Risposta n. 197 del 18/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che i crediti siano prescritti e che, per effetto della prescrizione, sussistano "ex lege" gli elementi certi e precisi richiesti dall’articolo 101, comma 5, del TUIR, con conseguente integrale deducibilità delle perdite nel 2017.
Deducibilità delle perdite su crediti commerciali prescritti verso debitori esteri
Il quesito
La società chiede se, per il periodo d’imposta 2017, possa dedurre ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR le perdite su crediti commerciali vantati verso tre società estere, ritenuti prescritti secondo il diritto applicabile individuato tramite le norme di diritto internazionale privato.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia riconosce in linea di principio che la prescrizione del credito costituisce elemento certo e preciso idoneo a rendere deducibile la perdita, ma nel caso concreto ritiene non esclusa una volontà liberale dell’inattività della società nella riscossione. Pertanto la deduzione non è ammessa sulla base dei soli elementi forniti; sarebbe possibile solo in presenza di ulteriori prove dell’effettiva insolvenza dei debitori esteri, tali da escludere l’intento liberale.
Deducibilità delle perdite su crediti prescritti verso debitori esteri
L’interpello riguarda la deducibilità, ai fini IRES, di perdite su crediti commerciali vantati da una società italiana nei confronti di tre clienti esteri. Il tema centrale è se la prescrizione dei crediti, accertata secondo il diritto applicabile individuato tramite le norme di diritto internazionale privato, integri di per sé gli elementi certi e precisi richiesti dall’articolo 101, comma 5, del TUIR.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante dichiara di aver subito nel 2017 perdite su crediti commerciali per un importo complessivo pari a euro (…) verso tre soggetti esteri, indicati come Alfa, Beta e Gamma. I clienti sono residenti in un territorio interessato da una crisi economica e i rapporti debitori risultano cessati tra il 2016 e il 2017.
La società precisa di aver operato da oltre quindici anni in quel mercato, sviluppando rapporti commerciali consolidati e gestiti in modo informale, anche per preservare le relazioni commerciali e per la prassi locale, improntata a un approccio fiduciario. I clienti avrebbero sempre pagato regolarmente fino al 2014, anno in cui non sono più riusciti a onorare i debiti.
Attività svolta per il recupero e precisazioni integrative
L’istante riferisce di aver tentato un recupero stragiudiziale mediante incontri, solleciti e contatti con i responsabili dei debitori. Successivamente avrebbe valutato il ricorso a società di reportistica quali Cerved e Sace, ma non avrebbe poi dato seguito a tali richieste una volta preso atto della prescrizione dei crediti.
Con integrazioni successive, la società ha chiarito in particolare che:
- non ha posto in essere, nel triennio decorrente dalla scadenza del pagamento, atti scritti idonei a interrompere la prescrizione, come raccomandate, fax o PEC;
- non esistevano rapporti di controllo o collegamento con le società debitrici né tra i rispettivi soci;
- non erano state stipulate polizze assicurative a copertura dei crediti insoluti;
- il mancato incasso ha inciso pesantemente sulla situazione finanziaria ed economica della società, mettendone a rischio la continuità aziendale.
Ulteriori integrazioni hanno confermato che i rapporti riguardavano principalmente la compravendita di (…) e che i clienti avevano generato ricavi rilevanti tra il 2005 e il 2013. La società ha ribadito di aver privilegiato il mantenimento delle relazioni commerciali, evitando azioni legali anche per la farraginosità e onerosità delle procedure nel paese estero.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
La società chiede se, per il periodo d’imposta 2017, le perdite sui crediti verso Alfa, Beta e Gamma, originati da fatture emesse nel 2014 e ritenuti prescritti, siano integralmente deducibili ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, la deduzione è ammessa perché:
- l’articolo 101, comma 5, del TUIR consente la deduzione delle perdite su crediti quando esistano elementi certi e precisi;
- la prescrizione del credito costituisce, per legge, un evento che rende definitiva la perdita e integra tali elementi;
- in base alle regole di diritto internazionale privato e ai pareri legali acquisiti, il rapporto è soggetto al diritto estero, che prevede una prescrizione triennale;
- non essendo stata interrotta la prescrizione, i crediti sarebbero inequivocabilmente prescritti e quindi deducibili nel 2017.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 101, comma 5, del TUIR, che consente la deduzione delle perdite su crediti quando risultino da elementi certi e precisi e stabilisce espressamente che tali elementi sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Sono inoltre richiamate:
- la circolare n. 39/E del 10 maggio 2002, che per i crediti verso debitori non residenti richiede di valutare attentamente gli elementi certi e precisi e, ove non sia possibile ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza emesse dalla SACE, di dimostrare la definitività della perdita secondo gli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore;
- la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, secondo cui la prescrizione del diritto di esecuzione del credito cristallizza la perdita e la rende definitiva, fermo restando il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore corrisponda a una reale volontà liberale.
Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto
L’Agenzia osserva che, in linea generale, la prescrizione del credito rappresenta un elemento certo e preciso idoneo a legittimare la deduzione della perdita. Tuttavia, tale conclusione opera solo se l’inattività del creditore non sia espressione di una volontà liberale, da valutarsi in base alle circostanze specifiche.
Nel caso in esame, l’Ufficio valorizza alcuni elementi del comportamento della società:
- il ricorso a una gestione informale dei rapporti, giustificata dalla prassi commerciale del mercato estero;
- l’assenza di atti formali interruttivi della prescrizione;
- la scelta di non adire le vie legali per mantenere i rapporti commerciali;
- la mancanza di polizze assicurative e di altre forme di copertura;
- il fatto che, nei documenti di bilancio 2014, per altri crediti connessi alla crisi dell’area risultano descritti strumenti formali di recupero e azioni legali, mentre per i crediti oggetto dell’interpello tali soluzioni non sono state adottate.
Da tali circostanze, l’Agenzia ritiene che non possa escludersi che l’inattività della società nella riscossione dei crediti scaduti corrisponda a una volontà liberale, con conseguente indeducibilità delle perdite ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR.
Conclusioni operative
Il parere non nega in astratto la deducibilità delle perdite su crediti prescritti, ma la subordina alla dimostrazione che l’omessa riscossione non sia espressione di una scelta liberale. Nel caso specifico, sulla base della documentazione e delle circostanze illustrate, la deduzione non è riconosciuta.
L’Agenzia aggiunge però che si perverrebbe a conclusioni diverse qualora la società acquisisse evidenze probatorie idonee a dimostrare l’effettiva insolvenza dei debitori esteri: in tal caso verrebbe meno ogni possibile intento liberale connesso all’inattività del creditore e la perdita potrebbe essere valutata diversamente.
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