Regolamento (UE) 2025/2009
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2009 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell'ambito di determinati contingenti tariffari a seguito della modifica dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Moldova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le quantità disponibili nell’ambito di specifici contingenti tariffari per prodotti moldovi, in attuazione della decisione n. 1/2025 del Comitato di associazione UE-Moldova nella formazione "Commercio". La modifica riflette la parziale liberalizzazione degli scambi e la soppressione di alcuni contingenti, con effetto dal 4 ottobre 2025. Sono previste anche regole transitorie per la gestione delle importazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 25 luglio 2025 e l’entrata in applicazione delle nuove quantità.
Modifica i contingenti tariffari applicabili alle importazioni di alcuni prodotti originari della Moldova, aggiornando l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di prodotti originari della Repubblica di Moldova rientranti nei contingenti tariffari disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, come modificato. Incide in particolare sui contingenti del settore ortofrutticolo e del settore del vino, con soppressione di alcuni contingenti e aumento dei quantitativi di altri. Le disposizioni transitorie riguardano i periodi contingentali in corso alla data di applicazione del regolamento, con effetti per gli operatori che hanno importato merci tra il 25 luglio 2025 e il 4 ottobre 2025.
Modifica dei contingenti tariffari UE per la Moldova
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2009 della Commissione interviene sul regime dei contingenti tariffari applicabile alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti originari della Moldova. La misura dà attuazione alla decisione n. 1/2025 del Comitato di associazione UE-Moldova, adottata nella formazione "Commercio" il 19 settembre 2025, che modifica l’accordo di associazione aumentando alcuni quantitativi contingentali e liberalizzando altri prodotti con soppressione di specifici contingenti.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro dell’accordo di associazione tra l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldova, dall’altro, nonché della zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Il considerando richiama inoltre il regolamento (UE) 2024/1501, che aveva previsto misure temporanee di liberalizzazione degli scambi e sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti nell’ambito dell’accordo fino al 24 luglio 2025; dal 25 luglio 2025 le relazioni commerciali sono tornate a essere regolate dall’accordo di associazione, come modificato.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sui contingenti tariffari di importazione gestiti secondo il principio del "primo arrivato, primo servito" previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988. Le modifiche riguardano i prodotti originari della Moldova importati nell’Unione e, più precisamente, i contingenti elencati nell’allegato I del regolamento del 2020, in particolare nei settori ortofrutticolo e del vino. Le nuove regole si applicano a decorrere dal 4 ottobre 2025; per alcune operazioni già effettuate nel periodo 25 luglio 2025-4 ottobre 2025 sono previste disposizioni transitorie.
Modifiche ai contingenti tariffari
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1988 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento. In concreto:
- nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono soppressi i contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.6800 e 09.6801;
- il contingente 09.6802 è fissato a 40 000 000 kg di peso netto;
- il contingente 09.6803 è fissato a 50 000 000 kg di peso netto;
- il contingente 09.6804 è fissato a 61 000 000 kg di peso netto;
- il contingente 09.6806 è fissato a 4 500 000 kg di peso netto;
- nel settore del vino è soppressa la tabella relativa al contingente con numero d’ordine 09.6805.
Regime transitorio per i periodi contingentali in corso
L’articolo 2 disciplina il coordinamento tra i quantitativi già utilizzati e i nuovi quantitativi introdotti. Per il resto del periodo contingentale in corso alla data di applicazione, il quantitativo disponibile corrisponde alla differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati tra il 25 luglio 2025 e la data di applicazione del regolamento. Se, alla data di applicazione, il periodo contingentale è già iniziato e il precedente quantitativo è esaurito, la quota aggiuntiva derivante dall’aumento del contingente è attribuita secondo l’ordine cronologico di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.
Il regolamento prevede inoltre che gli operatori che abbiano importato le merci fuori contingente prima della data di applicazione possano modificare la dichiarazione in dogana per chiedere il beneficio del contingente tariffario pertinente. Se il beneficio viene riconosciuto, le autorità doganali devono rimborsare la differenza tra i dazi all’importazione già pagati e quelli dovuti in regime di contingente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 4 ottobre 2025. La scelta di un’applicazione differita ma molto ravvicinata è giustificata, nei considerando, dall’esigenza di attuare tempestivamente le modifiche dell’accordo di associazione e di garantire la conformità del diritto derivato dell’Unione al nuovo assetto convenzionale con la Moldova.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1988
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è aggiornato per adeguare i contingenti tariffari alle modifiche dell’accordo di associazione UE-Moldova. Nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono soppressi i contingenti con numeri d’ordine 09.6800 e 09.6801; i quantitativi dei contingenti 09.6802, 09.6803, 09.6804 e 09.6806 sono fissati rispettivamente a 40 000 000 kg, 50 000 000 kg, 61 000 000 kg e 4 500 000 kg di peso netto. Nel settore del vino è soppressa la tabella relativa al contingente con numero d’ordine 09.6805.
Disposizioni transitorie sui quantitativi residui
Per il periodo contingentale in corso alla data di applicazione del regolamento, il quantitativo disponibile è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo e quanto già assegnato tra il 25 luglio 2025 e la data di applicazione. Se il periodo contingentale è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra nuovo e precedente quantitativo è assegnata secondo l’ordine cronologico di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Gli operatori che hanno importato fuori contingente prima della data di applicazione devono modificare la dichiarazione in dogana per beneficiare del contingente; in caso di accoglimento, le autorità doganali rimborsano la differenza dei dazi all’importazione già pagati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 4 ottobre 2025. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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