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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12741 n. 31652 del 29/07/2025

OVS/GOLDENPOINT

AGCMC12741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato l’acquisizione del controllo esclusivo di Golden Point da parte di OVS, operazione che trasforma un preesistente controllo congiunto in controllo esclusivo. Il mercato interessato è quello della distribuzione al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori non di lusso, con possibile distinzione tra segmento adulto e bambino e dimensione geografica locale definita su isocrone di 20 o 30 minuti. L’Autorità ha ritenuto che l’operazione non determini variazioni concorrenziali significative né il rafforzamento di una posizione dominante, considerando anche che le quote congiunte restano sotto la soglia di attenzione del 25% e che il mercato presenta numerosi concorrenti. È stata quindi deliberata la non apertura dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990.

OVS S.p.A./Golden Point S.p.A.: acquisizione del controllo esclusivo di Golden Point da parte di OVS, autorizzata senza avvio di istruttoria

OVS/Golden Point: acquisizione del controllo esclusivo di Golden Point da parte di OVS

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato la comunicazione relativa all’acquisizione, da parte di OVS S.p.A., del controllo esclusivo di Golden Point S.p.A., società già controllata congiuntamente da OVS e da Gilfin S.r.l. Il provvedimento conclude con la decisione di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990.

Parti e assetto partecipativo preesistente

OVS è una società quotata attiva a livello nazionale nella vendita di abbigliamento e accessori casual per uomo, donna e bambino, operante tramite negozi diretti e franchising con diversi marchi proprietari, tra cui OVS, Upim, Piombo, Stefanel, OVS Kids e BluKids. Golden Point opera prevalentemente in Italia nel settore dell’abbigliamento e accessori, con focus su calze/calzini, costumi mare, intimo e nightwear, e gestisce circa 382 negozi con insegna Goldenpoint.

Prima dell’operazione, Golden Point era già soggetta a controllo congiunto: Gilfin deteneva il 97% del capitale sociale, mentre OVS deteneva il restante 3% e disponeva di diritti di nomina nel CdA tali da incidere su alcune deliberazioni, inclusa la modifica del business plan in corso d’anno.

Descrizione dell’operazione

L’operazione notificata consiste nel passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di Golden Point da parte di OVS. Il provvedimento segnala anche la presenza di un patto di non concorrenza e di non sollecitazione in capo a Gilfin e al socio di controllo della stessa, volto a impedire attività concorrenti e lo storno/sollecitazione di clienti, fornitori, dipendenti e altri collaboratori della Target.

Qualificazione giuridica e profili di competenza

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’operazione ricade nell’ambito della disciplina nazionale e non del Regolamento (CE) n. 139/2004, non essendo soddisfatte le condizioni di cui all’art. 1 del regolamento europeo.

L’operazione è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato totale realizzato in Italia nell’ultimo esercizio dall’insieme delle imprese interessate supera 582 milioni di euro e il fatturato nazionale di almeno due imprese interessate supera 35 milioni di euro.

Mercati rilevanti del prodotto e geografici

Sotto il profilo merceologico, il mercato interessato è quello della distribuzione al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori non di lusso. L’Autorità ricorda la tradizionale distinzione tra segmento adulto e segmento bambino, legata alle diverse esigenze della domanda e alla specializzazione di alcuni operatori, ma nel caso concreto lascia aperta la precisa delimitazione del mercato, in quanto l’operazione non pone criticità concorrenziali né nell’una né nell’altra impostazione.

Quanto al perimetro geografico, il mercato è ritenuto locale, in considerazione delle abitudini di acquisto e della rilevanza attribuita alla prossimità dei punti vendita. L’analisi viene effettuata mediante isocrone definite sulla base di 20 e 30 minuti di percorrenza dai punti vendita interessati.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’Autorità osserva che il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo non determina, di per sé, mutamenti della situazione concorrenziale nei mercati rilevanti individuati. In particolare, nei mercati locali esaminati non si riscontrano criticità:

  • nel mercato overall della distribuzione al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori non di lusso, la quota congiunta non supera il 25% in nessuna delle isocrone analizzate;
  • nel segmento adulto, il medesimo risultato si conferma sia con isocrone a 30 minuti sia a 20 minuti;
  • nel segmento bambino non si registra alcun incremento delle quote di mercato.

