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Ordinanza

Ordinanza n. 16706/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202607271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il ricorso. Ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie limitatamente alla questione di ammissibilità derivante dall’avere indirizzato la domanda al Ministero dell’Università e della Ricerca e convenuto in giudizio il solo Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 18 novembre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dedotto sulla domanda del 28 marzo 2025 di riconoscimento di un titolo estero, indirizzata al Ministero dell’Università e della Ricerca

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla domanda del 28 marzo 2025, volta al riconoscimento di un titolo estero di formazione professionale, e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi di ammissibilità: la domanda risulta indirizzata al Ministero dell’Università e della Ricerca, mentre il ricorso per silenzio è stato proposto soltanto contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito. È stata inoltre prospettata la questione della competenza ministeriale nella materia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto di dover assegnare alle parti venti giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione.

    La disposizione è applicata per sottoporre al contraddittorio delle parti una questione di ammissibilità rilevata dal Collegio dopo il passaggio della causa in decisione.

  • art. 2 d.l. 1/2020

    l’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020 - che ha sostituito l’art. 50 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza

    Il TAR richiama la norma quale fondamento della competenza del Ministero dell’Istruzione nella definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, con interlocuzione del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università

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