Risposta n. 193 del 17/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che, data l’eccezionalità e l’uniformità europea del sistema di vendita, sia possibile utilizzare una biglietteria automatizzata con procedure semplificate, fatturazione elettronica e gestione centralizzata dei controlli; ritiene inoltre di poter differire il calcolo/versamento dell’IVA sui biglietti omaggio a fine manifestazione.
Certificazione e fatturazione dei titoli di accesso per una manifestazione sportiva internazionale, con gestione dei biglietti omaggio e dei pacchetti ospitalità
Il quesito
La società istante chiede se la procedura di vendita/emissione dei biglietti tramite piattaforma informatica, con fatturazione elettronica e gestione centralizzata dei dati, sia conforme alla normativa italiana sui titoli di accesso agli spettacoli sportivi; chiede inoltre se possa versare l’IVA su base mensile dopo la vendita e se possa usare un iter semplificato per il calcolo e versamento dell’IVA sui biglietti omaggio.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, per gli spettacoli sportivi, in via ordinaria si applichino l’articolo 74-quater del DPR 633/1972 e la disciplina dei titoli di accesso; tuttavia, per l’eccezionalità dell’evento, accetta la certificazione mediante fattura anche in inglese, con il biglietto che resta solo titolo di accesso. Conferma però specifici obblighi di controllo, gestione dati e riepiloghi SIAE, applica il regime IVA ordinario per i biglietti omaggio oltre il limite del 5% e non consente il differimento del calcolo/versamento dell’IVA a evento concluso; per i pacchetti ospitalità applica la disciplina generale IVA dell’articolo 21 DPR 633/1972, trattandoli come prestazioni distinte non accessorie allo spettacolo.
Certificazione prestazioni di attività di spettacolo
L’interpello riguarda la gestione, ai fini IVA e documentali, della vendita dei biglietti e dei pacchetti ospitalità relativi alla fase finale di una manifestazione sportiva internazionale organizzata da [ALFA] e gestita operativamente da [BETA], società interamente controllata da [ALFA]. La peculiarità della fattispecie deriva dall’uso di una piattaforma informatica unica per la vendita dei titoli di accesso, dalla presenza di eventi disputati in Paesi diversi e dall’esigenza di coordinare controlli, fatturazione e adempimenti fiscali in modo uniforme.
Fattispecie e modalità operative rappresentate dall’istante
[BETA] intende utilizzare una piattaforma per la vendita e l’emissione dei biglietti e dei correlati servizi di ospitalità. La procedura descritta prevede, tra l’altro, pagamento con carta di credito o bonifico, assenza di botteghini presso le sedi delle gare, impossibilità di cessione dei biglietti a terzi, non modificabilità dei dati del fruitore indicati in fase di acquisto, e gestione di biglietti cartacei ed elettronici con sistemi anti-contraffazione e tecnologie di sicurezza, inclusa la blockchain per l’attivazione del biglietto elettronico al momento dell’accesso.
La piattaforma dovrebbe inoltre:
- interfacciarsi con i sistemi di controllo accessi;
- caricare una white list dei codici univoci dei biglietti;
- produrre reportistica periodica e accessibile agli enti autorizzati;
- emettere fatture esclusivamente in formato elettronico, in lingua inglese, tramite rappresentante fiscale nominato in ciascun territorio interessato;
- inviare automaticamente all’acquirente la fattura con il numero di partita IVA attribuito;
- trasmettere report periodici all’Agenzia delle entrate e/o alla SIAE;
- gestire i biglietti omaggio e la relativa rendicontazione IVA.
Con documentazione integrativa, la società precisa che i pacchetti ospitalità comprendono un biglietto di accesso alla gara e servizi di ristorazione e ospitalità, sono venduti direttamente o tramite agenti e, in ogni caso, con un’unica fattura per l’intero pacchetto.
Quesito del contribuente
La società chiede se la procedura di vendita ed emissione dei titoli di accesso e dei pacchetti ospitalità sia conforme alla normativa italiana in materia di biglietteria per gli eventi sportivi. Chiede inoltre:
- se possa versare l’IVA relativa a biglietti e pacchetti ospitalità con cadenza mensile, dopo la vendita ai clienti, quindi anticipando il momento del versamento rispetto alle regole ordinarie;
- se, per i biglietti omaggio, possa adottare un iter semplificato di calcolo e versamento dell’IVA dovuta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che la disciplina speciale italiana sulla biglietteria degli eventi sportivi consenta l’uso di biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale del Ministero e l’accesso a procedure semplificate in presenza di particolari condizioni o per soggetti che organizzano attività di spettacolo occasionalmente.
Secondo la società, il sistema predisposto risponderebbe alle finalità di controllo della normativa di settore, in quanto garantirebbe:
- accesso ai dati da parte dell’Amministrazione finanziaria e della SIAE;
- invio di riepiloghi periodici;
- attribuzione di un codice univoco a ciascun biglietto;
- verifica all’ingresso;
- corretta gestione dei biglietti omaggio.
