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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2055

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, del 2 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dell'asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione

Normativa europea32025R2055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce le regole operative e i moduli standard necessari per applicare in modo uniforme il nuovo quadro UE su asilo e migrazione. Disciplina la trasmissione elettronica delle informazioni tramite DubliNet, le richieste e notifiche di presa/ripresa in carico, le procedure di ricollocazione e trasferimento, il calcolo dei contributi finanziari di solidarietà e lo scambio di dati sanitari. Integra inoltre l’interazione con Eurodac e fornisce un opuscolo informativo standard sui dati personali, abrogando il regolamento (CE) n. 1560/2003.

Modalità uniformi di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, inclusi DubliNet, moduli standard, scambi informativi, trasferimenti, ricollocazione, contributi finanziari e profili Eurodac, con abrogazione del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'UE nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1351, nonché, per i capi rilevanti, all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ai punti nazionali d'accesso e alle autorità competenti coinvolte nelle procedure di presa in carico, ripresa in carico, ricollocazione, trasferimento, scambio di dati sanitari e calcolo dei contributi finanziari. La disciplina opera tramite canali elettronici sicuri (DubliNet) e moduli uniformi allegati al regolamento. Non si applica alla Danimarca, salvo eventuale decisione di attuazione; l'Irlanda partecipa, mentre per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein alcuni capi costituiscono misure rilevanti ai fini degli accordi associativi. Si applica dal 12 giugno 2026; l'entrata in vigore formale è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione

Il regolamento attua operativamente il regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, fornendo moduli standard, flussi informativi e regole tecniche per rendere uniforme la cooperazione tra Stati membri. Il testo sostituisce il vecchio impianto di attuazione del sistema Dublino e coordina le nuove procedure con Eurodac, inclusi i casi di ricollocazione e i contributi di solidarietà.

Quadro generale e finalità

La Commissione richiama l’esigenza di metodi uniformi per assicurare una cooperazione rapida e sicura tra autorità nazionali, ridurre i tempi di scambio delle informazioni e preservare l’unità familiare, l’interesse superiore del minore e l’effettività delle decisioni di trasferimento. Il regolamento si collega strettamente al nuovo Eurodac istituito dal regolamento (UE) 2024/1358 e prevede che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

DubliNet, punti di accesso e regole tecniche di comunicazione

I canali elettronici sicuri sono denominati DubliNet e utilizzano la rete TESTA. Ogni Stato membro dispone di un punto nazionale d’accesso unico, così come l’Agenzia per l’asilo; tali punti sono responsabili del trattamento dei dati in entrata e in uscita. Tutte le trasmissioni rilevanti relative al regolamento (UE) 2024/1351 devono avvenire tramite DubliNet, salvo alcune comunicazioni pratiche tra le autorità coinvolte nel trasferimento. Il sistema rilascia automaticamente un avviso di ricevimento con data e ora, la lingua di comunicazione è stabilita bilateralmente e ogni trasmissione è identificata da un numero di riferimento che consente di riconoscere il tipo di procedura e lo Stato membro coinvolto.

Richieste di presa in carico

Le richieste di presa in carico devono essere presentate con il modulo uniforme dell’allegato II; in alcuni casi particolari si usa il modulo dell’allegato XII. La richiesta deve essere completa, dettagliata e supportata da elementi di prova e prove circostanziali, incluse, se del caso, copie di dichiarazioni, fotografie e dati biometrici rilevati conformemente a Eurodac. Quando la richiesta si fonda su un riscontro positivo Eurodac o VIS, il modulo deve riportare il relativo esito e i dati trasmessi, esclusi i dati biometrici. Per i casi familiari presentati simultaneamente si utilizza lo stesso modulo.

Accettazione, rigetto e riesame

Se lo Stato membro richiesto accetta la presa in carico, usa lo stesso modulo e indica la base giuridica applicabile e i dettagli pratici del trasferimento. Se rigetta la richiesta, deve motivare il diniego in modo pieno e fondato su elementi di prova o prove circostanziali, senza potersi limitare alla mancanza di documenti formali. È previsto un riesame su iniziativa dello Stato richiedente entro tre settimane dal rigetto; lo Stato richiesto dovrebbe rispondere entro due settimane, ma il mancato riscontro non equivale ad accettazione.

