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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2008

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2008 della Commissione, del 30 settembre 2025, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2025

Normativa europea32025R2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i valori di riferimento per l’importazione dei melassi nel settore dello zucchero, fissando i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi applicabili per i codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. Stabilisce inoltre che, per tali prodotti, il dazio d’importazione è pari a zero e non sono dovuti dazi addizionali, secondo i dati riportati in allegato. Il regolamento si applica dal giorno della pubblicazione, con effetti dal 1° ottobre 2025, e abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611.

Fissazione, per il settore dello zucchero, dei prezzi rappresentativi e dei dazi all’importazione e addizionali applicabili ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dal 1° ottobre 2025.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di melassi classificati nei codici NC 1703 10 00 (melassi di canna) e 1703 90 00 (melassi di barbabietola). Riguarda gli operatori che importano tali prodotti e le autorità doganali degli Stati membri, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi, dell’eventuale sostituzione del dazio della tariffa doganale comune e dell’eventuale applicazione di dazi addizionali. È applicabile dal 1° ottobre 2025 e sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611.

Prezzi rappresentativi e dazi all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2008 della Commissione aggiorna, per il periodo applicabile dal 1° ottobre 2025, i prezzi rappresentativi e i relativi importi dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali per i melassi nel settore dello zucchero. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e della normativa di esecuzione e delegata del 2023 sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo.

Base giuridica e logica dell’intervento

La Commissione richiama gli articoli 183 e 193 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché l’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e l’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835. In base a tali disposizioni, il prezzo CIF all’importazione dei melassi è considerato il prezzo rappresentativo; qualora il prezzo rappresentativo maggiorato del dazio applicabile superi una soglia di 8,21 EUR/100 kg, il dazio all’importazione viene sospeso e sostituito dall’importo fissato dalla Commissione. Il regolamento richiama inoltre il meccanismo dei dazi addizionali previsto dall’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 quando vi sia differenza tra prezzo limite e prezzo CIF rappresentativo.

Ambito oggettivo e soggettivo

L’atto riguarda esclusivamente i melassi classificati nei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00, rispettivamente melassi di canna e di barbabietola. Gli effetti si producono nei confronti degli importatori e, in sede operativa, delle autorità doganali degli Stati membri chiamate ad applicare i valori pubblicati. Il regolamento opera nell’ambito del mercato dell’Unione e delle importazioni nel settore agricolo-zuccheriero.

Valori fissati dall’allegato

L’allegato contiene i valori numerici applicabili dal 1° ottobre 2025:

  • codice NC 1703 10 00: prezzo rappresentativo 19,57 EUR per 100 kg netti; dazio all’importazione 0; dazio addizionale non applicabile;
  • codice NC 1703 90 00: prezzo rappresentativo 16,19 EUR per 100 kg netti; dazio all’importazione 0; dazio addizionale non applicabile.

Il prospetto precisa che il dazio indicato sostituisce, in conformità all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune per tali prodotti. Per i due codici, gli importi sono fissati per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

Rapporto con il regolamento precedente

Il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611, che aveva fissato i valori applicabili dal 1° ottobre 2024. In questo modo si assicura il rinnovo periodico della disciplina in coerenza con la campagna di commercializzazione e con i dati aggiornati dei mercati.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea, nei considerando, la necessità di un’applicazione immediata per garantire un accesso equo al mercato dell’Unione ai melassi importati, in attesa dell’aggiornamento dei dati rappresentativi.

Disposizioni principali

Determinazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi

L’articolo 1 rinvia all’allegato per i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili alle importazioni dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00, a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Importi indicati in allegato

Per il codice NC 1703 10 00 il prezzo rappresentativo è pari a 19,57 EUR per 100 kg netti e il dazio all’importazione è pari a 0, con dazio addizionale non applicabile. Per il codice NC 1703 90 00 il prezzo rappresentativo è pari a 16,19 EUR per 100 kg netti e il dazio all’importazione è pari a 0, con dazio addizionale non applicabile.

Sostituzione del precedente atto

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611, che disciplinava gli stessi valori a decorrere dal 1° ottobre 2024.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale precisa la necessità di applicazione rapida per garantire un accesso equo al mercato dell’Unione ai melassi importati.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganalicommercio internazionalesettore dello zucchero

Testo integrale

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