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Sentenza

Sentenza del 15/05/2019 n. 232 - Comm. Trib. Prov. Campobasso

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni - Computo del "pro rata" - Modalità - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2013, contestando esclusivamente il recupero IVA di euro 2.126,00 derivante dal ricalcolo dell'imposta detraibile mediante il meccanismo del pro-rata. Sosteneva che i compensi esenti derivanti dalla gestione di tre apparecchi da gioco dovessero essere considerati operazioni accessorie rispetto all'attività principale di bar e, quindi, esclusi dal denominatore del pro-rata ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. A sostegno richiamava il limitato spazio occupato dalle macchine, l'assenza di personale dedicato e la ridotta incidenza dei relativi ricavi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che le operazioni esenti derivanti dalla gestione degli apparecchi automatici di distribuzione di vincite in denaro costituissero un'attività effettivamente esercitata dall'impresa, non occasionale né meramente accessoria rispetto al bar. Poiché le due attività erano svolte nel medesimo contesto organizzativo e non era possibile distinguere l'utilizzo dei beni e servizi soggetti a IVA in base alla loro destinazione, i relativi compensi esenti dovevano essere inclusi nel denominatore del pro-rata, con conseguente riduzione dell'IVA detraibile e legittimità del recupero di euro 2.126,00. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la novità e la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 5

    Disciplina il criterio del pro-rata per la determinazione dell'IVA detraibile quando il soggetto passivo compie sia operazioni imponibili sia operazioni esenti.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis, comma 1

    Prevede il calcolo del pro-rata attraverso il rapporto tra operazioni che danno diritto alla detrazione e complesso delle operazioni rilevanti, includendo nel denominatore le operazioni esenti pertinenti all'attività.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis, comma 2

    Consente di escludere dal calcolo del pro-rata le operazioni esenti che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o che sono accessorie alle operazioni imponibili. Nel caso concreto tale esclusione non è stata ritenuta applicabile.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 6

    Qualifica come esenti da IVA le operazioni relative all'esercizio degli apparecchi e congegni da intrattenimento e da gioco indicati dalla normativa di settore.

  • regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6

    Individua gli apparecchi automatici da gioco e da intrattenimento cui si riferiscono le operazioni esenti considerate nella controversia.

  • direttiva 2006/112/CE, artt. 173 e 174

    Costituisce il quadro unionale del meccanismo del pro-rata e impone di considerare nel denominatore le operazioni esenti connesse all'attività economica, salvo le esclusioni previste per operazioni estranee o accessorie.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 dicembre 2016, causa C-378/15, Mercedes Benz Italia SpA

    La sentenza è richiamata per confermare che il pro-rata è un metodo derogatorio di determinazione della detrazione e che, ai fini del calcolo, devono essere escluse solo le operazioni esenti non pertinenti all'attività propria o aventi carattere accessorio.

  • Cassazione civile, sentenza 14 marzo 2014, n. 5970

    Afferma che le operazioni esenti devono essere incluse nel pro-rata quando formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, mentre possono essere escluse quando sono estranee o accessorie.

  • Cassazione civile, sentenze 7 maggio 2008, n. 11085, e 18 gennaio 2006, n. 912

    Confermano che la valutazione deve riguardare la natura effettiva e abituale dell'attività svolta, non soltanto la sua rilevanza quantitativa o l'importo dei ricavi.

Massime di principio

  • Nel calcolo del pro-rata IVA, le operazioni esenti devono normalmente essere incluse nel denominatore quando costituiscono una componente effettiva e abituale dell'attività economica del soggetto passivo.
  • L'esclusione dal denominatore è possibile solo se le operazioni esenti sono estranee all'attività propria oppure realmente accessorie, occasionali e funzionalmente subordinate alle operazioni imponibili.
  • La limitata dimensione dell'attività esente, il ridotto spazio occupato o l'assenza di personale dedicato non sono elementi decisivi se l'attività è stabile, organizzata e svolta insieme all'attività principale.
  • Quando attività imponibili ed esenti sono esercitate nel medesimo contesto organizzativo e non è possibile attribuire distintamente i costi comuni, il pro-rata costituisce il criterio ordinario per limitare la detrazione dell'IVA.
  • La qualificazione di un'attività come accessoria deve essere valutata in concreto, considerando il suo rapporto funzionale con l'attività principale e non soltanto la percentuale dei ricavi che essa rappresenta.

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