Sentenza del 15/05/2019 n. 314 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2005, sostenendo che l'immobile utilizzato per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci coltivatori diretti e agricoli avesse natura rurale e strumentale all'attività agricola e fosse pertanto esente dall'ICI. In primo grado il ricorso era stato respinto ritenendo applicabile l'esenzione solo dal 1° gennaio 2008.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, riformato integralmente la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che il riconoscimento della ruralità dei fabbricati strumentali previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993, come modificato dal d.P.R. n. 139/1998, operasse anche per il periodo d'imposta 2005. Le successive disposizioni interpretative, tra cui il decreto-legge n. 159/2007, hanno effetto retroattivo e si applicano ai rapporti tributari ancora pendenti. Il Comune è stato inoltre condannato a rifondere le spese del doppio grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Articolo 9, comma 3, decreto-legge n. 507/1993
La disposizione, come modificata, costituisce il quadro normativo relativo al riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini fiscali.
Articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, introdotto dal d.P.R. n. 139/1998
Riconosce il carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole. Tale qualificazione comporta l'esenzione dall'ICI per gli immobili rientranti nella categoria prevista, anche con riferimento all'anno 2005.
Decreto-legge n. 159/2007
Le disposizioni sono state considerate di natura interpretativa e, pertanto, retroattive, applicabili ai rapporti tributari ancora pendenti.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione ICI di un fabbricato agricolo occorre verificare non solo la sua destinazione catastale, ma anche l'effettivo utilizzo come costruzione strumentale all'attività agricola.
- Una norma successiva qualificata come interpretativa può chiarire il significato di una disciplina precedente e applicarsi retroattivamente ai rapporti tributari non ancora definiti.
- L'esenzione può operare anche per annualità anteriori alla modifica normativa successiva, se il presupposto sostanziale della ruralità era già previsto dalla disciplina originaria.
- In caso di accertamento ICI su un immobile strumentale agricolo, è essenziale documentare concretamente l'attività svolta nell'immobile e il collegamento con i prodotti agricoli conferiti o trattati.
- L'annullamento dell'avviso di accertamento comporta normalmente la condanna dell'ente impositore soccombente alla rifusione delle spese dei gradi di giudizio, salvo specifiche ragioni di compensazione.
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