Sentenza del 26/02/2019 n. 1063 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - revocazione - assenza di identità di oggetto - mancata eccezione di giudicato - inammissibilità del ricorso- sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La mera esistenza di una precedente sentenza tra le stesse parti non è sufficiente: occorrono identità dell'oggetto e dei presupposti rilevanti, oltre a una specifica deduzione del giudicato. Il precedente giudicato relativo a un'altra annualità non impediva quindi la decisione sulla diversa annualità oggetto della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza impugnata fosse contraria a un precedente giudicato formatosi tra le parti, invocando il motivo di revocazione previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 546/1992. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mancava l'identità dell'oggetto tra la precedente decisione e quella impugnata: il primo giudicato riguardava un'annualità d'imposta diversa. Inoltre, non risultava formulata una specifica eccezione di giudicato e non erano stati individuati elementi costitutivi di una fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, poiché l'unico elemento preliminare era stato contraddetto da una precedente sentenza.
Norme richiamate
Art. 395, n. 5, c.p.c.
sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata
La revocazione per contrasto con precedente giudicato è ammessa solo quando la decisione successiva sia effettivamente incompatibile con una precedente decisione definitiva avente lo stesso oggetto e riguardante le medesime parti e il medesimo rapporto giuridico.
Art. 64 del D.Lgs. 546/1992
Disciplina la revocazione delle sentenze tributarie, rendendo applicabili i motivi previsti dall'art. 395 c.p.c. nei limiti e secondo le modalità del processo tributario.
Massime di principio
- Per invocare la revocazione per contrasto con precedente giudicato non basta richiamare una sentenza precedente: bisogna dimostrare puntualmente l'identità delle parti, dell'oggetto, del rapporto giuridico e dei presupposti decisivi.
- Un giudicato relativo a una diversa annualità d'imposta, di regola, non produce automaticamente effetti vincolanti su un'altra annualità, salvo che riguardi elementi strutturali e permanenti del rapporto tributario rimasti invariati e adeguatamente provati.
- L'eccezione di giudicato deve essere formulata in modo specifico e tempestivo, indicando la decisione definitiva, il suo contenuto e il preciso contrasto con la sentenza impugnata.
- Se l'elemento posto a fondamento del preteso giudicato è stato successivamente contraddetto da un'altra sentenza, non può essere trattato automaticamente come presupposto permanente e incontestabile.
- La mancanza anche di uno solo dei requisiti essenziali, in particolare l'identità di oggetto o la specifica deduzione del giudicato, può comportare l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
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