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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17702/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto e sottoscritto direttamente dall'imputato contro un'ordinanza del Tribunale di Catanzaro. La Corte rileva che tale modalità viola l'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, perché il ricorso per cassazione richiede l'atto di un difensore abilitato. A ciò si aggiunge la genericità dei motivi dedotti. Il ricorso è quindi ritenuto inammissibile sin dall'origine, per difetto del necessario valido rapporto di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato; la violazione determina l'inammissibilità originaria dell'impugnazione.

  • legge n. 103 del 2017

    Viene richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che ha inciso sulle modalità di proposizione del ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di rito, con decisione in camera di consiglio non partecipata.

  • spese processuali

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, quando la legge richiede la sottoscrizione del difensore abilitato, è inammissibile ab origine e non instaura un valido rapporto di impugnazione.
  • La genericità dei motivi di ricorso costituisce autonoma ragione di inammissibilità, soprattutto quando si cumula con un vizio originario della proposizione dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, di regola, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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