Regolamento (UE) 2025/2011
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2011 della Commissione, del 1o ottobre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di specifiche partite di pollame, materiale germinale, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. A seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti, alcune zone vengono sospese; per il Regno Unito, invece, vengono ripristinate le autorizzazioni per determinate zone dopo la valutazione delle misure adottate e della situazione epidemiologica. Le modifiche operano tramite aggiornamento puntuale degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare gli elenchi di zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale, carni fresche di pollame e selvaggina da penna in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento (UE) 2021/404. Incide specificamente sulle voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli allegati V e XIV di tale regolamento, con effetto nell’intero territorio dell’Unione. Non disciplina in generale tutte le importazioni di animali e prodotti di origine animale, ma solo le categorie e le zone indicate negli allegati modificati.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema UE di autorizzazione all’ingresso di determinate partite di pollame, materiale germinale e prodotti di origine animale, aggiornando gli elenchi delle zone ammesse alla luce dell’evoluzione della situazione sanitaria. Il contesto è quello della normativa in materia di sanità animale introdotta dal regolamento (UE) 2016/429 e attuata, per gli elenchi di paesi, territori e zone autorizzati, dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il principio secondo cui l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi è consentito solo se il paese, territorio o zona risulta elencato conformemente al regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie che tali partite devono rispettare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi di ammissione negli allegati da I a XXII.
Situazione sanitaria in Canada e negli Stati Uniti
La Commissione prende atto della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame: due in Canada, nelle province di Alberta e Quebec, confermati il 15 settembre 2025; otto negli Stati Uniti, in Minnesota, Montana e South Dakota, confermati tra l’11 e il 23 settembre 2025. Le autorità veterinarie dei due paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione decide di sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate, aggiornando di conseguenza gli allegati V e XIV.
Valutazione e ripristino per il Regno Unito
Il Regno Unito trasmette invece informazioni aggiornate su due precedenti focolai di HPAI nel Devon, confermati l’8 agosto 2025 e il 30 luglio 2025. Le autorità britanniche dichiarano di aver applicato una politica di abbattimento totale e di aver completato le operazioni di pulizia e disinfezione negli stabilimenti infetti. La Commissione ritiene che le garanzie fornite siano sufficienti e che la situazione non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione; di conseguenza, viene ripristinato l’ingresso da quelle zone.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
Nell’allegato V del regolamento (UE) 2021/404, parte 1, sezione B, vengono aggiornate le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
- Per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.271 e CA-2.272, con data 15.9.2025.
- Per il Regno Unito la zona GB-2.386 è sostituita con una voce aggiornata che riporta le date 30.7.2025 e 25.9.2025, mentre la zona GB-2.391 è sostituita con una voce aggiornata che riporta le date 8.8.2025 e 17.9.2025.
- Per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.1050, US-2.1051, US-2.1052, US-2.1053, US-2.1054, US-2.1055, US-2.1056 e US-2.1057, con date di riferimento dal 11.9.2025 al 23.9.2025.
Nella parte 2 dell’allegato V sono riportate le delimitazioni geografiche delle nuove zone, incluse coordinate GPS e indicazione dei comuni o delle contee interessate. Per il Canada, le zone riguardano Alberta e Quebec; per gli Stati Uniti, riguardano aree di Montana, South Dakota e Minnesota definite come zone circolari di raggio 10 km.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Analogamente, l’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene aggiornato per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- Per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.271 e CA-2.272, con riferimento alle categorie POU, RAT e GBM, e data 15.9.2025.
- Per il Regno Unito sono aggiornate le zone GB-2.386 e GB-2.391 con le stesse date già richiamate negli allegati.
- Per gli Stati Uniti sono inserite le zone US-2.1050 a US-2.1057, con riferimento alle categorie POU e RAT, oltre a GBM ove previsto, e con le date di conferma dei focolai tra l’11 e il 23 settembre 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne giustifica l’adozione con urgenza per reagire ai nuovi focolai in Canada e negli Stati Uniti e per evitare perturbazioni inutili degli scambi con il Regno Unito.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b). La finalità è adeguare gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione alla situazione sanitaria aggiornata.
Sospensione per Canada e Stati Uniti
A seguito della notifica di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame in Alberta e Quebec (Canada), confermati il 15 settembre 2025, e in Minnesota, Montana e South Dakota (Stati Uniti), confermati tra l’11 e il 23 settembre 2025, la Commissione sospende l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate. Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 sono quindi modificati per inserire nuove zone soggette a restrizione o aggiornare quelle già elencate.
Ripristino parziale per il Regno Unito
Per il Regno Unito, la Commissione prende atto delle informazioni aggiornate trasmesse il 17 e il 25 settembre 2025 in relazione a due focolai di HPAI nel Devon, confermati l’8 agosto 2025 e il 30 luglio 2025. Poiché sono state completate le misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione, la Commissione ritiene che la situazione non costituisca più una minaccia e reintroduce l’autorizzazione all’ingresso per le zone interessate.
Modifiche all’allegato V del regolamento (UE) 2021/404
Nella parte 1, sezione B, sono inserite nuove zone per il Canada (CA-2.271 e CA-2.272) con data di riferimento 15.9.2025; per il Regno Unito sono aggiornate le zone GB-2.386 e GB-2.391 con le rispettive date 30.7.2025/25.9.2025 e 8.8.2025/17.9.2025; per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.1050 a US-2.1057 con date dal 11.9.2025 al 23.9.2025. Nella parte 2 sono riportate le descrizioni geografiche dettagliate delle nuove zone, incluse coordinate e comuni/circondari interessati.
Modifiche all’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404
Nella parte 1, sezione B, sono inserite o aggiornate le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.271 e CA-2.272; per il Regno Unito sono aggiornate le zone GB-2.386 e GB-2.391; per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.1050 a US-2.1057. Le voci indicano le categorie di prodotti interessate, tra cui POU, RAT e, per il Canada e il Regno Unito, anche GBM ove previsto.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando evidenzia l’urgenza delle modifiche per tenere conto dei nuovi focolai e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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