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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12667B n. 31640 del 29/07/2025

PAC2000A/RAMI DI AZIENDA DI DOC ROMA-UNICOOP FIRENZE - INFORMAZIONI FORNITE

AGCMC12667B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento non decide sulla concentrazione in sé, ma conclude il sub-procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di PAC 2000A Soc.coop. per aver fornito informazioni non veritiere nell'istruttoria relativa all'acquisizione di tredici punti vendita DOC Roma/UNICOOP Firenze. L'Autorità ritiene che PAC abbia trasmesso dati inesatti e fuorvianti su quote di mercato e composizione delle isocrone, in violazione degli artt. 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, L. 287/1990, e irroga una sanzione di € 25.000. Il provvedimento richiama anche il contesto dell'istruttoria C12667, già sfociata in misure correttive ex art. 18, comma 3, L. 287/1990.

PAC 2000A Soc.coop. / rami di azienda di DOC Roma-UNICOOP Firenze: informazioni non veritiere nel procedimento di concentrazione, sanzione pecuniaria di € 25.000 per violazione dell'art. 16-bis L. 287/1990

PAC 2000A / rami di azienda di DOC Roma-UNICOOP Firenze: informazioni non veritiere nel controllo concentrazioni

Il provvedimento n. 31640 del 29 luglio 2025 conclude il procedimento sanzionatorio avviato dall'AGCM nei confronti di PAC 2000A Soc.coop. nell'ambito dell'istruttoria sulla concentrazione C12667, relativa all'acquisizione di tredici punti vendita a insegna "DOC" di DOC*Roma S.r.l. e/o Unicoop Firenze Soc. Coop. La decisione riguarda esclusivamente la violazione dell'obbligo di fornire informazioni corrette nel corso del procedimento di concentrazione e non la validazione dell'operazione, già oggetto di precedente intervento dell'Autorità con misure correttive.

Le parti e l'operazione

PAC 2000A Soc.coop. è una grande cooperativa del sistema Conad, attiva nella distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso una rete di vendita diretta e associata con insegne Conad e Todis nel Centro-Sud Italia. Nel 2023 ha realizzato un fatturato nazionale pari a circa [4-5] miliardi di euro.

L'operazione notificata il 3 settembre 2024 consisteva nell'acquisizione, da parte di PAC direttamente o per il tramite di società controllate, della proprietà di tredici punti vendita DOC. L'Autorità ha avviato il procedimento con provvedimento n. 31184 del 24 settembre 2024 ai sensi dell'art. 16, comma 4, L. 287/1990.

Esito dell'istruttoria sulla concentrazione C12667

All'esito dell'istruttoria sulla concentrazione, l'AGCM aveva ritenuto l'operazione suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. 287/1990, nei mercati locali della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo identificati dalle isocrone n. 1, 12 e 13. Poiché l'operazione era già stata realizzata, con provvedimento n. 31424 del 17 dicembre 2024 l'Autorità aveva prescritto misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L. 287/1990.

La condotta oggetto del procedimento sanzionatorio

Nel corso dell'istruttoria PAC aveva contestato la qualificazione delle quote di mercato a suo carico, sostenendo che le quote riferite al sistema Conad dovessero essere scorporate da quelle della cooperativa Conad Nord Ovest (CNO). In audizione dell'11 novembre 2024 PAC aveva presentato nuove stime delle quote e della composizione dei mercati locali, poi ulteriormente dettagliate in una risposta a richiesta di informazioni dell'Autorità del 14 novembre 2024 (protocollata il 15 novembre 2024), con un file aggiornato denominato "allegato 25".

L'Autorità ha riscontrato che tali nuove stime non erano un semplice scorporo di CNO, ma implicavano un ricalcolo integrale delle isocrone, basato sulla "Guida Nielsen Largo Consumo" aggiornata al secondo semestre 2024. Le nuove elaborazioni ampliavano in modo rilevante il numero dei punti vendita ricompresi nei mercati rilevanti: a fronte di 1.222 punti vendita originariamente indicati, il nuovo file ne includeva 1.651. Le verifiche a campione svolte dagli Uffici, anche tramite Google Maps, evidenziavano tempi di percorrenza ben superiori ai 15 minuti e quindi incompatibili con il criterio usualmente adottato per delimitare il mercato geografico rilevante.

Contestazioni difensive di PAC

PAC ha sostenuto che si fosse trattato di un mero errore materiale nel codice Python utilizzato per interrogare la Google Maps Distance Matrix API: sarebbe stata selezionata la variabile "duration" invece di "duration_in_traffic", con conseguente uso dei tempi medi anziché di quelli stimati in condizioni di traffico. La società ha inoltre affermato che le informazioni erano pubbliche o comunque autonomamente verificabili dall'Autorità, che l'errore non fosse riconoscibile e che, in ogni caso, le quote di mercato non fossero più centrali una volta sviluppato l'istruttoria su indici come DR e GUPPI.

