Risposta n. 198 del 19/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che l’obbligo di corrispettivi telematici riguardi solo le operazioni per le quali è prevista la certificazione fiscale; poiché il commercio elettronico indiretto è esonerato da tale certificazione, i relativi corrispettivi non sarebbero da trasmettere telematicamente.
Trasmissione telematica dei corrispettivi per le vendite on line (commercio elettronico indiretto)
Il quesito
Se i corrispettivi derivanti dalle vendite on line, assimilate alle vendite per corrispondenza e non soggette a certificazione fiscale, debbano essere memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che le vendite on line qualificabili come commercio elettronico indiretto restano escluse dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, in quanto operazioni non soggette a certificazione ai sensi del d.P.R. n. 696/1996; i relativi importi vanno annotati nel registro dei corrispettivi, fermo l’obbligo di fattura se richiesta e l’eventuale registrazione delle fatture emesse.
Trasmissione telematica dei corrispettivi per il commercio elettronico indiretto
L’interpello riguarda l’applicazione degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi alle vendite on line effettuate da un operatore della grande distribuzione. Il punto centrale è stabilire se tali operazioni, qualificate come commercio elettronico indiretto e assimilate alle vendite per corrispondenza, rientrino o meno nel perimetro dei corrispettivi telematici.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante opera nel settore della grande distribuzione e svolge la propria attività caratteristica mediante vendita al dettaglio. Accanto alle modalità ordinarie di vendita, utilizza anche il commercio elettronico per specifiche categorie merceologiche.
Secondo quanto esposto, il commercio elettronico indiretto:
- è assimilato alle vendite per corrispondenza;
- non è soggetto ad obbligo di certificazione fiscale, salvo l’emissione della fattura se richiesta dal cliente;
- comporta l’annotazione dell’operazione nel registro dei corrispettivi.
L’istante richiama inoltre l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che introduce l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede se anche i corrispettivi derivanti dalle vendite on line debbano essere soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica previsto dal d.lgs. n. 127/2015.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi sostituisca la precedente certificazione fiscale dei corrispettivi, disciplinata dall’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevedeva ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
Da ciò deduce che l’obbligo di trasmissione telematica si applichi solo alle operazioni per le quali esisteva l’obbligo di certificazione fiscale. Poiché il commercio elettronico indiretto resta esonerato da tale certificazione, i relativi corrispettivi non dovrebbero essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015, che prevede:
- dal 1° gennaio 2020 l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972;
- l’anticipo al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- la sostituzione degli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972;
- la sostituzione delle modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di fattura su richiesta del cliente.
Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009, già in tema di IVA, secondo cui il commercio elettronico indiretto è assimilabile alle vendite per corrispondenza e quindi esonerato da qualsiasi obbligo di certificazione, salvo la fattura su richiesta del cliente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che il nuovo obbligo di corrispettivi telematici:
- decorre dal 1° gennaio 2020;
- è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- sostituisce la registrazione dei corrispettivi e le modalità di certificazione fiscale tradizionali.
Tuttavia, tale disciplina non modifica le regole generali IVA né incide sull’esclusione, già chiarita in precedenza, per il commercio elettronico indiretto. Poiché la vendita on line, quando qualificabile come commercio elettronico indiretto, è assimilata alle vendite per corrispondenza ed è esonerata da ogni obbligo di certificazione ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, i relativi corrispettivi non rientrano nell’obbligo di invio telematico.
L’Agenzia evidenzia inoltre che, con decreto ministeriale 10 maggio 2019, pubblicato nella G.U. n. 115 del 18 maggio 2019, sono stati individuati specifici esoneri in fase di prima applicazione. In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), dispone che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 696/1996 e dei decreti ministeriali 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015.
Conclusioni operative
In conclusione, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto:
- continuano ad essere esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica;
- devono essere annotati nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del d.P.R. n. 633/1972;
- restano soggetti, se del caso, all’emissione della fattura richiesta dal cliente;
- comportano, in caso di fatture emesse, la tenuta anche del registro previsto dall’articolo 23 del d.P.R. n. 633/1972.
L’interpello conferma quindi che l’obbligo di corrispettivi telematici non si estende alle vendite on line riconducibili al commercio elettronico indiretto, in quanto operazioni già escluse dalla certificazione fiscale.
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