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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1979

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1979 della Commissione, del 1o ottobre 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione, istruzioni e metodologia uniformi per la segnalazione del livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento, nonché la quota di operazioni rifiutate

Normativa europea32025R1979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adotta modelli, istruzioni e metodologia uniformi per la segnalazione alla Commissione delle commissioni applicate dai PSP per bonifici, bonifici istantanei e conti di pagamento. La finalità è consentire il monitoraggio dell'impatto delle regole sui bonifici istantanei, in particolare sul divario tra commissioni per bonifici ordinari e istantanei, nonché sulla quota di operazioni rifiutate per effetto di misure restrittive finanziarie mirate. Il testo standardizza i dati da trasmettere, i periodi di riferimento, i formati di scambio e alcune regole di conversione e aggregazione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Norme tecniche di attuazione per la segnalazione uniforme del livello delle commissioni per bonifici, bonifici istantanei e conti di pagamento, nonché della quota di bonifici istantanei rifiutati.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) soggetti agli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 260/2012. Riguarda PSP situati negli Stati membri della zona euro e, per specifiche segnalazioni in euro, anche i PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro che offrono servizi di ricezione e invio di bonifici ordinari in euro. La disciplina copre i dati relativi a bonifici e bonifici istantanei denominati in euro o nella valuta nazionale degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, nonché i conti di pagamento e i bonifici istantanei rifiutati per misure restrittive finanziarie mirate. Sono escluse le operazioni non rientranti nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 e, per la quota di bonifici rifiutati, le azioni non riconducibili a misure restrittive finanziarie mirate.

Norme tecniche di attuazione per la segnalazione delle commissioni su bonifici, bonifici istantanei e conti di pagamento, nonché dei bonifici istantanei rifiutati

Il regolamento definisce un quadro uniforme di reporting volto a consentire alla Commissione di monitorare gli effetti del regolamento (UE) n. 260/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/886, in particolare sull'andamento delle commissioni applicate ai bonifici ordinari e istantanei e sulla quota di bonifici istantanei bloccati per misure restrittive finanziarie mirate. La Commissione motiva l'intervento con l'esigenza di dati comparabili tra PSP e nel tempo, superando le eterogeneità dei modelli tariffari e delle prassi di mercato.

Finalità e contesto normativo

La disciplina si fonda sull'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 260/2012 e traduce in modelli tecnici gli obblighi di segnalazione già previsti da tale atto. I considerando chiariscono che i dati devono permettere di valutare l'impatto della norma sulle commissioni per i bonifici istantanei, sulle commissioni dei conti di pagamento e sulle eventuali correlazioni tra le due variabili, oltre a misurare la quota di operazioni rifiutate per ragioni sanzionatorie.

Ambito soggettivo e oggettivo

I destinatari sono i prestatori di servizi di pagamento soggetti agli obblighi di segnalazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 260/2012. Per i modelli relativi ai bonifici in euro si applicano anche i PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro che offrono ai propri utenti il servizio di ricezione e invio di bonifici ordinari in euro, coerentemente con gli obblighi di offerta dei bonifici istantanei in euro previsti dal regolamento di base. La segnalazione riguarda bonifici e bonifici istantanei in euro o nella valuta nazionale degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, nonché i conti di pagamento e i casi di rifiuto o congelamento di bonifici istantanei dovuti a misure restrittive finanziarie mirate.

Sono esclusi dall'ambito le operazioni non ricomprese nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012. Per la parte sui bonifici rifiutati, inoltre, rilevano solo gli eventi riconducibili all'applicazione di misure restrittive finanziarie mirate.

Struttura dei modelli di segnalazione

L'allegato I contiene sei modelli. I modelli S 01.01 e S 01.02 concernono il numero e il valore dei bonifici e bonifici istantanei; i modelli S 02.01 e S 02.02 riguardano le commissioni applicate; il modello S 03.00 riguarda il numero di conti di pagamento e le commissioni totali per tali conti; il modello S 04.00 misura i bonifici istantanei rifiutati.

