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Sentenza

Sentenza del 15/05/2019 n. 263 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Accertamento sintetico - Evasione fiscale - Elementi presuntivi - Onere probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2009, determinando un maggior reddito di 92.802 euro sulla base di investimenti immobiliari per 350.000 euro e di versamenti effettuati dal contribuente, quale socio, alla società S. s.r.l. per 150.499 euro. Il contribuente contestava l'applicazione dell'art. 38 del DPR 600/1973, lamentando l'uso retroattivo del nuovo redditometro, l'insufficiente valutazione della provenienza lecita delle somme, il difetto di motivazione e la carenza di poteri di firma del funzionario. Deduceva che le somme provenivano da disponibilità familiari, finanziamenti, restituzioni di prestiti e movimenti tra società appartenenti al gruppo familiare.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente. È stata ritenuta provata la provenienza delle somme utilizzate per gli investimenti e per i versamenti societari attraverso estratti conto, scritture contabili, dichiarazioni e la ricostruzione dei flussi finanziari tra il contribuente, i genitori e le società familiari. La presunzione di evasione derivante dall'accertamento sintetico è stata quindi superata. Il Collegio ha inoltre escluso la nullità dell'avviso per difetto di firma, poiché l'atto indicava l'esistenza della delega. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4 e seguenti, DPR 600/1973

    In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, da quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica).

    L'accertamento sintetico fondato su spese e incrementi patrimoniali può essere superato fornendo prova documentale della disponibilità di somme lecite. Occorre dimostrare la disponibilità, l'entità e la durata del possesso delle risorse, ma non necessariamente il collegamento analitico tra ogni singola somma e ogni singola spesa, poiché le fonti di provvista sono fungibili.

  • Art. 42, DPR 600/1973

    La delega di firma o di funzioni deve consentire di verificare agevolmente i poteri del soggetto che sottoscrive l'atto.

    La contestazione della firma dell'avviso richiede la dimostrazione dell'inesistenza o invalidità della delega. Nel caso esaminato, l'indicazione nell'avviso dell'esistenza della delega è stata ritenuta sufficiente a escludere la nullità.

  • D.L. 22/2010

    Il contribuente aveva contestato l'applicazione retroattiva del nuovo redditometro, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base della prova contraria relativa alla provenienza delle somme, senza accogliere tale censura come motivo decisivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro un accertamento sintetico, il contribuente deve documentare la concreta disponibilità di risorse lecite idonee a spiegare la capacità di spesa, indicando disponibilità, ammontare e durata del possesso.
  • Non è indispensabile dimostrare che ogni specifica somma ricevuta sia stata utilizzata per ogni specifica spesa, perché le diverse fonti di provvista economica sono fungibili; è però necessaria una ricostruzione finanziaria coerente e documentata.
  • Sono particolarmente rilevanti estratti conto, scritture contabili, contratti, dichiarazioni dei soggetti coinvolti e documentazione relativa a prestiti, restituzioni, liberalità e finanziamenti familiari.
  • La convivenza con familiari, l'accesso a redditi dei genitori e la partecipazione a società a ristretta base familiare possono costituire elementi utili, ma acquistano valore decisivo soprattutto se supportati da documentazione oggettiva.
  • Quando i flussi finanziari sono complessi e riconducibili a rapporti leciti tra familiari e società collegate, l'accertamento basato soltanto su coefficienti o indici sintetici può risultare insufficiente se l'Amministrazione non confuta specificamente la documentazione prodotta.
  • La prova contraria deve essere valutata complessivamente: non è necessario dimostrare l'assenza assoluta di redditi non dichiarati, ma fornire una spiegazione documentata e plausibile delle spese e degli incrementi patrimoniali contestati.

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