Persone a carico e minori non accompagnati

Per le persone a carico e per i minori non accompagnati il regolamento prevede un modulo specifico di consultazione e scambio di informazioni, con particolare attenzione ai legami familiari, alla capacità di assistenza e all’interesse superiore del minore. Le autorità devono raccogliere e valutare informazioni da dichiarazioni, fonti attendibili e scambi tra Stati membri, con termini ordinari di due settimane e possibile proroga di altre due settimane per ulteriori accertamenti.

Notifiche di ripresa in carico

Le notifiche di ripresa in carico seguono il modulo uniforme dell’allegato III e si basano, a seconda dei casi, su dati Eurodac, cessazione della competenza, indicazioni errate o situazioni particolari relative a persone ammesse. Il regolamento disciplina in modo analitico conferma, mancata conferma, aggiornamento delle informazioni nell’Eurodac e riesame della notifica, con termini di due settimane in varie ipotesi. Sono inclusi anche i casi relativi a persone ammesse tra l’11 giugno 2024 e l’11 giugno 2026.

Ricollocazione

La ricollocazione è trattata come misura di solidarietà e richiede il modulo dell’allegato IV. Lo Stato membro beneficiario trasmette le informazioni allo Stato membro di ricollocazione e deve aggiornarle se emergono dati inesatti o nuovi elementi, soprattutto su eventuali rischi per la sicurezza interna. È possibile richiedere un colloquio personale, differire la risposta per complessità o numero elevato di casi e notificare decisioni e interruzioni al coordinatore UE della solidarietà e all’Agenzia per l’asilo.

Trasferimenti e lasciapassare

Prima di ogni trasferimento, lo Stato membro che provvede al trasferimento deve usare il modulo uniforme dell’allegato V. Il modulo contiene le informazioni essenziali sul tipo di trasferimento, la data e l’ora di arrivo, il mezzo di trasporto e l’autorità di arrivo; il lasciapassare è disciplinato dall’allegato IX. Il regolamento impone anche agli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione/Agenzia le località di arrivo, le autorità competenti e le festività nazionali, per consentire una pianificazione efficiente.

Trasferimenti volontari, controllati e sotto scorta

Per il trasferimento volontario sono previsti termini tra 14 e 7 giorni prima della data di presentazione all’autorità di arrivo. Nel trasferimento sotto forma di partenza controllata e in quello sotto scorta, il regolamento distingue diverse modalità operative, tra cui l’obbligo di comunicare in anticipo la disponibilità del destinatario, la possibilità di proporre alternative e, in mancanza di risposta, la facoltà dello Stato che provvede al trasferimento di procedere verso la località previamente comunicata. Per trasferimenti simultanei di almeno 10 persone si applica una consultazione preliminare specifica con il modulo dell’allegato VI.

Rinvii, ritardi e trasferimenti ai fini della ricollocazione

Se sono pendenti ricorsi sospensivi, oppure se la persona fugge, si oppone al trasferimento, è inidonea dal punto di vista medico o è detenuta, lo Stato che trasferisce deve informare senza indugio l’altro Stato membro. Le stesse logiche si applicano ai trasferimenti finalizzati alla ricollocazione, che devono essere effettuati entro quattro settimane, per quanto possibile, e sono soggetti a un coordinamento procedurale specifico.

Dati sanitari e certificato sanitario comune

Le informazioni sanitarie possono essere trasmesse solo per garantire assistenza medica o terapie e vengono raccolte nel certificato sanitario comune dell’allegato VIII. Il certificato include dati identificativi, condizioni di salute, terapie, medicinali, necessità di assistenza durante il viaggio e all’arrivo, nonché il consenso esplicito dell’interessato o, in casi particolari, basi alternative per la trasmissione dei dati.

Contributi finanziari di solidarietà

Il regolamento disciplina il calcolo annuale dei contributi finanziari dovuti dagli Stati membri contributori, includendo la quota stabilita dall’atto di esecuzione del Consiglio, gli eventuali importi derivanti da misure di solidarietà alternative e le riduzioni o compensazioni di competenza previste dal regolamento (UE) 2024/1351. Le informazioni necessarie sono raccolte tramite il modulo dell’allegato X e servono anche alla successiva assegnazione dei contributi agli Stati membri beneficiari.

