Risposta n. 194 del 17/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa persona fisica non soggetto passivo IVA può comunque essere il soggetto controllante rilevante ai fini del vincolo finanziario; il Gruppo IVA può quindi essere costituito tra le società direttamente o indirettamente controllate da essa, restando la persona fisica fuori dal perimetro del gruppo.
Costituzione di un Gruppo IVA con controllante persona fisica non soggetto passivo IVA.
Il quesito
Se, ai fini del vincolo finanziario ex articolo 70-bis e 70-ter del DPR 633/1972, osti la circostanza che il controllo di Beta e Gamma sia esercitato da una persona fisica (sig. Delta) priva di partita IVA e non soggetto passivo IVA.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene sussistente il vincolo finanziario tra Gamma, il suo sottogruppo (GA, GB, GC) e Beta, anche se al vertice vi è una persona fisica non soggetto passivo IVA. Conferma che il gruppo IVA è validamente costituito se il vincolo finanziario sussiste dal 1° luglio dell’anno precedente e al momento dell’opzione; inoltre, la presenza del vincolo finanziario implica la presunzione dei vincoli economico e organizzativo.
Costituzione di un Gruppo IVA con controllante persona fisica non soggetto passivo IVA
L’interpello riguarda la possibilità di costituire un Gruppo IVA in presenza di una struttura di controllo in cui il soggetto apicale non è un soggetto passivo IVA, ma una persona fisica. Il caso concreto concerne un gruppo operante anche nel settore immobiliare, con rapporti infragruppo che, in un contesto di Gruppo IVA, sarebbero irrilevanti ai fini IVA.
Fattispecie rappresentata
Il Gruppo Alfa opera a livello mondiale e, tramite Beta Immobiliare, svolge attività nel settore immobiliare, in particolare nella gestione di un portafoglio di immobili prevalentemente a uso commerciale e uffici. Alcuni immobili di proprietà di Beta sono locati a Gamma, che li utilizza nello svolgimento della propria attività; inoltre Gamma presta a Beta alcuni servizi generali, come tenuta della contabilità e gestione degli adempimenti fiscali.
Le società interessate sono:
- Beta;
- Gamma, che controlla ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c. il sottogruppo composto da:
- GA, partecipata direttamente al 100%;
- GB, partecipata direttamente al 90,13%;
- GC, partecipata direttamente al 100%.
Gamma precisa che sia Beta sia Gamma e il relativo sottogruppo sono soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e che Gamma con il suo sottogruppo aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
Le società valutano la costituzione di un Gruppo IVA con decorrenza 1° gennaio 2020, con Gamma quale rappresentante del Gruppo ai sensi dell’articolo 70-septies, comma 1, del DPR 633/1972.
Quesito del contribuente
Gamma chiede se sussistano i requisiti per la costituzione del Gruppo IVA previsti dall’articolo 70-bis del DPR 633/1972 e, in particolare, se il vincolo finanziario possa considerarsi esistente nonostante il controllo sia esercitato da una persona fisica, il sig. Delta, non soggetto passivo IVA.
Secondo quanto rappresentato, Delta controlla sia Beta sia Gamma ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c., detenendo il 51% del capitale sociale di entrambe ed essendone Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Soluzione interpretativa prospettata
Gamma ritiene che il vincolo finanziario, così come gli altri vincoli economico e organizzativo, sia sussistente nei rapporti tra Delta, Beta e Gamma con il suo sottogruppo. Di conseguenza, le società potrebbero esercitare l’opzione per il Gruppo IVA dal 1° gennaio 2020; con effetto dalla stessa data, Gamma e il sottogruppo revocarebbero l’opzione per la liquidazione dell’IVA di gruppo.
A sostegno di tale impostazione, Gamma richiama:
- la circolare n. 19/E del 2018, secondo cui anche una holding statica o di mero godimento, pur esclusa dal perimetro del Gruppo, può costituire il riferimento ai fini dell’individuazione del vincolo finanziario;
- il principio di diritto n. 4 del 2018, che ammette l’opzione per il Gruppo IVA per soggetti non costituiti in forma societaria solo se assumono il ruolo di controllanti ex articolo 70-bis, comma 1;
- il documento Vat Expert Group VEG N. 070 REV1, che riconosce la possibilità di partecipazione a un Gruppo IVA anche a soggetti non passivi IVA purché uniti da un vincolo finanziario, economico o organizzativo.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’articolo 70-bis del DPR 633/1972, secondo cui possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, purché tra loro sussistano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter.
In particolare, il vincolo finanziario è disciplinato dall’articolo 70-ter, comma 1, che lo considera esistente quando, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c. e almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente:
- tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; oppure
- i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente in Italia o in uno Stato con accordo di effettivo scambio di informazioni.
È richiamato anche l’articolo 1, comma 1, del DM 6 aprile 2018, che richiede la sussistenza del vincolo al momento dell’esercizio dell’opzione e comunque dal 1° luglio dell’anno precedente a quello di efficacia dell’opzione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che il riferimento al “medesimo soggetto” contenuto nell’articolo 70-ter, comma 1, lett. b), non imponga che tale soggetto sia esso stesso un soggetto passivo IVA né che abbia una natura giuridica specifica. Pertanto, una persona fisica priva di partita IVA può rivestire il ruolo di soggetto controllante, purché sussistano i requisiti di controllo previsti dalla norma.
Sulla base delle informazioni fornite dal contribuente e assunte come tali, l’Agenzia conclude che il sig. Delta può essere il controllante rilevante ai fini del vincolo finanziario e che, di conseguenza, il Gruppo IVA può essere formato dalle società direttamente o indirettamente controllate da lui, con esclusione della persona fisica dal perimetro del gruppo.
Ne deriva che tra Gamma, il suo sottogruppo GA, GB e GC, e Beta è configurabile il vincolo finanziario di cui all’articolo 70-ter, comma 1, lett. b), del DPR 633/1972.
Effetti sulla costituzione del Gruppo IVA
L’Agenzia precisa che:
- il vincolo finanziario deve sussistere al momento dell’opzione per il Gruppo IVA e già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello di efficacia;
- il riscontro del solo vincolo finanziario è sufficiente per la valida costituzione del Gruppo IVA, in virtù della presunzione stabilita dall’articolo 70-ter, comma 4, secondo cui la sussistenza del vincolo finanziario fa presumere anche i vincoli economico e organizzativo.
Conclusioni operative
L’interpello si conclude con un parere favorevole alla tesi del contribuente: la presenza di una persona fisica non soggetto passivo IVA al vertice della catena di controllo non impedisce la costituzione del Gruppo IVA, purché tale soggetto eserciti il controllo richiesto dalla disciplina civilistica e fiscale. In questo caso, Gamma può fungere da rappresentante del Gruppo IVA e le società interessate possono esercitare l’opzione, fermo restando il rispetto del requisito temporale del vincolo finanziario.
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