Cassazione Civile, Ordinanza n. 29061/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per il recupero a tassazione, ai fini IRAP e IRES, delle quote di ammortamento di costi per oneri pluriennali sostenuti negli anni d'imposta 2005 e 2006, ritenuti indetraibili. La società aveva impugnato l'atto, ma i primi due gradi di merito le erano stati sfavorevoli. In sede di revocazione della sentenza di appello, la CTR aveva accolto la revocazione ma, decidendo nel merito, aveva rigettato l'appello originario ritenendo inammissibile il motivo relativo alla validità della delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso, perché tali contestazioni sarebbero state proposte solo in appello e avrebbero dovuto essere introdotte in primo grado con motivi aggiunti ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo di avere già contestato nel ricorso introduttivo la delega di firma in modo sufficiente e che le deduzioni svolte in appello non integravano domande nuove, ma solo specificazioni di difese già svolte.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha osservato che la CTR aveva erroneamente applicato gli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, qualificando come nuove censure che invece costituivano specificazione di una contestazione già proposta in primo grado sulla validità della delega di firma. In particolare, la Corte ha rilevato che la parte aveva già dedotto l'insufficienza della prova sulla delega e sui suoi requisiti, sicché le ulteriori deduzioni in appello non introducevano un nuovo thema decidendum. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, affinché esamini il primo motivo di appello della società e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte esclude che, nel caso concreto, fosse necessario introdurre con motivi aggiunti in primo grado le contestazioni sulla delega di firma già sostanzialmente dedotte nel ricorso introduttivo; la norma non è applicabile per qualificare come nuove mere specificazioni difensive
art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992
vieta le domande nuove in appello, ma non impedisce la specificazione o migliore articolazione di una censura già proposta in primo grado
art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato solo per dare atto del procedimento camerale e del regolare contraddittorio
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel passaggio in cui si afferma che spettava all'amministrazione provare la validità della delega in tutti i suoi requisiti
Massime di principio
- In giudizio tributario, non integra domanda nuova in appello la mera specificazione di una censura già proposta in primo grado, quando non muti il fatto costitutivo dedotto né il petitum sostanziale.
- La preclusione alle domande nuove in appello opera solo quando siano introdotti elementi fattuali o giuridici tali da mutare l'oggetto sostanziale della controversia e da spostarne i termini in modo da alterare il contraddittorio.
- La contestazione della validità della delega di firma dell'atto impositivo può essere articolata anche in modo generico nel ricorso introduttivo; la parte può poi precisarne i profili in appello senza incorrere nella novità della censura, se la questione era già stata posta.
- Quando si discute della legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto impositivo, incombe all'amministrazione provare i presupposti e i requisiti della delega invocata.
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