Per i PSP dell'area euro, il modello S 01.01 raccoglie dati complessivi sui bonifici inviati e ricevuti in euro, con dettaglio per: bonifici gratuiti e non gratuiti, tipologia di utente di servizi di pagamento, carattere nazionale o transfrontaliero, canale di disposizione dell'ordine di pagamento. I modelli S 02.01 e S 03.00 riprendono una logica analoga per le commissioni e i conti di pagamento.

Per i PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro, i modelli S 01.02 e S 02.02 richiedono una sezione aggiuntiva dedicata ai bonifici e alle commissioni in euro, senza ulteriori disaggregazioni. Ciò riflette la particolare rilevanza, per tali operatori, dei servizi di bonifico in euro e degli obblighi connessi ai bonifici istantanei in euro.

Regole sui periodi di riferimento e sulla prima segnalazione armonizzata

La regola generale è la segnalazione annuale con riferimento ai dati aggregati fino al 31 dicembre dell'anno civile precedente. Per la prima relazione armonizzata, tuttavia, il regolamento impone di includere i dati per ciascun anno precedente l'anno di presentazione, a partire dal periodo 26 ottobre 2022-31 dicembre 2022 per il 2022. La medesima logica vale sia per il reporting sulle commissioni sia per quello sui bonifici istantanei rifiutati.

Formati di scambio, precisione dei dati e utilizzo del modello ABE

L'articolo 3 prescrive che le informazioni siano trasmesse nei formati e nelle rappresentazioni stabiliti dalle autorità competenti, utilizzando il modello di punti di dati e le formule di convalida messi a disposizione sul sito dell'ABE. I dati non richiesti o non applicabili non devono essere inclusi. I valori monetari vanno comunicati con precisione almeno equivalente alle migliaia, mentre i dati espressi come numero intero devono essere riportati senza decimali.

Le istruzioni dell'allegato II chiariscono inoltre che i PSP possono, se l'autorità competente lo consente, limitare la segnalazione a un riferimento a dati già trasmessi, così da evitare duplicazioni e ridurre l'onere amministrativo. Le succursali situate in uno Stato membro diverso da quello dell'entità madre trasmettono i propri dati all'autorità competente dello Stato membro ospitante, mentre l'entità madre segnala per sé all'autorità del proprio Stato membro d'origine.

Criteri di classificazione dei bonifici e delle commissioni

Le istruzioni precisano che i bonifici denominati in euro sono sempre segnalati in euro, anche se le commissioni siano state applicate in altra valuta; i bonifici denominati nella valuta nazionale di uno Stato membro non appartenente all'euro sono segnalati in tale valuta, con conversione mediante i tassi di riferimento BCE se necessario. La commissione di conversione valutaria è esclusa dalla segnalazione.

Il modello S 01.01 richiede la distinzione tra bonifici disposti elettronicamente tramite servizi bancari online, soluzioni di pagamento mobile e bonifici disposti tramite formulario. Sono inoltre richieste separazioni tra bonifici nazionali e transfrontalieri, bonifici gratuiti e a pagamento, e bonifici disposti da consumatori o da utenti diversi dai consumatori. Analoghe disaggregazioni sono previste, per quanto compatibili, nel modello S 02.01 sulle commissioni.

Regole specifiche per i conti di pagamento

Il modello S 03.00 mira a fornire una fotografia del numero dei conti di pagamento esistenti al termine del periodo di riferimento e del costo complessivo annuo sostenuto dagli utenti. Il valore delle commissioni comprende il totale delle spese annue comunicate al titolare, anche tramite riepilogo delle spese annuale, e, per i conti fuori dall'ambito della direttiva 2014/92/UE, comunque il totale dei costi per i servizi collegati al conto secondo l'elenco nazionale dei servizi più rappresentativi. Se il conto è offerto in pacchetto, si riporta la sola spesa forfettaria del pacchetto, con eventuali costi aggiuntivi per servizi eccedenti. Anche qui sono escluse le commissioni di conversione valutaria.

