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Sentenza

Sentenza del 15/05/2019 n. 412 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla qualificazione delle operazioni di acquisto di carburante mediante carte carburanti, ai fini dell'esenzione IVA. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) - Cessione di beni - Esenzioni a favore di altre attività - Concessione e negoziazione di crediti - Carte carburante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione IVA delle operazioni effettuate tramite carte carburante messe a disposizione dalla società madre alle proprie controllate, tra cui Vega Poland. La società madre riceveva dai fornitori le fatture relative al carburante, lo rifatturava mensilmente alle controllate con una maggiorazione del 2% e consentiva il pagamento o la compensazione delle somme entro uno-tre mesi. La ricorrente sosteneva, in sostanza, di aver acquistato il carburante e di poter quindi recuperare l’IVA pagata in Polonia. La questione era invece se l’operazione costituisse una cessione di beni, una catena di cessioni, oppure un servizio finanziario esente quale concessione di credito.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la società madre non acquistava il carburante per poi rivenderlo alla controllata: era quest’ultima a scegliere liberamente il distributore, la qualità, la quantità, il tipo, il momento dell’acquisto e l’uso del carburante, sostenendone integralmente il costo. La società madre forniva soltanto uno strumento di pagamento e finanziava anticipatamente gli acquisti, percependo una remunerazione mediante la maggiorazione del 2%. L’operazione è quindi una prestazione di servizi finanziari assimilabile alla concessione di credito e può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Ne consegue che la società madre non poteva pretendere il rimborso dell’IVA relativa al carburante, poiché non era destinataria di una cessione di carburante imponibile nei suoi confronti. La decisione definitiva sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 135, paragrafo 1, lettera b)

    Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi.

    La nozione di concessione di credito deve essere interpretata in senso ampio e non è limitata ai finanziamenti erogati da banche o istituti finanziari. Un operatore economico può fornire un servizio finanziario esente quando finanzia anticipatamente un acquisto e riceve una remunerazione per tale attività.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 1

    Costituisce cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

    La cessione di beni richiede il trasferimento del potere di disporre materialmente del bene come proprietario. Non basta che un soggetto riceva formalmente le fatture o organizzi i pagamenti: occorre verificare chi decide concretamente modalità, quantità, momento e utilizzo dell’acquisto.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 24, paragrafo 1

    Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

    Quando non vi è trasferimento del potere di disporre del bene, l’operazione deve essere qualificata come prestazione di servizi; nel caso esaminato, il servizio è stato ulteriormente qualificato come concessione di credito.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c)

    Sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo.

    La qualificazione dell’operazione come cessione di beni o prestazione di servizi è preliminare alla determinazione del relativo trattamento IVA, comprese eventuali esenzioni.

  • Legge polacca sull’IVA dell’11 marzo 2004, articolo 43, paragrafo 1, punto 38

    Sono esentati dall’imposta i servizi di concessione di crediti e di prestiti finanziari, nonché i servizi accessori indicati dalla norma.

    La disposizione nazionale, che recepisce l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, è applicabile quando l’attività svolta consiste sostanzialmente nel finanziamento dell’acquisto e non nella rivendita del bene.

  • Sentenza CGUE Auto Lease Holland, C-185/01

    L’accordo relativo alla gestione del carburante costituisce un contratto di finanziamento dell’acquisto del carburante quando il cliente sceglie liberamente il bene e ne sopporta integralmente il costo.

    Il precedente è stato ritenuto applicabile anche al sistema delle carte carburante: l’intermediario non effettua una cessione del carburante se non dispone del bene come proprietario e si limita a finanziare l’acquisto effettuato dall’utilizzatore.

Massime di principio

  • Per distinguere una cessione di beni da un servizio finanziario occorre guardare alla sostanza economica dell’operazione, non soltanto all’intestazione delle fatture o ai flussi formali di pagamento.
  • Se l’utilizzatore finale sceglie liberamente il bene, il fornitore, la quantità, il momento dell’acquisto e ne sostiene integralmente il costo, è probabile che il soggetto che mette a disposizione la carta o anticipa il pagamento non sia acquirente e rivenditore del bene.
  • La mera centralizzazione degli acquisti e la ricezione delle fatture da parte della società madre non dimostrano, da sole, l’esistenza di una cessione di beni a suo favore.
  • Una maggiorazione applicata al riaddebito può costituire la remunerazione di un finanziamento e sostenere la qualificazione dell’operazione come concessione di credito esente, purché l’attività finanziaria sia effettiva e identificabile.
  • L’esenzione per la concessione di credito non è riservata a banche o intermediari finanziari: può applicarsi anche a società non finanziarie quando svolgono concretamente una funzione di finanziamento.
  • L’esito può cambiare se il soggetto che fornisce la carta acquista realmente il bene, ne controlla la disponibilità o lo rivende assumendo rischi e poteri tipici del proprietario; in tal caso l’operazione può essere una cessione imponibile.
  • La qualificazione come servizio finanziario esente può impedire il diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA assolta a monte, poiché l’IVA non è collegata a una cessione imponibile effettuata al soggetto che chiede il recupero.

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