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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27111/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva promosso azione risarcitoria dinanzi al Tribunale di Roma contro vari soggetti istituzionali e contro il terzo chiamato in garanzia, lamentando l'illegittimità di una decisione del consiglio dell'ordine che aveva archiviato un esposto disciplinare contro un collega, asseritamente incompatibile con l'esercizio della professione, e di una successiva delibera disciplinare che aveva disposto la sospensione dell'attore per un anno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la Corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., osservando che i motivi erano disordinati e inconferenti rispetto alla sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente denunciava nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. e art. 360, n. 4 c.p.c., sostenendo che non potesse dichiararsi inammissibile l'appello dopo sette anni di causa e che la Corte d'appello avesse violato l'art. 342 c.p.c. e reso una motivazione solo apparente. I controricorrenti eccepivano inoltre l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 366 nn. 3, 4 e 6 c.p.c., per mancata esposizione sommaria dei fatti, mancata indicazione concreta dei motivi di censura e mancata trascrizione/localizzazione degli atti essenziali, inclusi atto di appello e sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sia per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti sia per genericità dei motivi e mancata specificazione/localizzazione degli atti rilevanti; ha inoltre rilevato che, quanto al Ministero, le censure erano comunque superate dal giudicato su un capo della decisione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e, ravvisando un ricorso redatto in palese violazione delle regole di contenuto-forma, ha applicato anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto non contenesse una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, non indicasse in modo concreto le ragioni delle doglianze, rinviasse genericamente agli atti senza trascriverli o localizzarli, e non consentisse quindi lo scrutinio delle censure. Ha inoltre osservato che, per contestare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., il ricorrente avrebbe dovuto riportare il contenuto dell'atto di appello e della sentenza di primo grado, così da mostrare la pretesa specificità dei motivi, onere che non è stato assolto. Quanto al Ministero della giustizia, ha rilevato che le censure erano comunque travolte dal giudicato sul relativo capo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di ciascun controricorrente, oltre a euro 4.000 per ciascuno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con interessi legali, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato nel procedimento di primo grado per la nullità dell'atto di citazione da integrare

  • art. 342 c.p.c.

    la specificità dei motivi di appello va valutata in concreto e in rapporto simmetrico con la motivazione della sentenza impugnata; il difetto comporta inammissibilità

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta nullità della sentenza impugnata

  • art. 366, n. 3 c.p.c.

    il ricorso deve contenere una sommaria ma completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte la comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    il ricorso deve indicare in modo chiaro e concreto le ragioni di doglianza; il mero richiamo a categorie generali non basta

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    è necessario trascrivere, allegare o localizzare i documenti e gli atti su cui il ricorso si fonda, senza rinvii generici

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la proposizione di un ricorso grossolanamente difforme dai requisiti di legge può giustificare la condanna per პასუხისმგabilità processuale aggravata

  • art. 1226 c.c.

    utilizzato per la liquidazione equitativa del pregiudizio da responsabilità processuale aggravata

  • art. 2049 c.c.

    richiamato per affermare che la parte risponde delle condotte del proprio difensore

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza impugnata

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa chiara e completa, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e processuale senza dover consultare autonomamente gli atti del fascicolo o la sentenza impugnata.
  • La censura alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede che il ricorrente riporti, almeno nei passaggi essenziali, il contenuto dell'atto di appello e della sentenza di primo grado, così da dimostrare in concreto la specificità dei motivi e il preteso errore del giudice di secondo grado.
  • Il richiamo generico a norme, massime o precedenti giurisprudenziali non integra una valida critica di legittimità se non è accompagnato dall'indicazione puntuale delle ragioni di errore della decisione impugnata e dei fatti processuali rilevanti.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., i documenti e gli atti su cui la censura si fonda devono essere trascritti, allegati o specificamente localizzati nel fascicolo di legittimità; il rinvio indistinto agli atti di causa non è sufficiente.
  • La violazione macroscopica delle regole di contenuto-forma del ricorso può esporre il ricorrente anche alla condanna per responsabilità processuale aggravata, oltre al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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