Regolamento (UE) 2025/1989
Regolamento (UE) 2025/1989 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che rettifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene esclusivamente per rettificare errori materiali presenti nel regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti «de minimis» agricoli, anche in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/3118. Le correzioni riguardano un riferimento normativo, una disciplina della cumulabilità tra settori, la data di decorrenza di una disposizione transitoria e l’importo massimo per l’Irlanda del Nord. L’atto chiarisce inoltre che la rettifica ha effetto dal 16 dicembre 2024, per assicurare parità di trattamento tra i paesi interessati.
Rettifica del regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti di Stato «de minimis» nel settore agricolo, con correzioni su riferimenti normativi, date, cumulabilità e importo massimo per l’Irlanda del Nord.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1408/2013 e, per effetto retroattivo, agli aiuti «de minimis» concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli dal 1° gennaio 2014. Incide sui soggetti che operano nella produzione primaria agricola, anche quando svolgano contestualmente attività rientranti nel regolamento (UE) 2023/2831 o nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinata dal regolamento (UE) n. 717/2014. La correzione si applica dal 16 dicembre 2024 e l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È rilevante anche per il Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord, limitatamente all’importo indicato nell’allegato.
Rettifica del regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo
Il regolamento (UE) 2025/1989 della Commissione non introduce una nuova disciplina sostanziale degli aiuti di Stato nel settore agricolo, ma corregge errori presenti nel regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118. La Commissione evidenzia che alcuni errori incidono sulla sostanza delle disposizioni e che la rettifica deve operare in modo uniforme in tutte le versioni linguistiche, con effetto dal 16 dicembre 2024, per garantire parità di trattamento tra i soggetti interessati.
Finalità e contesto
La rettifica riguarda il quadro degli aiuti «de minimis» applicabile alla produzione primaria di prodotti agricoli, cioè il regime che consente la concessione di aiuti entro determinati massimali senza obbligo di notifica alla Commissione, in quanto non idonei a falsare la concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il regolamento prende atto di errori introdotti dal regolamento (UE) 2024/3118 e di ulteriori inesattezze in alcune versioni linguistiche, correggendo anche riferimenti a regolamenti ormai non più vigenti o già modificati.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento rettifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, che disciplina gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Le correzioni riguardano:
- le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- le imprese che svolgono anche attività in settori coperti dal regolamento (UE) 2023/2831;
- le imprese che operano sia nella produzione primaria agricola sia nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- il calcolo del massimale con riferimento al Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord.
Correzione del coordinamento con altri regimi di aiuto
L’articolo 1, paragrafo 2, viene sostituito per chiarire il coordinamento tra il regime agricolo e il regolamento (UE) 2023/2831. Se un’impresa agricola svolge anche altre attività o opera in settori rientranti nel campo di applicazione di quest’ultimo regolamento, gli aiuti relativi a tali attività sono disciplinati dal regolamento (UE) 2023/2831. Tuttavia, lo Stato membro deve garantire, mediante misure adeguate come:
- la separazione delle attività;
- la distinzione dei costi; che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici indebitamente di aiuti «de minimis» concessi nell’ambito dell’altro regime.
Cumulabilità con il settore della pesca e dell’acquacoltura
L’articolo 5, paragrafo 2, viene sostituito per disciplinare il caso delle imprese che operano sia nella produzione primaria agricola sia nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. In tali casi, gli aiuti «de minimis» concessi per l’attività agricola possono essere cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 per la pesca e l’acquacoltura, fino al massimale più elevato tra quelli applicabili. Anche qui è richiesto che lo Stato membro assicuri, con mezzi adeguati, che la produzione primaria agricola non tragga beneficio dagli aiuti concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.
Decorrenza temporale degli aiuti già concessi
L’articolo 7, paragrafo 3 bis, viene rettificato sostituendo la data del 20 dicembre 2024 con il 16 dicembre 2024. La disposizione stabilisce che gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 16 dicembre 2024, sulla base delle regole applicabili al momento della concessione, si considerano non conformi a tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono quindi esentati dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Correzione dell’allegato: Irlanda del Nord
L’allegato del regolamento (UE) n. 1408/2013 è rettificato quanto alla voce relativa al Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord. L’importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» è fissato a 65,37 milioni di EUR, in luogo di 59,96 milioni di EUR.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nonostante ciò, la sua applicazione decorre dal 16 dicembre 2024, con effetto retroattivo coerente con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/3118. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’articolo 1, paragrafo 2
Sostituisce il testo per chiarire che, se un’impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli svolge anche attività in settori o ambiti rientranti nel regolamento (UE) 2023/2831, a tali altre attività si applica quest’ultimo regolamento, purché lo Stato membro assicuri, con mezzi adeguati come separazione delle attività o distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non benefici degli aiuti «de minimis» concessi ai sensi dello stesso regolamento.
Rettifica dell’articolo 5, paragrafo 2
Stabilisce la cumulabilità tra aiuti «de minimis» agricoli e aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, quando un’impresa opera in entrambi i settori. Il cumulo è ammesso fino al pertinente massimale più elevato previsto dai regolamenti applicabili, a condizione che lo Stato membro garantisca che la produzione primaria agricola non benefici di aiuti concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.
Rettifica dell’articolo 7, paragrafo 3 bis
Sostituisce la data del 20 dicembre 2024 con il 16 dicembre 2024. Gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 16 dicembre 2024, sulla base delle disposizioni applicabili al momento della concessione, si considerano non conformi a tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Rettifica dell’allegato
Corregge l’ultima voce della tabella relativa al Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord, fissando l’importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» a 65,37 milioni di EUR anziché 59,96 milioni di EUR.
Decorrenza ed efficacia temporale
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 16 dicembre 2024, in coerenza con la data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/3118.
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