la risoluzione del contratto principale avrebbe inciso anche sulla garanzia prestata.

  • art. 1453 c.c.

    Evocato come norma sulla risoluzione per inadempimento, ma la censura sul suo rilievo rispetto alla fideiussione è stata ritenuta generica o infondata.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma senza una specifica argomentazione idonea a dimostrare la violazione.

  • art. 1459 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ha accolto la tesi estensiva prospettata.

  • art. 1591 c.c.

    L'obbligo del conduttore/affittuario di corrispondere il corrispettivo permane fino all'effettiva riconsegna del bene e non richiede la costituzione in mora; la norma si applica analogicamente anche all'affitto di cava.

  • art. 1291 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura incentrata sulla mora e sulla decorrenza del debito.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente non è stata ravvisata; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello contenesse un percorso argomentativo riconoscibile e congruo.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della motivazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile/infondata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza d'appello è stata ritenuta sufficientemente motivata ai sensi del parametro di legge.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali, ma senza esito favorevole.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di motivazione e di giusto processo, non accolte.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    Il principio di non contestazione non è stato ritenuto applicabile ai fatti non conosciuti dalla parte; la mancata contestazione non può trasformare in pacifico un fatto ignoto.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto carente per mancato assolvimento degli oneri di specifica allegazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Numerosi motivi sono stati proposti formalmente per violazione di legge, ma la Corte ne ha rilevato genericità, inammissibilità o infondatezza.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura di motivazione non era scrutinabile perché fondata su elementi estranei alla sentenza e non adeguatamente localizzati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ha fondato la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di affitto, l'obbligo del detentore di corrispondere il canone o l'indennità equivalente permane fino all'effettiva riconsegna del bene e non presuppone necessariamente una formale costituzione in mora, potendo la disciplina dell'art. 1591 c.c. operare analogicamente.
  • La garanzia fideiussoria segue il debito garantito nei limiti dell'impegno assunto: la deduzione della risoluzione del rapporto principale non è sufficiente, da sola, a far venir meno la responsabilità del fideiussore, se non si dimostra specificamente l'estensione della risoluzione anche alla garanzia.
  • La censura per violazione di legge in cassazione deve indicare in modo specifico in che cosa consista l'errore di sussunzione o di interpretazione; deduzioni generiche o assertive sono inammissibili.
  • Il vizio di motivazione per apparenza non è configurabile quando la sentenza impugnata esponga un percorso argomentativo riconoscibile, logico e giuridicamente corretto; non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza una lettura di elementi estranei non localizzati nel ricorso.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti noti alla parte che avrebbe dovuto contestarli; non può essere invocato per fatti ignoti o non dimostrati come effettivamente conosciuti dalla controparte.
  • Nel ricorso per cassazione l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati è essenziale: la sua omissione comporta inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieAffittoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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