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Sentenza

Sentenza del 15/05/2019 n. 2950 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, Ipotecaria e Catastale - Avviso di liquidazione - Imposta di registro - Atto notarile - Recupero a tassazione dell'imposta di registro - Cessione del credito - Autonoma rilevanza dell'accollo del debito - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha contestato il trattamento fiscale dell'atto notarile, sostenendo che l'accollo del debito e la cessione del credito costituissero disposizioni autonome e dovessero quindi essere assoggettate separatamente all'imposta di registro, con conseguente recupero a tassazione mediante avviso di liquidazione.

La decisione

I giudici hanno escluso l'autonoma rilevanza fiscale dell'accollo. Pur essendo formalmente presenti due disposizioni, esse derivavano necessariamente l'una dall'altra ed erano funzionali alla definizione di un unico corrispettivo. L'accollo rappresentava soltanto una modalità di regolazione del corrispettivo collegato alla cessione del credito e non una distinta operazione imponibile. È stato quindi respinto il recupero a tassazione fondato sulla separata imposizione dell'accollo.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.P.R. n. 131/1986

    Ai fini dell'imposta di registro, quando un atto contiene più disposizioni, occorre verificare se esse abbiano autonoma rilevanza giuridica ed economica oppure se siano necessariamente collegate e funzionali a un'unica operazione. Nel secondo caso non è corretto applicare automaticamente una tassazione separata.

  • Art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000

    La norma è richiamata tra i riferimenti della decisione, nel quadro delle garanzie e dei principi applicabili nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

  • Art. 1273 del codice civile

    Disciplina l'accollo del debito. Nel caso esaminato, l'accollo è stato considerato una modalità di adempimento o regolazione del corrispettivo e non un negozio autonomo rispetto alla cessione del credito.

Massime di principio

  • La presenza di più clausole o disposizioni in un unico atto notarile non comporta automaticamente una tassazione distinta per ciascuna di esse.
  • Per stabilire il trattamento fiscale occorre valutare la sostanza economica e il collegamento funzionale delle disposizioni: se una è solo strumentale o necessaria per realizzare l'altra, può mancare una sua autonoma rilevanza fiscale.
  • Un accollo utilizzato esclusivamente come modalità di pagamento o regolazione di un corrispettivo può non costituire un'operazione imponibile autonoma rispetto al negozio principale.
  • La tassazione separata è più facilmente giustificabile quando le disposizioni sono indipendenti, producono effetti economici distinti o perseguono finalità autonome.
  • Nei casi analoghi è essenziale esaminare il contenuto complessivo dell'atto, la causa concreta dell'operazione e il rapporto di necessaria derivazione tra le disposizioni, non limitandosi alla loro formale distinzione.

Testo integrale

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