Sentenza n. 13376/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 103/19/CIR, “Servizio Universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007: rinnovazione del procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto”, notificata a TIM in data 11 settembre 2019; e di ogni atto presupposto, conseguente o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM n. 103/19/CIR sulla rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e alla valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004-2007
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore ha impugnato la delibera AGCOM n. 103/19/CIR e gli atti connessi, avente a oggetto la rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e alla valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004-2007. Dal testo non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, l’AGCOM ha adottato la delibera n. 18/21/CIR, riesaminando per il periodo 1999-2009 il presupposto dell’obbligo contributivo, ossia l’esistenza di un onere iniquo a carico dell’operatore designato. Tale delibera è stata annullata, quanto all’analisi dell’iniquità cosiddetta secunda facie, dal TAR e l’annullamento è stato confermato dal Consiglio di Stato. Ne è derivata la necessità di una nuova riedizione del potere regolatorio anche per le annualità 2004-2007.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto vincolanti, per coerenza dell’ordinamento e continuità con il giudice d’appello, i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8561/2025, secondo cui il giudicato sull’annullamento delle modalità di accertamento dell’iniquità secunda facie impone all’AGCOM una nuova valutazione del presupposto logico-giuridico dell’obbligo di contribuzione. Tale nuova determinazione comporta il superamento dell’assetto regolatorio delineato dalla delibera n. 103/19/CIR e trasferisce l’interesse dell’operatore sul nuovo provvedimento che sostituirà quello originariamente impugnato. Il TAR ha escluso che residuasse un interesse autonomo alla decisione sulla correttezza della quantificazione del costo netto e delle quote contributive, poiché tali profili potranno essere contestati nel giudizio eventualmente instaurato contro il provvedimento conclusivo della riedizione del potere. Ha inoltre ritenuto irrilevante una diversa sentenza di primo grado richiamata dall’Autorità, non idonea a superare il principio affermato dal Consiglio di Stato. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e per il sopravvenire dell’orientamento d’appello dopo l’instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione per effetto di sopravvenienze.
art. 99 c.p.a.
Non direttamente applicato nel dispositivo; il giudice richiama il valore conformativo dei principi affermati dal Consiglio di Stato e la necessità di dare continuità all’orientamento del giudice d’appello.
Massime di principio
- Quando un provvedimento regolatorio è destinato a essere sostituito da un nuovo atto adottato in riedizione del potere, a seguito dell’annullamento giudiziale del presupposto logico-giuridico dell’assetto regolatorio, viene meno l’interesse attuale alla decisione sull’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L’annullamento giudiziale delle modalità di accertamento del presupposto dell’obbligo contributivo impone all’amministrazione una nuova valutazione di tale presupposto; la riedizione del potere può quindi incidere sull’intero assetto regolatorio fondato sul presupposto annullato, anche se alcuni elementi quantitativi dell’atto originario non sono stati direttamente travolti dal giudicato.
- Quando l’amministrazione sta rieditando il potere, le contestazioni relative ai valori che confluiranno nel nuovo provvedimento devono essere fatte valere contro l’atto conclusivo della riedizione, non potendo mantenere attuale l’interesse alla decisione sull’atto precedentemente impugnato.
- Il giudice di primo grado deve dare continuità ai principi affermati dal Consiglio di Stato in una fattispecie sovrapponibile, salvo specifiche ragioni per discostarsene; una pronuncia di primo grado relativa a una diversa fattispecie non può superare il principio espresso dal giudice d’appello.
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