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Interpello

Risposta n. 196 del 18/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società sostiene che l’art. 20, come modificato dalla legge di bilancio 2018, imponga di guardare solo al singolo atto e ai suoi elementi interni, escludendo la riqualificazione sulla base di un collegamento negoziale con altri atti. Inoltre ritiene che l’operazione non sia abusiva perché sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali, legate al risanamento del debito, alla liquidazione in bonis e a esigenze organizzative e gestionali.

Conferimento d’azienda seguito da cessione totalitaria delle partecipazioni nella conferitaria e verifica dell’abuso ai fini dell’imposta di registro

Il quesito

L’istante chiede se, ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 del T.U.R. debba essere applicato solo al singolo atto presentato alla registrazione senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, e se la sequenza conferimento d’azienda + successiva cessione totalitaria delle quote/azioni della newco integri o meno una fattispecie abusiva ex art. 10-bis della legge n. 212/2000.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, dopo la modifica dell’art. 20 T.U.R., la tassazione va determinata sulla base del solo atto presentato alla registrazione, senza valorizzare atti collegati; quindi il conferimento seguito dalla vendita totalitaria delle partecipazioni non può essere riqualificato come cessione unitaria d’azienda. Quanto all’abuso, ritiene che la combinazione conferimento + cessione quote, nel caso concreto e se il conferimento ha ad oggetto effettivamente un’azienda, non generi un vantaggio fiscale indebito ai fini dell’imposta di registro, sicché non si applica l’art. 10-bis; resta però ferma la possibilità di ulteriori controlli su eventuali elementi non rappresentati.

Conferimento d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni: profili di imposta di registro e antiabuso

L’interpello riguarda un’operazione di riorganizzazione e dismissione di asset alberghieri posta in essere da una società in liquidazione nell’ambito di un piano di risanamento del debito. Il tema centrale è duplice: da un lato l’applicazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) dopo la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018; dall’altro la verifica della possibile natura abusiva, ai fini dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, di un conferimento di azienda seguito dalla cessione totalitaria delle partecipazioni della conferitaria.

Contesto fattuale

La società istante, ALFA s.r.l., opera nel settore alberghiero ed è in fase di liquidazione a seguito della crisi che aveva già determinato la cessione di gran parte delle strutture detenute. Per far fronte all’esposizione debitoria verso gli istituti finanziatori, la società aveva sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge fallimentare, con previsione di stralcio di parte dei crediti e di vendita degli hotel entro il periodo di offerta originario, poi esteso.

Successivamente, nel 2017-2018, ALFA e il socio BETA S.r.l. in liquidazione hanno approvato un Piano di risanamento ex art. 67 della Legge fallimentare, validato da professionista indipendente, che ha modificato senza effetti novativi l’accordo precedente, ulteriormente rimodulando il debito e prevedendo la possibilità di trasferire alcune delle residue strutture alberghiere ancora detenute.

L’operazione prospettata si inserisce in una procedura di gara ancora pendente al momento dell’istanza e si articola in tre passaggi:

  • conferimento in una newco di quattro rami d’azienda relativi a quattro strutture alberghiere, comprensivi del compendio immobiliare e di tutte le immobilizzazioni materiali e finanziarie, delle licenze e dei contratti funzionali all’attività;
  • permanenza in capo ad ALFA della residua azienda alberghiera;
  • successiva cessione delle quote o azioni della newco al miglior offerente individuato all’esito della gara.

La società evidenzia inoltre che il numero dei dipendenti trasferiti potrebbe variare in funzione dell’offerta vincente e di eventuali processi limitati di ristrutturazione o ammodernamento, ma ritiene che tale circostanza non incida sul quadro giuridico sottoposto ad interpello.

Quesiti posti all’Agenzia delle Entrate

L’istante formula due quesiti distinti, entrambi ai soli fini dell’imposta di registro.

1. Interpretazione dell’art. 20 del T.U.R.

La società chiede conferma che l’imposta di registro debba essere applicata esclusivamente in base alla natura e agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto medesimo, senza considerare dati extratestuali né atti collegati. L’istante estende la medesima impostazione anche alle imposte ipotecaria e catastale.

