Sentenza n. 11322/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del D.M. del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 DEL 18.12.2023, con cui è stato indetto il concorso nazionale per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, come da articolo 3 stesso Decreto; in parte qua, ovvero nella parte in cui lo stesso prevede all’art. 6 comma 9 “All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi…”; - dei “quadri di riferimento” pubblicati il 21 maggio 2024 a 36 ore dallo svolgimento della prova preselettiva prevista ed espletata il 23.05.204; - degli avvisi degli UU.SS.RR, con i quali rispettivamente sono stati determinati, all’esito della prova preselettiva presso ciascuna Regione, il voto minimo di accesso e il numero di candidati ammessi in base al numero dei partecipanti e al voto conseguito dall’ultimo degli ammessi per ogni regione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5\5\2025 per l’annullamento: - dell’avviso_m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0012192.07-03-2025, con cui sono stati resi noti i candidati ammessi a sostenere le prove orali per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e degli altri Uffici Scolastici Regionali con pubblicazione dei relativi elenchi e punteggi riportati dai candidati che hanno superato dette prove. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21\8\2025 per l’annullamento: - del decreto n. 807 del 30.06.2025 del Dirigente Generale con cui è stata approvata la graduatoria finale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lombardia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del concorso nazionale per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, inclusi il bando, i quadri di riferimento, gli esiti della preselezione, gli elenchi degli ammessi alle prove orali e la graduatoria finale regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale deducendo: l'illegittimità della loro esclusione dalle prove successive per non avere raggiunto la soglia regionale di ammissione; lo spegnimento o malfunzionamento del computer durante la prova, asseritamente non imputabile ai candidati e tale da richiedere una sessione suppletiva; la pubblicazione dei quadri di riferimento a ridosso della preselezione e in violazione delle previsioni del bando; l'erroneità, ambiguità o incompletezza di alcuni quesiti e delle relative risposte; l'illegittimità della prova suppletiva del 30 luglio 2024 per violazione della lex specialis, dell'imparzialità, del buon andamento e della par condicio; il carattere non inedito di numerosi quesiti, già presenti in manuali ed eserciziari; la violazione della distribuzione dei quesiti tra le aree disciplinari, con particolare riferimento all'assenza dei due quesiti relativi ai sistemi educativi dell'Unione europea. Sono stati inoltre impugnati gli atti successivi relativi agli ammessi alle prove orali e la graduatoria finale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. I ricorrenti contestavano altresì il criterio del bando che ammetteva alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti regionali, includendo gli ex aequo con l'ultimo ammesso, nonché la conseguente diversificazione delle soglie tra le regioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli manifestamente infondati, con compensazione delle spese. Ha ritenuto legittimo il criterio numerico di ammissione alla prova scritta, rapportato ai posti disponibili, senza necessità di una soglia minima nazionale predeterminata: il criterio seleziona comunque i candidati con i punteggi più elevati. È stata ritenuta ragionevole anche la distinzione tra la soglia per l'attivazione della preselezione e il numero massimo degli ammessi alla prova scritta. La formazione di soglie diverse per regione è stata considerata coerente con la previsione di graduatorie regionali e con la diversa distribuzione di posti, candidati e punteggi; la parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale. La determinazione concreta della soglia è stata ricondotta alla discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione e non è stata ravvisata alcuna manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. I quadri di riferimento sono stati qualificati come indicazioni descrittive delle materie già previste e non idonee ad alterare la par condicio; la mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti è stata ritenuta una scelta organizzativa legittima. La censura sui quesiti già presenti in pubblicazioni commerciali è stata giudicata generica e priva di prova concreta dell'incidenza sul risultato, poiché i materiali erano accessibili a tutti. Le contestazioni sui singoli quesiti sono state respinte in assenza di errori manifesti e oggettivi, rilevando che le alternative plausibili possono fungere da distrattori e che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica della commissione. La censura sulla prova suppletiva è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non potendo i ricorrenti ricavare utilità dalla sua caducazione, e comunque infondata, poiché l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell'adottare misure per consentire la partecipazione delle candidate impossibilitate per gravidanza o allattamento. Anche la doglianza sul malfunzionamento dei computer è stata respinta perché generica, non provata e priva di prova di resistenza sugli effetti che la rimozione dell'inconveniente avrebbe avuto sull'esito della prova. Il TAR ha inoltre richiamato, senza fondarvi il dispositivo, possibili profili di inammissibilità dell'azione collettiva per conflitto di interessi tra ricorrenti concorrenti alla stessa graduatoria.
