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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25949/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2015 l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, fondato sugli artt. 39, comma 1, e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, con il quale ricostruiva maggiori redditi di lavoro autonomo sulla base di tre movimentazioni bancarie non giustificate, per complessivi euro 17.865,31, e richiedeva maggiori imposte Irpef e Iva, interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, deducendo difetti di motivazione dell’avviso e del processo verbale di constatazione, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati per la ricostruzione presuntiva, invalidità della delega di firma e abuso del diritto e falso ideologico. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, reputando giustificato un versamento di euro 10.000,00. Entrambe le parti appellavano; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riuniva i gravami, respingeva quello del contribuente e accoglieva quello dell’Ufficio, considerando ingiustificato anche il versamento di euro 10.000,00. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: (1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché la CGT-2 non aveva riportato nel verbale d’udienza e nella sentenza la deduzione, formulata con memoria, che l’Ufficio non si era costituito in uno degli appelli; (2) violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 602/1973, per asserita mancata prova della delega di firma e della qualifica del delegante; (3) violazione dell’art. 132, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per asserita omissione delle conclusioni delle parti, insufficienza della motivazione e mancanza delle sottoscrizioni del presidente e del relatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura era generica e non spiegava in che modo l’omessa menzione della mancata costituzione dell’Ufficio avesse concretamente leso il diritto di difesa; inoltre, le norme costituzionali non possono essere invocate direttamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. quando non siano di immediata applicazione, senza individuare la norma legislativa della cui applicazione si denuncia il contrasto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il contribuente non aveva indicato in modo circostanziato il motivo d’appello con cui avrebbe contestato la decisione della CTP sulla delega. È stato comunque ritenuto infondato nel merito: la disposizione di servizio n. 6 dell’1 febbraio 2018, prodotta in primo grado, individuava la funzionaria firmataria e aveva efficacia dall’1 febbraio 2018 al 17 marzo 2019; l’avviso era stato sottoscritto il 19 febbraio 2018. La delega di firma ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 non è una delega di funzioni e può risultare da un ordine di servizio che individui il funzionario legittimato mediante la qualifica; nel caso concreto la documentazione comprovava la delega. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato. La censura sulla motivazione era generica e non indicava quale passaggio dell’iter logico-giuridico fosse carente; inoltre, in cassazione il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale, non dedotte né riscontrate. L’omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti è di regola una mera irregolarità formale e assume rilievo invalidante solo se determina, in concreto, omessa pronuncia o difetto di motivazione su punti decisivi; il ricorrente non aveva specificato quale conclusione fosse rimasta senza esame. La doglianza sulla sottoscrizione è stata respinta perché la sentenza risultava firmata digitalmente dal presidente e dal relatore. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

    La violazione di norme costituzionali può essere denunciata direttamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. soltanto quando esse siano di immediata applicazione; altrimenti occorre individuare la norma legislativa applicata e prospettarne l’illegittimità costituzionale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    È pur vero che, nella prospettiva di una lettura elastica del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, oggi recepita, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, dal nuovo testo dell’art. 366, n. 6, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, può ritenersi che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, ma, intuitivamente, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da essere reso comprensibile alla Corte, e che, comunque, sia fornita un’indicazione circostanziata che ne consenta l’individuazione nell’ambito dell’atto d’appello.

    Nel ricorso per cassazione non è sempre indispensabile trascrivere integralmente il motivo d’appello, ma occorre esporne il contenuto in modo sufficientemente determinato e fornire indicazioni circostanziate che consentano di individuarlo nell’atto.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni, sicché il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega (elementi, comunque, sussistenti nel caso di specie), che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma tramite l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.

    La delega a sottoscrivere l’avviso di accertamento ha natura di delega di firma, non di funzioni. Può essere conferita mediante ordine di servizio che individui il funzionario abilitato attraverso la qualifica, consentendo la verifica successiva del potere di firma; non è necessario indicare nominativamente il delegato o la durata, fermo restando che tali elementi erano presenti nella vicenda.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di censurarne la mera insufficienza o contraddittorietà; è limitato alle anomalie che violano il minimo costituzionale, quali motivazione mancante o apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza.

  • art. 36, n. 3, d.lgs. n. 546/1992

    la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.

    L’omessa o incompleta esposizione delle conclusioni delle parti non invalida normalmente la sentenza. Può determinarne la nullità soltanto se ha inciso concretamente sulla decisione, provocando omessa pronuncia su domande o eccezioni oppure carenza di motivazione su questioni decisive.

  • art. 161, secondo comma, c.p.c.

    la statuizione d’appello risulta firmata digitalmente sia dal presidente del collegio che dal giudice relatore, come si evince dalla stampigliatura meccanografica apposta nella parte alta sinistra della prima pagina della medesima sentenza.

    La doglianza di nullità per mancanza delle sottoscrizioni è infondata quando la sentenza risulta effettivamente firmata digitalmente dal presidente e dal relatore; la disposizione è richiamata nel motivo, ma la Corte accerta che il presupposto fattuale del vizio non sussiste.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato assunto come misura per l’ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater, qualora dovuto.

Massime di principio

  • La violazione di norme costituzionali non è, di regola, denunciabile direttamente come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; occorre indicare la norma legislativa applicata e prospettarne l’illegittimità costituzionale, salvo che la norma costituzionale invocata sia di immediata applicazione.
  • La mancata trascrizione integrale nel ricorso per cassazione di un motivo d’appello non comporta necessariamente inammissibilità, purché il ricorrente ne esponga il contenuto in modo determinato e fornisca indicazioni circostanziate che ne permettano l’individuazione nell’atto processuale.
  • La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento prevista dall’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma, non di funzioni, e può essere documentata mediante ordine di servizio che individui il funzionario abilitato attraverso la qualifica; non è indispensabile indicare il nominativo del delegato o la durata della delega.
  • Il sindacato di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla violazione del minimo costituzionale: sono rilevanti la motivazione mancante o apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile, non la mera insufficienza o contraddittorietà.
  • L’omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza è normalmente una irregolarità formale; assume efficacia invalidante soltanto se ha concretamente determinato omessa pronuncia su domande o eccezioni o difetto di motivazione su punti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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