Cassazione Penale, Sentenza n. 23555/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP: si contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che le prove dimostrerebbero solo la partecipazione a due episodi di detenzione/cessione di cocaina (art.73 d.P.R. 309/1990) e non l'inserimento in una struttura organizzata; con motivo subordinato si contestava la persistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura (custodia in carcere) anche in considerazione della databilità delle condotte al 2017.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato la valutazione del Tribunale in ordine ai gravi indizi per il reato associativo, osservando che gli elementi indicati (captazioni, rapporti con un unico soggetto e partecipazione a episodi di detenzione/cessione) non erano sufficienti, nella fattispecie, a dimostrare l'inserimento del Pollizzi in una struttura organizzata. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sulla questione relativa all'art.74 d.P.R. 309/1990 e, conseguentemente, per un rinnovato esame anche delle esigenze cautelari. La decisione non comporta automatica rimessione in libertà; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94, comma 1-ter disp. att.
Norme richiamate
art.309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte richiama il procedimento di revisione del giudizio del riesame e la possibilità di nuovo esame a seguito di annullamento.
art.74 d.P.R. 309/1990
Reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte osserva che la semplice partecipazione a episodi di cessione/detenzione non è automaticamente concludente circa l'appartenenza ad una struttura organizzata; occorre valutare la qualità, la ripetizione, il ruolo e la sussistenza di un vincolo stabile con più persone.
art.73 d.P.R. 309/1990
Norma che punisce la detenzione e cessione di stupefacenti (reati-fine): la Corte distingue fra la prova dei singoli reati-fine e la prova della partecipazione all'associazione, richiedendo criteri di giudizio più stringenti per quest'ultima.
art.416-bis cod. pen.
Richiamato in rubriche e motivazioni come parametro di aggravamento/analogia per il concetto di struttura organizzata e di metodo mafioso; la Corte utilizza i principi consolidati in giurisprudenza per valutare l'esistenza di un'organizzazione.
art.275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di pericolosità quando è contestato il reato associativo; la Corte ricorda che tale presunzione opera solo se il reato associativo è ritenuto sussistente, e che l'accertamento della sussistenza del reato associativo condiziona la valutazione delle esigenze cautelari.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari e sui criteri per la misura: sono richiamate dalle censure ma la Corte le dichiara assorbite dalla necessità di rinnovata valutazione una volta chiarito il profilo associativo.
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano le ragioni di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): la Corte valuta i motivi alla luce di questi parametri e accoglie il primo motivo per vizio di motivazione nella parte associativa.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla riproduzione dei motivi in cassazione o riferimenti procedurali: il ricorso è stato ammesso nei limiti previsti.
art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che impone la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario dell'eventuale annullamento dell'ordinanza; la Corte ordina la trasmissione della copia del provvedimento.
Massime di principio
- La ripetuta commissione di reati-fine (detenzione/cessione di stupefacenti) non costituisce automaticamente prova di partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico: è necessario valutare la qualità delle relazioni, la pluralità dei partecipi coinvolti contemporaneamente, il ruolo sistematico e il rapporto economico continuativo con il gruppo.
- Per ritenere sussistente il reato associativo occorre evidenziare elementi indicativi di un vincolo stabile e di una divisione dei ruoli (fornitura continuativa, confezionamento, distribuzione, coordinamento), non solo sporadiche o bilateralmente ripetute cessioni.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen. spetta solo se il giudice ritiene provata, con indizi gravi, l'esistenza dell'associazione; se tale profilo viene meno, la valutazione delle esigenze cautelari può mutare.
- Nelle impugnazioni cautelari è decisivo il grado di concludenza degli elementi indiziari: la Corte di legittimità richiede motivazioni chiare che colleghino le acquisizioni investigative al paradigma tipico dell'associazione criminale.
- In situazioni analoghe, difesa e giudice devono distinguere tra rapporto di fornitura continuativa (che può restare nell'alveo di scambi contrattuali) e adesione al progetto criminoso: occorrono indizi circa la coscienza e volontà di contribuire al mantenimento dell'organizzazione.
- Se il reato associativo è ritenuto non provato o dubitabile, il giudice del riesame deve riesaminare anche la misura cautelare alla luce dei soli reati-fine accertati e del decorso temporale delle condotte.
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