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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 135 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sull'inapplicabilità del beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società madre, a fronte di pratiche fraudolente e abusive. Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi - Direttiva 90/435/CEE - Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri - Beneficiari effettivi degli utili distribuiti - Abuso - Società stabilita in un Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell'Unione europea - Controllata soggetta all'obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti contestavano l'obbligo di applicare la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti a società madri lussemburghesi o cipriote. Le strutture societarie prevedevano il successivo trasferimento, integrale o quasi integrale, dei dividendi verso entità situate fuori dall'Unione europea, tramite società interposte prive, secondo l'amministrazione, di una reale funzione economica. Il giudice del rinvio chiedeva se l'esenzione prevista dall'articolo 5 della direttiva 90/435 potesse essere negata per abuso anche in assenza di una specifica norma nazionale antiabuso, quali fossero gli elementi probatori dell'abuso e se le libertà fondamentali del TFUE potessero impedire la tassazione.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il principio generale dell'Unione sul divieto di pratiche fraudolente o abusive impone alle autorità e ai giudici nazionali di negare l'esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dalla direttiva 90/435 quando la struttura sia abusiva, anche senza una specifica disposizione nazionale o convenzionale. L'abuso richiede sia elementi oggettivi, dai quali risulti il mancato conseguimento delle finalità della direttiva, sia un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere artificiosamente il vantaggio fiscale. Sono rilevanti, tra gli altri, società interposte prive di giustificazione economica, strutture formali, trasferimenti rapidi dei dividendi verso Stati terzi, finanziamenti infragruppo e assenza di effettivo potere di disposizione sui dividendi. L'amministrazione non deve necessariamente individuare il beneficiario effettivo finale. Una volta accertato l'abuso, non possono essere invocate le libertà fondamentali del TFUE per contestare la tassazione nazionale. La decisione concreta sui fatti e sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 90/435/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE

    Articolo 1, paragrafo 2: la direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare evasione, frode fiscale o abuso.

    La disposizione deve essere letta insieme al principio generale dell'Unione che vieta l'abuso del diritto. Pertanto, l'esenzione può essere negata anche se manca una specifica norma nazionale antiabuso.

  • Direttiva 90/435/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE

    Articolo 5: gli utili distribuiti da una società controllata alla propria società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

    L'esenzione tutela le distribuzioni genuine tra società di Stati membri, ma non può essere invocata per costruzioni artificiose create principalmente per ottenere il vantaggio fiscale.

  • Direttiva 90/435/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE

    I requisiti formali relativi a forma societaria, residenza, assoggettamento a imposta e partecipazione minima non sono sufficienti quando la struttura è abusiva: il rispetto formale non prevale sulla realtà economica.

  • Articoli 49, 54 e 63 TFUE

    Quando l'esenzione della direttiva è negata perché fondata su frode o abuso, le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non possono essere utilizzate per mettere in discussione la tassazione dello Stato della fonte.

  • Normativa danese sull'imposta sulle società e sulle ritenute alla fonte

    Articolo 65 della legge sulle ritenute alla fonte: obbligo della società distributrice di operare la ritenuta sui dividendi imponibili.

    La società danese distributrice può essere ritenuta responsabile del prelievo quando il destinatario non può beneficiare dell'esenzione europea.

  • Principio generale del diritto dell'Unione sul divieto di abuso

    Nessuno può invocare norme dell'Unione in modo fraudolento o abusivo. Il principio opera autonomamente e consente di negare un beneficio europeo anche senza una norma interna espressa.

Massime di principio

  • Il rispetto formale dei requisiti fiscali europei non garantisce il beneficio se la struttura societaria è artificiosa e priva di sostanza economica.
  • Per accertare l'abuso servono congiuntamente elementi oggettivi e un intento di ottenere indebitamente il vantaggio fiscale; la sola ricerca di un regime fiscale più favorevole non basta.
  • Sono indizi significativi l'interposizione di società senza reale attività, il trasferimento quasi immediato dei dividendi, l'assenza di personale o locali adeguati, la debolezza patrimoniale e la mancanza di autonomia nella gestione dei fondi.
  • L'onere di provare i requisiti ordinari dell'esenzione grava sul contribuente; l'amministrazione che nega il beneficio per abuso deve invece dimostrare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'abuso.
  • L'amministrazione può negare l'esenzione senza identificare con precisione il beneficiario effettivo finale, purché dimostri che il percettore apparente è una società interposta.
  • La presenza di un beneficiario finale in uno Stato terzo o di una convenzione contro le doppie imposizioni non esclude automaticamente l'abuso: occorre valutare la sostanza economica e la finalità complessiva della struttura.
  • Una volta accertato l'abuso, il contribuente non può utilizzare le libertà fondamentali del TFUE per ottenere comunque l'esenzione o contestare la tassazione nazionale conseguente.

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