Cassazione Civile, Ordinanza n. 23652/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di contratti di somministrazione a termine e di contratti a tempo determinato succedutisi tra il 2004 e il 2011 per lo svolgimento di mansioni di autista. Il lavoratore ha impugnato tali contratti deducendone l’illegittimità e chiedendo le conseguenze sanzionatorie e risarcitorie. In primo grado era stata dichiarata la decadenza dall’impugnazione per tutti i rapporti salvo l’ultimo, ma le domande di costituzione del rapporto e di risarcimento erano state respinte. In appello la decisione è stata riformata solo in parte: è stata confermata la decadenza per i contratti anteriori, ritenendo applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 32 l. 183/2010 anche alla somministrazione a termine; è stata però riconosciuta, per l’ultimo contratto e le sue proroghe, una indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. 183/2010, perché il termine apposto era generico e illegittimo. Il ricorrente principale ha censurato la sentenza d’appello per violazione della disciplina transitoria dell’art. 32, comma 1-bis, l. 183/2010, sostenendo che la Corte territoriale aveva applicato in modo troppo restrittivo la decadenza ai contratti di somministrazione e che, al contrario, la proroga al 31 dicembre 2011 impediva di ritenere maturata la decadenza per le impugnazioni già proposte. La controparte pubblica ha proposto ricorso incidentale sostenendo che, essendo stato esaminato un solo contratto a termine non prorogato, non poteva operare la presunzione risarcitoria ex art. 32, comma 5.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo errata la decisione di merito sulla decadenza: la proroga dell’entrata in vigore della disciplina decadenziale al 31 dicembre 2011 si applica anche ai contratti di somministrazione a termine e, quindi, per i rapporti già impugnati non poteva dirsi consumata alcuna decadenza. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altro giudice di merito, che dovrà riesaminare la causa applicando il corretto regime transitorio e regolando anche le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, l. 183/2010
ha esteso il nuovo regime decadenziale a ulteriori fattispecie, comprese quelle di somministrazione di lavoro a termine, e la sua disciplina transitoria va letta in senso costituzionalmente orientato.
art. 6, l. 604/1966
come novellato dall'art. 32, l. 183/2010
la riscrittura del termine di impugnazione e della successiva azione giudiziale si applica anche ai contratti a termine e alle altre ipotesi indicate dalla novella.
art. 32, comma 1-bis, l. 183/2010
"in sede di prima applicazione" ... acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011
la proroga opera per tutti i contratti cui il nuovo regime è esteso, anche se in corso o già scaduti nel periodo tra il 24 novembre 2010 e il 23 gennaio 2011, impedendo la maturazione della decadenza in tale intervallo.
d.l. 225/2010
ha introdotto la norma transitoria che differisce l’efficacia della disciplina decadenziale.
L. 10/2011
legge di conversione del d.l. 225/2010
ha confermato la disciplina transitoria di differimento al 31 dicembre 2011.
L. 92/2012
ha poi modificato i termini di 60 e 270 giorni in 90 e 180 giorni
interviene successivamente, ma non incide sulla fattispecie esaminata se non come dato evolutivo della disciplina delle decadenze.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale, ma la Corte non lo esamina nel merito perché il ricorso incidentale è assorbito.
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
richiamato nel motivo incidentale in tema di tutela risarcitoria nei rapporti di pubblico impiego/PA, ma la questione resta assorbita.
Massime di principio
- La proroga transitoria dell’entrata in vigore del nuovo termine decadenziale prevista dall’art. 32, comma 1-bis, l. 183/2010 si applica a tutte le fattispecie alle quali il nuovo art. 6 l. 604/1966 è stato esteso, compresi i contratti di somministrazione a termine.
- Quando la decadenza è stata introdotta ex novo e il legislatore ha previsto un differimento "in sede di prima applicazione", la norma va interpretata in modo costituzionalmente orientato per evitare effetti retroattivi o eccessivamente gravosi sui rapporti già pendenti o già scaduti da poco.
- Se il lavoratore ha impugnato i contratti prima della scadenza del termine differito al 31 dicembre 2011, non può considerarsi maturata la decadenza, anche se i rapporti erano già cessati o scaduti nel periodo transitorio.
- La questione della presunzione risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. 183/2010 resta logicamente subordinata alla corretta individuazione dei rapporti tempestivamente impugnati e del loro numero; la sentenza, tuttavia, non si pronuncia nel merito sul ricorso incidentale perché assorbito.
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