Sentenza n. 148/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 1376/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione dell’attività di panificio e commercio al dettaglio, nonché comunicazione di non assentibilità dell’istanza di accertamento di conformità edilizia relativa al mutamento d’uso da garage a panificio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di cessazione dell’attività e contro la comunicazione di non assentibilità della sanatoria edilizia. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità avrebbe imposto all’amministrazione di pronunciarsi prima di adottare il provvedimento repressivo. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 26 l.r. Sicilia n. 16/2016, affermando la sussistenza dei presupposti per la variazione d’uso dell’immobile, senza alterazione dei volumi. Infine, ha denunciato eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo di avere prodotto tutta la documentazione necessaria e che l’intervento fosse conforme alla disciplina urbanistico-edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, compensando le spese. Il Collegio ha rilevato che l’immobile, pur accatastato come locale panificio, risultava urbanisticamente qualificato come locale garage pertinenziale all’abitazione soprastante. La regolarità urbanistico-edilizia dei locali costituisce presupposto sia per il rilascio sia per il mantenimento dell’autorizzazione commerciale; pertanto l’amministrazione può e deve inibire l’attività esercitata in locali abusivi o privi del necessario titolo edilizio. Nel caso concreto, l’ordinanza di cessazione del 26 aprile 2018 era successiva alla comunicazione del 24 aprile 2018 con cui il Comune aveva dichiarato non assentibile la sanatoria relativa al mutamento d’uso: non era quindi stata adottata in pendenza di un’istanza ancora da definire. Quanto alle ulteriori censure, il Collegio ha ritenuto che l’appellante non avesse superato le ragioni ostative indicate dal Comune, consistenti nella mancata completa integrazione documentale, nella necessità che il progetto riguardasse l’intero immobile e nelle ulteriori discordanze rilevate. La comunicazione del 24 aprile 2018 aveva natura decisoria, poiché esponeva le ragioni per cui la sanatoria non poteva essere assentita. Inoltre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001, decorso il termine di sessanta giorni la richiesta di accertamento di conformità si intende respinta, senza necessità generale di un provvedimento espresso. Le censure di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti sono state ritenute apodittiche e comunque non rivolte contro tutte le ragioni ostative autonomamente poste a fondamento del diniego.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’accertamento di conformità edilizia richiede la verifica della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile; decorso il termine di sessanta giorni senza pronuncia, la richiesta si intende respinta. Nel caso esaminato, l’istanza era già stata definita negativamente prima dell’ordinanza di cessazione dell’attività.
art. 26 l.r. Sicilia n. 16/2016
La disposizione regionale è stata invocata dall’appellante per sostenere la possibilità della variazione di destinazione d’uso, ma il giudice ha ritenuto tale richiamo insufficiente, in assenza dell’assentibilità del titolo urbanistico-edilizio e a fronte delle specifiche carenze documentali e progettuali rilevate dal Comune.
Massime di principio
- Il legittimo esercizio di un’attività commerciale presuppone la regolarità urbanistico-edilizia dei locali, sia al momento del rilascio del titolo abilitativo sia per tutta la durata dell’attività; l’amministrazione può quindi inibire l’attività svolta in locali privi del necessario titolo edilizio o interessati da abusi accertati.
- L’ordinanza di cessazione di un’attività commerciale non è adottata in pendenza di un’istanza di accertamento di conformità quando, prima della sua emanazione, l’amministrazione abbia già comunicato la non assentibilità della sanatoria indicando le ragioni ostative.
- La comunicazione con cui l’amministrazione espone le ragioni per cui un’istanza di accertamento di conformità non può essere positivamente definita può essere idonea a concludere il procedimento, anche considerando che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001, il decorso del termine previsto comporta il silenzio-rigetto.
- Le censure di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti non possono fondarsi su affermazioni apodittiche di conformità dell’intervento, soprattutto quando non contestino specificamente tutte le autonome ragioni ostative indicate dall’amministrazione.
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