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Sentenza

Sentenza del 15/05/2019 n. 645 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Insussistenza di un principio generale di contraddittorio preventivo nella formazione della pretesa fiscale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della pretesa fiscale sostenendo che, prima dell'emissione dell'atto impositivo, avrebbe dovuto essergli garantito un contraddittorio endoprocedimentale generale, anche se l'accertamento era stato svolto esclusivamente presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria. La questione riguardava quindi l'esistenza di un principio generale di contraddittorio preventivo applicabile a ogni procedimento tributario.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale è stato ritenuto applicabile, secondo il principio richiamato, ai procedimenti caratterizzati da accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all'attività del contribuente, mentre non opera automaticamente per gli accertamenti svolti presso gli uffici fiscali, che non comportano un'intrusione nella sfera materiale del contribuente. Pertanto, in assenza di accesso o ispezione presso i locali del contribuente, l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo non determina di per sé l'illegittimità della pretesa fiscale.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria

    Il diritto al contraddittorio endo procedimentale è limitato ai casi di verifiche che abbiano comportato un accesso o un'ispezione nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente.

    Il contraddittorio preventivo non è considerato un principio generale applicabile a ogni accertamento fiscale, ma è collegato alle verifiche invasive svolte nei locali del contribuente. Gli accertamenti eseguiti presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria, senza accessi o ispezioni presso il contribuente, non richiedono automaticamente un previo confronto procedimentale.

Massime di principio

  • L'obbligo di contraddittorio preventivo dipende dalla natura concreta dell'attività istruttoria svolta dall'amministrazione, non dalla sola esistenza di un accertamento fiscale.
  • Quando vi sono accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, l'assenza del contraddittorio può incidere sulla legittimità dell'atto impositivo.
  • Se l'accertamento è svolto esclusivamente mediante attività interna dell'ufficio, senza intrusione nei locali del contribuente, non si può presumere l'esistenza di un obbligo generale di contraddittorio preventivo.
  • Per valutare la validità dell'accertamento occorre verificare preliminarmente se l'amministrazione abbia effettuato attività ispettive presso i luoghi del contribuente e quali specifiche garanzie procedimentali siano previste dalla disciplina applicabile.

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