2. Valutazione antiabuso ex art. 10-bis della legge n. 212/2000

La società chiede conferma della presenza di valide ragioni economiche, non marginali, idonee a escludere l’abuso del diritto. Sostiene che l’operazione sia giustificata dal bisogno di ridurre il debito, completare la liquidazione in bonis e tornare a un’ordinaria attività d’impresa, oltre che da esigenze organizzative e gestionali connesse alla separazione di compendi alberghieri diversi per insegna e profittabilità.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, la riforma dell’art. 20 T.U.R. operata dal comma 87 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ristretto l’area applicativa della norma, imponendo di considerare il singolo atto in sé e non la concatenazione di più negozi. In particolare, la società evidenzia che il nuovo testo parla di “atto” al singolare, vieta il ricorso a elementi extratestuali e ad atti collegati, e salva espressamente la sola disciplina antiabuso.

Quanto all’art. 10-bis, la società osserva che il risanamento del debito e la liquidazione ordinata costituiscono valide ragioni extrafiscali non marginali, come anche le esigenze organizzative connesse alla distinta natura e redditività dei compendi da trasferire. Di conseguenza, la sequenza conferimento + cessione delle partecipazioni non dovrebbe essere qualificata come operazione abusiva.

Normativa e principi richiamati

Nel parere vengono richiamati in particolare:

  • l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che impone di applicare l’imposta in base alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dal medesimo atto e prescindendo da elementi extratestuali e atti collegati;
  • l’art. 23 del T.U.R., che assoggetta a imposta proporzionale la cessione d’azienda;
  • l’art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., per la cessione totalitaria delle partecipazioni, soggetta a imposta fissa;
  • l’art. 4, comma 1, lett. a), n. 3), della Tariffa, parte prima, per il conferimento di azienda o di ramo d’azienda, anch’esso soggetto a imposta fissa;
  • l’art. 10-bis della legge n. 212/2000, per la disciplina generale dell’abuso del diritto.

Parere dell’Agenzia sull’art. 20 del T.U.R.

L’Agenzia premette che la risposta non tiene conto dell’erroneo riferimento dell’istante all’art. 11 del d.lgs. n. 360/1997. Chiarisce poi che, nel sistema dell’imposta di registro, l’art. 20 disciplina l’interpretazione degli atti e, dopo la modifica entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, impone di determinare l’imposta sulla base del singolo atto presentato alla registrazione, senza valorizzare elementi interpretativi esterni, comportamenti delle parti o disposizioni contenute in negozi giuridici collegati.

Sulla base di tali principi, l’Agenzia conclude che la complessiva operazione descritta, composta da conferimento d’azienda e successiva cessione totalitaria delle quote della newco, non può essere riqualificata come cessione unitaria d’azienda ai sensi dell’art. 20 del T.U.R.

Parere dell’Agenzia sulla disciplina antiabuso

Con riguardo all’art. 10-bis, l’Agenzia ritiene, ai soli fini dell’imposta di registro, che l’operazione non costituisca fattispecie abusiva e non realizzi un vantaggio fiscale indebito. Richiama, in via preliminare, la necessità che l’istanza di interpello antiabuso indichi il settore impositivo e le norme di riferimento, come precisato dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.

Nel merito, l’Amministrazione distingue tra:

  • cessione diretta d’azienda, soggetta a imposta di registro proporzionale ex art. 23 T.U.R.;
  • cessione indiretta dell’azienda mediante vendita totalitaria delle partecipazioni, soggetta a imposta fissa ex art. 11 Tariffa;
  • conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, anch’esso soggetto a imposta fissa ex art. 4 Tariffa.

Nel caso concreto, e sul presupposto che il conferimento abbia ad oggetto effettivamente un’azienda, la combinazione dei due atti non determina un vantaggio d’imposta indebito, poiché il risparmio derivante dall’applicazione della misura fissa alle due operazioni, anziché della misura proporzionale che graverebbe su una cessione diretta d’azienda, non contrasta con i principi della tassazione proporzionale previsti per tale fattispecie.

Poiché manca il requisito dell’indebito risparmio d’imposta, l’Agenzia non procede ad analizzare gli ulteriori elementi costitutivi dell’abuso di cui all’art. 10-bis.

Conclusioni operative

La risposta dell’Agenzia comporta che, ai fini dell’imposta di registro:

  • il conferimento del ramo o dei rami d’azienda e la successiva cessione delle partecipazioni della newco restano negozi distinti, non riqualificabili unitariamente come cessione d’azienda sulla base del solo art. 20 T.U.R.;
  • la sequenza negoziale, nel caso rappresentato, non integra abuso del diritto, in quanto non produce un vantaggio fiscale indebito;
  • resta però fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli successivi su eventuali ulteriori atti, fatti o negozi non rappresentati nell’istanza, qualora possano rivelare un diverso disegno abusivo.

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