Informativa Eurodac e allegati finali

L’allegato XI contiene un opuscolo informativo standardizzato sull’uso dei dati in Eurodac, con sezioni dedicate a richiedenti asilo, persone fermate per attraversamento irregolare, persone sbarcate dopo ricerca e soccorso, soggiornanti irregolari, persone ammesse per reinsediamento o ammissione umanitaria e beneficiari di protezione temporanea. L’allegato XII, pur richiamato nel corpo del regolamento, è menzionato come ulteriore modulo operativo. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 dal 12 giugno 2026 e si applica dalla stessa data.

Disposizioni principali

DubliNet e canali di comunicazione

Gli scambi previsti dal regolamento devono avvenire tramite i canali elettronici sicuri denominati DubliNet, basati sull’infrastruttura TESTA (art. 1). Ogni trasmissione genera automaticamente avviso di ricevimento con data e ora. I riferimenti del regolamento (UE) 2024/1351 al precedente sistema di comunicazione si intendono fatti a DubliNet.

Punti di accesso, autenticità e continuità del servizio

Ogni Stato membro e l’Agenzia per l’asilo dispongono di un unico punto d’accesso, responsabile del trattamento dei dati in entrata e in uscita (art. 2). Tutte le trasmissioni rilevanti devono passare per DubliNet, salvo alcune comunicazioni pratiche sul trasferimento (art. 3). È prevista operatività 24/7 e notifica delle interruzioni superiori a sette ore lavorative; i termini procedurali non si sospendono durante il disservizio (art. 6).

Moduli uniformi, numerazione e lingue

Il regolamento disciplina un sistema di numerazione dei casi e delle trasmissioni per distinguere richieste di presa in carico, notifiche di ripresa in carico, richieste informative, ricollocazione, trasferimenti e compensazioni (art. 5). La lingua di comunicazione è stabilita bilateralmente tra gli Stati membri (art. 4).

Richieste di presa in carico e prove

Le richieste di presa in carico si presentano con il modulo uniforme dell’allegato II; in casi particolari (art. 84, par. 2, del regolamento (UE) 2024/1351) si usa il modulo dell’allegato XII (art. 7). La richiesta deve contenere motivazione completa, elementi di prova e prove circostanziali; nei casi fondati su Eurodac o VIS si allegano i relativi riscontri positivi e i dati trasmessi, esclusi i dati biometrici. Per i casi di minori, familiari e dipendenza si può fare affidamento anche su prove circostanziali coerenti, verificabili e dettagliate, senza prove formali come documenti originali o test del DNA.

Accettazione, rigetto e riesame della presa in carico

L’accettazione utilizza lo stesso modulo della richiesta e indica la base giuridica applicata, nonché i dettagli pratici del trasferimento (art. 8). Il rigetto deve essere motivato e supportato da prove, se disponibili (art. 9). È previsto un riesame su richiesta dello Stato richiedente entro tre settimane dal rigetto; lo Stato richiesto deve cercare di rispondere entro due settimane, senza che il silenzio equivalga ad accettazione.

Persone a carico e minori non accompagnati

Per persone a carico e minori non accompagnati è previsto un modulo uniforme specifico per la consultazione e lo scambio di informazioni (artt. 10 e 11; allegato VII). Lo Stato membro deve rispondere di regola entro due settimane, con possibile proroga di altre due settimane se ulteriori indagini possono produrre dati più esatti. È centrale la valutazione dell’interesse superiore del minore e la verifica dei legami familiari, della capacità di assistenza e della presenza legale o del soggiorno legale dei familiari.

Notifiche di ripresa in carico

Le notifiche di ripresa in carico si fanno con il modulo uniforme dell’allegato III (art. 12). Il regolamento distingue le notifiche basate su diverse situazioni di competenza o cessazione della competenza, incluse le ipotesi in cui Eurodac indichi lo Stato membro competente o di ricollocazione, oppure casi relativi a persone ammesse tra l’11 giugno 2024 e l’11 giugno 2026. Sono disciplinate conferma, mancata conferma e riesame, con termini di due settimane per il riesame in vari casi (artt. 14-16).