Norme richiamate
art. 6, comma 9, D.M. n. 2788/2023
All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta ... un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi ... coloro che ... abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi
La disposizione legittima un criterio numerico regionale di ammissione alla prova scritta, fondato sul rapporto tra posti disponibili e candidati, con inclusione degli ex aequo con l'ultimo ammesso.
art. 6, comma 3, D.M. n. 2788/2023
un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, sei per ciascuno degli ambiti disciplinari a), b), c), d), e), f), g) e h) ... e due per l’ambito disciplinare i)
La norma disciplina la distribuzione dei quesiti tra gli ambiti disciplinari della preselezione; il giudice ha comunque ritenuto non dimostrata la violazione concretamente dedotta.
art. 7, comma 6, D.M. n. 2788/2023
I quadri di riferimento ... sono pubblicati ... prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta
La previsione riguarda la pubblicazione dei quadri di riferimento per la prova scritta e non è stata ritenuta idonea a fondare l'illegittimità della pubblicazione dei quadri relativi alla preselezione.
art. 7, comma 7, D.M. n. 2788/2023
È stato richiamato in relazione alla disciplina delle prove suppletive, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.
art. 7 d.P.R. n. 487/1994
Letto anche alla luce dell'art. 31, comma 2, Cost., attribuisce all'amministrazione ampia discrezionalità nell'individuazione delle misure necessarie a consentire la partecipazione alle candidate impossibilitate per gravidanza o allattamento.
art. 31, comma 2, Cost.
È stato richiamato quale parametro di tutela della maternità a sostegno della legittimità delle misure suppletive.
art. 29 d.lgs. n. 165/2001
Presuppone la formazione di distinte graduatorie regionali, rendendo coerente il calcolo regionale degli ammessi e la differenziazione delle soglie.
art. 97 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione a imparzialità e buon andamento, ma il giudice non ha ravvisato violazioni nella prova suppletiva o nell'organizzazione della procedura.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale con graduatorie regionali, è legittimo ammettere alla prova successiva un numero di candidati rapportato ai posti disponibili in ciascuna regione, senza predeterminare una soglia minima nazionale di sufficienza; la soglia concreta deriva dall'andamento competitivo della procedura.
- La parità di trattamento deve essere verificata all'interno di ciascuna graduatoria regionale quando posti disponibili, numero dei concorrenti e distribuzione dei punteggi differiscono tra le regioni; il medesimo punteggio può quindi essere sufficiente in una regione e insufficiente in un'altra senza integrare, di per sé, disparità di trattamento.
- Le scelte dell'amministrazione relative alla struttura della preselezione, alla definizione delle materie e dei contenuti e agli strumenti di riferimento rientrano nella discrezionalità organizzativa e tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o errore oggettivo.
- La contestazione di quesiti concorsuali richiede la dimostrazione di un errore oggettivo e manifesto; la mera prospettazione di una diversa interpretazione o di alternative plausibili non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Una censura relativa a un inconveniente tecnico durante una prova concorsuale deve essere specificamente provata e accompagnata dalla prova di resistenza, ossia dalla dimostrazione che, senza l'inconveniente, il candidato avrebbe conseguito un risultato utile; in mancanza, la censura è infondata.
- La contestazione della prova suppletiva è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non può trarre alcuna utilità dalla sua caducazione; l'amministrazione dispone inoltre di ampia discrezionalità nell'adottare misure organizzative per consentire la partecipazione di candidate impedite per gravidanza o allattamento.
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