L’AGCM sottolinea inoltre la presenza di numerosi altri operatori e, in particolare nel segmento bambino, di concorrenti qualificati e di grandi dimensioni, tra cui il Gruppo Oniverse. Nel complesso, l’operazione non appare idonea a modificare in modo significativo le dinamiche concorrenziali.

Patti accessori di non concorrenza e non sollecitazione

Il provvedimento considera i patti di non concorrenza e non sollecitazione come restrizioni accessorie e necessarie all’operazione, ma solo entro limiti precisi. In particolare, essi sono ritenuti ammissibili se:

  • limitati all’ambito geografico di attività della Target;
  • limitati a una durata di due anni dall’acquisto del controllo;
  • funzionali alla preservazione del valore della Target.

L’Autorità precisa che si riserva di valutarli autonomamente qualora si estendano oltre tali limiti.

Esito

Sulla base della valutazione complessiva, l’AGCM ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990. La decisione finale è quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990, con successiva comunicazione alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Punti principali

Parti e assetto preesistente

OVS S.p.A. è un gruppo quotato attivo nella vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori casual per uomo, donna e bambino, con marchi propri e rete diretta/franchising. Golden Point S.p.A. opera principalmente in Italia nel segmento di calze/calzini, costumi mare, intimo e nightwear per donna, uomo e bambino, con circa 382 punti vendita. Prima dell’operazione, Golden Point era già controllata congiuntamente da Gilfin S.r.l. (97%) e da OVS (3%), con diritti di governance in capo a OVS tali da incidere su talune delibere del CdA.

Descrizione dell’operazione

L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di OVS del controllo esclusivo di Golden Point, che OVS già deteneva in forma congiunta. È inoltre previsto un patto di non concorrenza e non sollecitazione in capo a Gilfin e alla persona fisica che ne controlla la holding, limitato all’attività della Target, al territorio dell’Unione europea e ad alcuni Paesi terzi.

Qualificazione giuridica e notificabilità

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, poiché comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’operazione rientra nella disciplina nazionale e non in quella del Regolamento (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni dell’art. 1 di tale regolamento. È stata ritenuta soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, in ragione del superamento delle soglie di fatturato nazionali: oltre 582 milioni di euro complessivi e oltre 35 milioni di euro per almeno due imprese interessate.

Mercati rilevanti

Sul piano merceologico, il mercato interessato è quello della distribuzione al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori non di lusso; l’Autorità richiama la possibile distinzione tra segmento adulto e segmento bambino, ma lascia la definizione aperta perché non emergono criticità concorrenziali. Sul piano geografico, il mercato è considerato locale, data la rilevanza della prossimità dei punti vendita, e viene analizzato tramite isocrone di 20 e 30 minuti di percorrenza dai punti vendita interessati.

Valutazione concorrenziale

Poiché l’operazione comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo senza alterare in modo apprezzabile il perimetro competitivo, l’Autorità ritiene che non vi sia una variazione significativa della situazione concorrenziale. In nessuno degli ambiti locali analizzati la quota congiunta supera il 25% nel mercato overall o nel segmento adulto; nel segmento bambino non si registra incremento delle quote. Il mercato presenta inoltre numerosi operatori, inclusi concorrenti di grandi dimensioni come il Gruppo Oniverse.

Esito e patti accessori

L’AGCM conclude che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva né comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990. Delibera pertanto di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sono considerati accessori e necessari nei limiti di durata biennale e di ambito geografico coerente con l’attività della Target; oltre tali limiti l’Autorità si riserva di valutarli autonomamente.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato rilevanteretail abbigliamentoquote di mercato

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