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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15933/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'incasso, presso la banca convenuta, di una serie di assegni bancari intestati a una società e recanti clausola di non trasferibilità, pagati però a un soggetto diverso dal beneficiario indicato sui titoli, già socio e dipendente della società. La società ha ottenuto in primo e secondo grado la condanna della banca al pagamento della somma corrispondente agli importi indebitamente negoziati. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha contestato la legittimazione del prenditore ad agire con azione contrattuale contro la banca negoziatrice e la qualificazione contrattuale della responsabilità, sostenendo che la sentenza di merito avrebbe applicato impropriamente i principi delle Sezioni Unite del 2018; 2) ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse alla società provare l'esistenza del danno e non potesse presumersi automaticamente dal pagamento a soggetto non legittimato; 3) ha sostenuto che alcuni assegni, in base alla disciplina temporale richiamata, sarebbero stati liberamente trasferibili e non soggetti al regime dell'art. 43 legge assegni; 4) ha censurato la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c., assumendo che la società avesse concorso colposamente alla produzione o aggravamento del danno per non aver monitorato gli incassi e sollecitato i pagamenti; 5) ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la pretesa denuncia, in un diverso contesto, di altri assegni ma non di quelli oggetto della causa, fatto che secondo la banca avrebbe escluso la negoziazione contro la volontà della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di assegni non trasferibili a soggetto diverso dal beneficiario ha natura contrattuale da contatto sociale, operante a tutela di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione, compreso il prenditore. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi: sul danno ha osservato che la censura non confrontava adeguatamente la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata e non allegava coerentemente il presupposto dell'assenza di possesso del titolo da parte della società; sul regime di trasferibilità ha rilevato che la sentenza di merito aveva accertato in fatto che tutti gli assegni recavano clausola di non trasferibilità, accertamento non censurato; sul concorso colposo ha ritenuto la censura aspecifica e comunque non attaccante la ratio decidendi, cioè l'esclusiva riferibilità causale del danno alla condotta abnorme della banca; sull'omesso esame di fatto decisivo ha rilevato che il fatto dedotto non risultava accertato né specificamente autosufficiente nel ricorso. La banca è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La clausola di non trasferibilità impone un regime ristretto e la banca che paga a soggetto diverso dal beneficiario viola le regole di circolazione e incasso del titolo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto e le eccezioni resta regolato dai principi generali; la mera allegazione del pagamento a soggetto non legittimato non esonera dalla verifica del quadro fattuale rilevante.

  • art. 32, comma 1, d.l. n. 112/2008

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la trasferibilità di alcuni assegni in base al limite quantitativo vigente ratione temporis; la Corte non ha accolto la censura perché ha valorizzato l'accertamento di fatto sulla presenza della clausola di non trasferibilità.

  • L. 6 agosto 2008, n. 133

    Conversione del d.l. n. 112/2008 richiamata solo ai fini della disciplina temporale della trasferibilità degli assegni.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del creditore e l'evitabilità/aggravamento del danno sono questioni distinte; l'accertamento del concorso o dell'omissione rilevante è di fatto e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione come merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo nei limiti rigorosi tracciati dalle Sezioni Unite; non basta dedurre un fatto non accertato o non specificamente riportato con autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La banca negoziatrice che consenta l'incasso di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponde verso i soggetti interessati al buon fine dell'operazione a titolo di responsabilità contrattuale da contatto sociale, fondata su un obbligo professionale di protezione preesistente e specifico.
  • Nel giudizio risarcitorio derivante dall'irregolare pagamento di assegni, il danno e il nesso causale vanno valutati alla luce della concreta ricostruzione fattuale: la censura che non si confronti con gli accertamenti di merito o presupponga fatti non accertati è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito accerti che il titolo recava clausola di non trasferibilità, la disciplina applicabile è quella del regime restrittivo dell'art. 43 legge assegni, indipendentemente dalla circolabilità astrattamente consentita dalla disciplina temporale invocata.
  • Il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. e l'evitabilità o l'aggravamento del danno sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'eventuale difetto di motivazione nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo richiede la specifica indicazione di un fatto storico realmente discusso e decisivo, oltre alla sua effettiva allegazione nei gradi di merito; non può fondarsi su mere deduzioni generiche o su fatti non risultanti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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