Inoltre, l’istante ritiene che il modello debba essere uniforme in ambito europeo e che l’anticipazione degli adempimenti IVA agevolerebbe i controlli. Per i biglietti omaggio, la società ritiene possibile determinare e versare l’IVA solo dopo lo svolgimento della manifestazione, così da disporre di dati definitivi.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 74-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina le prestazioni di attività di spettacolo e quelle accessorie, stabilendo che tali prestazioni si considerano effettuate all’inizio dell’esecuzione, salvo quelle in abbonamento;
- la regola secondo cui la certificazione dei corrispettivi avviene mediante titolo di accesso emesso con apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate nel rispetto della legge 26 gennaio 1983, n. 18;
- l’obbligo di emettere documenti riepilogativi giornalieri e mensili e di trasmettere periodicamente i dati alla SIAE quando la biglietteria non è connessa direttamente al sistema centrale del Ministero dell’economia e delle finanze;
- la tabella C allegata al DPR n. 633/1972, che include gli spettacoli sportivi;
- l’articolo 3, quinto comma, lettera a), del DPR n. 633/1972, in tema di biglietti omaggio entro il limite del 5% dei posti del settore;
- l’articolo 21 del DPR n. 633/1972, sulla fatturazione delle operazioni.
Valutazione dell’Agenzia sulla disciplina applicabile ai biglietti
L’Agenzia osserva che gli spettacoli sportivi rientrano nelle attività elencate nella tabella C e che, in via ordinaria, si applicherebbero gli obblighi di certificazione dei corrispettivi propri del settore. Rileva però che la disciplina di cui all’articolo 6 del DPR n. 640/1972, richiamata dall’istante, non è conferente, perché l’articolo 74-quater del DPR n. 633/1972 richiama solo alcune disposizioni di quel decreto e non l’articolo 6.
Tenuto conto del carattere globale ed eccezionale dell’evento, del fatto che per la prima volta le gare si svolgono in Paesi diversi, della necessità di assicurare la stessa esperienza a un elevatissimo numero di partecipanti e della complessità del sistema di vendita e controllo predisposto, l’Agenzia ritiene plausibile che i corrispettivi siano certificati mediante fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972, anche in lingua inglese.
In tale assetto, il biglietto emesso dalla piattaforma mantiene la sola funzione di titolo di legittimazione all’accesso.
Prescrizioni e condizioni richieste dall’Agenzia
Pur ammettendo la fatturazione come strumento di certificazione, l’Agenzia subordina la soluzione alla garanzia di specifiche condizioni operative. In particolare, la piattaforma deve assicurare:
- il rispetto del decreto ministeriale 6 giugno 2005, nella parte in cui l’emissione e la vendita dei biglietti sono vincolate all’indicazione delle generalità dell’utilizzatore;
- l’emissione di riepiloghi da trasmettere alla SIAE, in analogia a quanto previsto dall’articolo 10 del DM 13 luglio 2000, per consentire verifiche e riscontri sulla corretta applicazione dell’imposta;
- l’accesso ai dati registrati da parte dei soggetti autorizzati;
- il rispetto delle regole ordinarie di assolvimento degli obblighi IVA da parte del rappresentante fiscale nominato in Italia, il quale deve garantire la corretta applicazione dell’imposta e i successivi controlli.
Biglietti omaggio
Sul tema dei biglietti omaggio, l’Agenzia richiama il limite massimo del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuto. Entro tale limite, le fatture possono essere emesse senza IVA; qualora invece i biglietti omaggio eccedano tale soglia, la fattura deve indicare l’IVA dovuta.
Per il calcolo dell’imposta sui biglietti omaggio eccedenti, l’Agenzia precisa che va assunto il prezzo massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.
Non viene invece accolto il tentativo di rinviare a manifestazione conclusa il calcolo e il versamento dell’IVA dovuta: l’Agenzia afferma espressamente che non è possibile consentire tale modalità e che devono applicarsi le regole ordinarie.
Pacchetti ospitalità
In relazione ai pacchetti ospitalità, l’Agenzia ritiene applicabili le regole generali dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972. Precisa però che tali pacchetti non hanno natura accessoria rispetto alla prestazione principale di spettacolo, poiché manca il necessario vincolo di dipendenza funzionale tra le prestazioni.
Di conseguenza, nella fattura devono essere evidenziate le diverse aliquote applicabili alle singole prestazioni componenti il pacchetto.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude ammettendo, per l’eccezionalità della manifestazione, la certificazione dei corrispettivi dei biglietti mediante fattura, anche in lingua inglese, con il biglietto avente solo funzione di accesso. Tuttavia, impone il rispetto di specifiche condizioni di tracciabilità, reportistica, accesso ai dati e controllo da parte degli enti competenti.
Non accoglie la richiesta di differire il versamento dell’IVA a fine manifestazione e conferma l’applicazione delle regole ordinarie, sia per i biglietti omaggio oltre il limite del 5%, sia per i pacchetti ospitalità, che vanno trattati come prestazioni autonome e non accessorie allo spettacolo.
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