Cassazione Civile, Ordinanza n. 21281/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Gli istanti hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'epigrafe di una precedente ordinanza della Corte di cassazione, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese. Secondo i richiedenti, nell'intestazione della precedente ordinanza risultavano indicati solo alcuni dei ricorrenti originari, mentre dal ricorso introduttivo emergeva che i ricorrenti erano in realtà anche altri soggetti, non menzionati nel provvedimento. La richiesta mirava quindi ad allineare l'epigrafe e il contenuto dell'ordinanza alla reale composizione della parte ricorrente, così da rendere eseguibile la statuizione sulle spese. La Corte ha esaminato anche la forma dell'istanza, ritenendo comunque ammissibile la richiesta di correzione proposta con semplice istanza, alla luce della disciplina sulla correzione dell'errore materiale in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha disposto che l'epigrafe della precedente ordinanza fosse integrata con i nominativi dei ricorrenti omessi, aggiungendoli dopo quelli già indicati, e ha ordinato che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull'originale del provvedimento. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'ammissibilità, che la domanda non fosse stata proposta nella forma del ricorso notificato, valorizzando la possibilità per la Corte di emendare anche d'ufficio gli errori materiali.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
norma posta a base della correzione dell'errore materiale nel provvedimento di cassazione
art. 288 c.p.c.
richiamato come disciplina generale della correzione dell'errore materiale, utile a giustificare la fissazione dell'udienza camerale e il contraddittorio
art. 391-bis c.p.c.
consente la correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione e giustifica l'ammissibilità dell'istanza anche se non formalmente proposta come ricorso
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e la comunicazione alle parti della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nell'epigrafe di un provvedimento della Corte di cassazione, quando non coincida con la reale individuazione delle parti risultante dagli atti, può essere corretto anche dopo il deposito del provvedimento, per renderne esatta la portata e consentirne l'esecuzione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali in cassazione, l'istanza può essere considerata ammissibile anche se non formalmente introdotta nella forma del ricorso, purché sia chiaro il contenuto della richiesta e siano assicurati il contraddittorio e la partecipazione delle parti interessate.
- Ai fini della correzione dell'errore materiale, la Corte può adeguare l'intestazione del provvedimento al contenuto effettivo del ricorso o degli atti processuali richiamati, senza incidere sul merito della decisione originaria.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare anche l'esatta individuazione dei soggetti gravati dalla condanna alle spese, quando l'omissione di alcuni nominativi derivi da una mera incompletezza redazionale del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21165/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →