Cassazione Penale, Sentenza n. 17021/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato che la Corte territoriale non avrebbe considerato l\'esistenza di un debito pregresso della persona offesa nei confronti dei suoi aggressori, deducendo che il sequestro fosse finalizzato al recupero di quel debito e non alla realizzazione del reato pluri-offensivo previsto dall\'art. 630 c.p.; in sostanza sostiene che si tratterebbe di un concorso tra due delitti distinti (sequestro di persona ex art. 605 c.p. ed estorsione ex art. 629 c.p.) e non della fattispecie autonoma di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il reato previsto dall\'art. 630 c.p. è plurioffensivo e si caratterizza per la corrispettività tra il sequestro e il conseguimento di un "prezzo" per la liberazione; tale corrispettività non viene esclusa dall\'esistenza di un debito preesistente della vittima nei confronti dei sequestratori, poiché l\'ingiustizia può derivare dalle modalità coercitive del fatto. La Corte ha ritenuto che gli atti materialmente posti in essere (prelevamento della donna, trasferimento con l\'auto, condotte successive) fossero finalizzati a ottenere il rientro dall\'esposizione debitoria mediante la liberazione, e quindi integrassero la fattispecie di cui all\'art. 630 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 cod. pen.
Il reato è plurioffensivo: integra la fattispecie il sequestro commesso allo scopo di ottenere un profitto ingiusto quale prezzo per la liberazione; questa corrispettività sussiste anche quando il vantaggio patrimoniale tragga origine da un rapporto preesistente (es. debito), purché la liberazione sia richiesta come corrispettivo e le modalità siano ingiuste o coercitive.
art. 605 cod. pen.
Rilevato dalla Corte come norma distinta sul sequestro di persona; tuttavia la semplice configurazione del sequestro in concorso con estorsione non è applicabile quando il fatto presenta la correlazione tipica dell\'art. 630 (prezzo per la liberazione).
art. 629 cod. pen.
Norma sull\'estorsione: la Corte osserva che l\'ipotesi di concorso fra sequestro e estorsione va esclusa se il fatto è invece riconducibile unitariamente all\'art. 630 per la sussistenza della corrispettività tra sequestro e prezzo della liberazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 962/2003, Sez. 2 n. 20032/2015, Sez. 5 n. 20610/2021)
Sez. U. n. 962 del 17/12/2003; Sez. 2, n. 20032 del 05/05/2015; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021
Precedenti richiamati affermano che la fattispecie di sequestro a scopo di estorsione comprende anche i casi in cui l\'utile perseguito derivi da un rapporto preesistente (debito), purché la liberazione sia posta come corrispettivo e le modalità siano ingiuste; la nozione di "prezzo della liberazione" delimita i casi in cui il sequestro non rientra nell\'art. 630 (es. sequestri non finalizzati a ottenere un prezzo per la liberazione).
Massime di principio
- Il reato di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) è configurabile anche quando l\'obiettivo patrimoniale derivi da un debito preesistente: ciò che conta è la corrispettività tra sequestro e richiesta di un "prezzo" per la liberazione.
- Non è possibile far valere in automatico la tesi del concorso tra sequestro (art. 605) ed estorsione (art. 629) quando gli elementi fattuali mostrano che la liberazione della vittima era ottenuta dietro il pagamento o la soddisfazione di una pretesa patrimoniale collegata al sequestratore: in tal caso opera l\'art. 630 quale unica fattispecie autonoma.
- Per sostenere l\'esistenza dell\'art. 630 è necessario provare la finalità di ottenere un profitto quale corrispettivo della liberazione e le modalità coercitive che rendono l\'utilità ingiusta.
- Per la difesa, utile provare l\'assenza di corrispettività (es. consenso della vittima, trasferimento non coercitivo, disponibilità della vittima a adempiere) o che l\'obiettivo era diverso dall\'ottenimento di un "prezzo" per la liberazione.
- In sede di valutazione giurisprudenziale prevale l\'analisi della specifica dinamica fattuale e della finalità perseguita dagli agenti: elementi materiali come prelevamento forzato, trasferimento e richieste collegate alla liberazione rafforzano la qualificazione ex art. 630.
- Chi impugna per far prevalere la qualificazione in concorso dovrebbe fornire elementi probatori solidi che escludano la natura corrispettiva del comportamento (es. prova di legittima esazione del credito o di diversa causalità del trasferimento).
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