Valutazione dell'AGCM sulla sanzionabilità

L'Autorità ha ritenuto che PAC abbia fornito informazioni inesatte e fuorvianti, qualificabili come non veritiere, senza giustificato motivo, in violazione degli artt. 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, L. 287/1990. Secondo l'AGCM, l'obbligo di veridicità copre tutte le informazioni pertinenti oggetto di risposta o di audizione, a prescindere dalla loro incidenza finale sulla decisione, ed è funzionale al dovere generale di leale collaborazione nel controllo delle concentrazioni.

L'Autorità ha inoltre rilevato che le informazioni riguardavano elementi centrali dell'analisi concorrenziale: la composizione dei mercati e le quote di mercato sono infatti rilevanti sia per la definizione del mercato rilevante sia per la valutazione del potere di mercato e degli effetti dell'operazione. Le difese di PAC sulla spontaneità della comunicazione, sulla pubblicità dei dati e sull'assenza di impatto decisionale sono state respinte.

Elemento soggettivo e gravità della violazione

L'AGCM ha qualificato la condotta come colposa, escludendo la necessità di provare l'intento di ingannare l'Autorità. Ha ritenuto che l'errore non potesse essere ridotto a un semplice refuso, trattandosi di una scelta metodologica errata idonea a incidere sulla delimitazione delle isocrone. L'Autorità ha valorizzato il fatto che, se non scoperta, la condotta avrebbe potuto influenzare in modo concreto le valutazioni sull'operazione, anche in relazione alla soglia di criticità del 30% e alla decisione se autorizzare con o senza misure correttive.

Determinazione della sanzione

Ai fini della quantificazione, l'Autorità ha applicato i criteri dell'art. 11 L. 689/1981, richiamati dall'art. 31 L. 287/1990. Ha considerato la gravità limitata per effetto della rapida scoperta dell'errore, l'assenza di elementi che dimostrassero dolo e la condotta collaborativa di PAC, che ha riconosciuto l'errore e chiesto di non tener conto delle stime viziate. In ragione di tali elementi, ha irrogato una sanzione di € 25.000, ben inferiore al massimo teorico pari all'1% del fatturato mondiale, indicato nel provvedimento in un importo di [35-100] milioni di euro.

Dispositivo ed effetti

Il provvedimento dichiara che la condotta di PAC costituisce violazione dell'art. 16-bis L. 287/1990 e dell'art. 14, comma 5, L. 287/1990 e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con le ordinarie conseguenze in caso di ritardo, ed è ammessa la richiesta di rateizzazione in presenza di condizioni economiche disagiate. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Punti principali

Parte e contesto competitivo

PAC 2000A Soc.coop. è la principale cooperativa del consorzio Conad ed è attiva nella distribuzione di beni di largo consumo tramite punti vendita Conad e Todis nel Centro-Sud Italia. Nell'ultimo esercizio disponibile ha realizzato in Italia un fatturato di circa [4-5] miliardi di euro.

Operazione di concentrazione oggetto del procedimento originario

L'operazione notificata il 3 settembre 2024 consisteva nell'acquisizione, da parte di PAC direttamente o tramite controllate, della proprietà di tredici punti vendita a insegna "DOC" di DOC*Roma S.r.l. e/o della controllante Unicoop Firenze Soc. Coop. L'Autorità aveva avviato l'istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990 e, ritenendo l'operazione idonea a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati locali della vendita al dettaglio, aveva già prescritto misure ex art. 18, comma 3, L. 287/1990.

Condotta contestata a PAC

Nel corso dell'istruttoria PAC ha fornito, prima in audizione e poi in risposta a una richiesta di informazioni, nuove stime di quote di mercato e di composizione delle isocrone che l'Autorità ha poi ritenuto inesatte e fuorvianti. Le informazioni riguardavano elementi centrali per la definizione dei mercati rilevanti e per la valutazione degli effetti concorrenziali della concentrazione.

Valutazione dell'Autorità e sanzione

L'AGCM ha escluso che si trattasse di una mera irregolarità innocua o di un errore scusabile, qualificando la condotta come colposa. Ha ritenuto applicabili gli artt. 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, L. 287/1990, in combinato con l'art. 11 L. 689/1981 per la graduazione della sanzione, e ha determinato l'importo in € 25.000, valorizzando la collaborazione successiva della parte e l'assenza di prova di intento doloso.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato rilevantequote di mercatofase ii

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