Ricollocazione e solidarietà operativa

La ricollocazione è disciplinata tramite il modulo dell’allegato IV e i relativi scambi informativi tra Stato membro beneficiario e Stato membro di ricollocazione (artt. 17-21). Sono previsti aggiornamenti obbligatori se emergono nuove informazioni, in particolare sui rischi per la sicurezza interna, la possibilità di colloquio personale, il differimento della risposta entro una settimana per complessità o numero elevato di casi e la conferma o mancata conferma della ricollocazione. Le decisioni rilevanti devono essere comunicate anche al coordinatore UE della solidarietà e all’Agenzia per l’asilo.

Trasferimenti: modulo, lasciapassare e informazioni pratiche

Prima del trasferimento va trasmesso il modulo uniforme dell’allegato V, con indicazione di tipo di trasferimento, località, mezzo di trasporto, data/ora di arrivo e autorità di presentazione (art. 22). Il lasciapassare è contenuto nell’allegato IX. Gli Stati membri comunicano ad annualità fissa gli aeroporti, i porti, le autorità di arrivo e le festività nazionali; l’Agenzia per l’asilo consolida e aggiorna tali informazioni (art. 23).

Trasferimenti volontari, sotto forma di partenza controllata e sotto scorta

Per i trasferimenti volontari sono fissati termini tra 14 e 7 giorni prima dell’arrivo, con obbligo di indicare l’autorità di arrivo e presunzione di trasferimento se non arrivano comunicazioni entro sette giorni (art. 24). Per la partenza controllata sono previsti termini analoghi e, in caso di necessità (minori, esigenze particolari), un anticipo di almeno 21 giorni; lo Stato destinatario deve confermare o proporre alternative entro cinque giorni (art. 25). Per i trasferimenti sotto scorta sono previste regole speciali, inclusa la consultazione preliminare per trasferimenti simultanei di almeno 10 persone, con modulo dell’allegato VI e termini specifici, nonché possibilità di alternativa se il destinatario non risponde (art. 26).

Trasferimenti ai fini della ricollocazione e ritardi

Le regole sui trasferimenti si applicano anche alla ricollocazione; il modulo deve essere trasmesso appena possibile dopo la decisione di trasferimento, nel rispetto per quanto possibile dei termini ordinari per consentire l’esecuzione entro quattro settimane (art. 27). Sono disciplinati rinvii e ritardi dovuti a ricorsi sospensivi, fuga, resistenza, inidoneità medica o detenzione; gli Stati membri devono informarsi senza indugio e usare lo stesso modulo già trasmesso, entro il termine di sei mesi previsto dal regolamento (UE) 2024/1351 (art. 28).

Dati sanitari prima del trasferimento

Le informazioni sanitarie possono essere trasmesse solo per fornire assistenza medica o terapie e devono essere veicolate nel certificato sanitario comune dell’allegato VIII (art. 29). Il certificato contiene dati identificativi, condizioni di salute, trattamento, necessità di assistenza durante il viaggio, consenso esplicito o basi alternative per la trasmissione dei dati sanitari.

Contributi finanziari di solidarietà

Il calcolo annuale dei contributi finanziari dovuti dagli Stati membri contributori tiene conto della quota fissata nell’atto di esecuzione del Consiglio e degli eventuali importi derivanti da misure di solidarietà alternative convertite in contributi finanziari; sono previste sottrazioni per riduzioni e compensazioni di competenza (art. 30). Le informazioni necessarie per il calcolo e per l’assegnazione ai beneficiari sono raccolte nel modulo dell’allegato X e includono dati forniti dagli Stati membri contributori e beneficiari (art. 31).

Opuscolo informativo Eurodac e protezione dei dati

L’allegato XI contiene l’opuscolo informativo comune sul trattamento dei dati nell’ambito di Eurodac, da adattare anche a livello nazionale con sezioni personalizzabili (art. 32). Il regolamento richiama l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 al trattamento effettuato in virtù del presente atto, oltre al coinvolgimento del Garante europeo della protezione dei dati.

Abrogazione ed efficacia temporale

Il regolamento (CE) n. 1560/2003 è abrogato dal 12 giugno 2026 (art. 33). Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica dal 12 giugno 2026 (art. 34).

Come è indicizzato

Materieasilo e migrazionecoopera­zione amministrativaprotezione dei datiricollocazione e solidarietà tra stati membriEurodac

Testo integrale

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