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Ordinanza

Ordinanza n. 12698/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 19002/2011 emessa dal tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 11679/2011, pubblicata in data 22/11/2011, notificata in data 25/02/2019, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202602492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione da parte dell'Amministrazione del giudicato costituito da una sentenza del tribunale ordinario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile tardività del ricorso, in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a., e ha ritenuto necessario sottoporre tale questione al contraddittorio delle parti. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione chiarimenti sui fatti di causa, corredati dalla relativa documentazione.

La decisione

Il Collegio non ha definito il giudizio né deciso sulla tardività o sull'ottemperanza. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione della possibile tardività del ricorso, assegnando 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie. Ha disposto a carico del Ministero un incombente istruttorio, consistente nel fornire chiarimenti sui fatti di causa e la necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla comunicazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre il ricorso per l'ottemperanza rileva ai fini della possibile tardività, questione rilevata d'ufficio dal Collegio.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, con statuizione avente valore di titolo esecutivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone di sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio dal giudice prima della decisione, mediante assegnazione di un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile tardività del ricorso per ottemperanza, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti assegnando loro un termine per il deposito di memorie prima di assumere la decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione resistente per acquisire chiarimenti sui fatti controversi e la documentazione necessaria alla decisione.
  • La richiesta di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non esonera il giudice dall'esaminare previamente le condizioni di rito e dall'acquisire, ove necessario, gli elementi istruttori sulla concreta esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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