Segnalazione dei bonifici istantanei rifiutati

Il modello S 04.00 ha una funzione specifica di controllo rispetto alle misure restrittive finanziarie mirate. I PSP devono indicare il numero di casi in cui un bonifico istantaneo non è stato eseguito o i fondi sono stati congelati, distinguendo tra ruolo di PSP del pagatore e ruolo di PSP del beneficiario, nonché tra operazioni nazionali e transfrontaliere. Le istruzioni chiariscono che rilevano sia il caso in cui il PSP interrompe l'esecuzione su disposizione dell'utente sia il caso in cui i fondi siano congelati dopo la ricezione, purché l'evento sia riconducibile a misure restrittive nel periodo di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Obbligo di segnalazione del livello delle commissioni

L'articolo 1 impone ai PSP di segnalare il livello delle commissioni per bonifici, bonifici istantanei e conti di pagamento tramite i modelli 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 3 dell'allegato I, secondo le istruzioni dell'allegato II. La segnalazione è annuale e riguarda i dati aggregati fino al 31 dicembre dell'anno civile precedente; per la prima relazione armonizzata i dati sono richiesti per ciascun anno precedente, a partire dal periodo 26 ottobre 2022-31 dicembre 2022 per il 2022.

Segnalazione dei bonifici istantanei rifiutati

L'articolo 2 disciplina la segnalazione della quota di operazioni di bonifico istantaneo rifiutate a causa di misure restrittive finanziarie mirate, con distinzione tra operazioni nazionali e transfrontaliere. Anche qui la periodicità è annuale e la prima relazione armonizzata copre i periodi precedenti a partire dal 26 ottobre 2022-31 dicembre 2022 per il 2022.

Formato dei dati e regole di trasmissione

L'articolo 3 stabilisce che le informazioni siano trasmesse nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dati fissati dalle autorità competenti e conformemente al modello di punti di dati e alle formule di convalida pubblicate dall'ABE. I dati non richiesti o non applicabili non vanno inclusi; i valori monetari vanno indicati con precisione almeno equivalente alle migliaia, mentre i numeri interi sono comunicati senza decimali.

Modelli di segnalazione e disaggregazioni principali

L'allegato I prevede sei modelli: S 01.01 e S 01.02 sul numero e valore dei bonifici e bonifici istantanei; S 02.01 e S 02.02 sulle commissioni per bonifici e bonifici istantanei; S 03.00 su numero di conti di pagamento e commissioni totali; S 04.00 sui bonifici istantanei rifiutati. I modelli prevedono disaggregazioni per bonifici gratuiti/a pagamento, nazionali/transfrontalieri, consumatori/non consumatori, canale di disposizione dell'ordine di pagamento, e per i PSP non appartenenti alla zona euro anche una sezione specifica sui bonifici in euro.

Regole specifiche per i conti di pagamento

Il modello S 03.00 richiede il numero totale di conti di pagamento, il valore totale delle commissioni per conto e il valore delle spese di tenuta. Le commissioni sono riferite al costo annuo complessivo del conto, incluse eventuali logiche di pacchetto, e sono escluse le commissioni di conversione valutaria. Per i conti non coperti dalla direttiva 2014/92/UE, i dati devono comunque rappresentare le spese annue sostenute per i servizi collegati al conto.

Regole sui bonifici rifiutati e sul nesso con le misure restrittive

Il modello S 04.00 mira a quantificare i casi in cui bonifici istantanei non sono stati eseguiti o i fondi sono stati congelati per effetto di misure restrittive finanziarie mirate. Sono richiesti dati distinti per PSP del pagatore e del beneficiario, nonché per operazioni nazionali e transfrontaliere; il perimetro comprende anche casi interni al medesimo PSP e i blocchi derivanti dall'obbligo di verifica previsto dall'articolo 5 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 260/2012.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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